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04 agosto 2026

Tar 2026 - La vicenda in esame, che vede un poliziotto sanzionato per aver espresso pubblicamente sui social media il proprio compiacimento per una sentenza giudiziaria sfavorevole alla Questura di appartenenza, solleva questioni di fondamentale importanza riguardanti il bilanciamento tra la **libertà di espressione** (art. 21 Cost.) e i **doveri di fedeltà, disciplina e onore** (art. 54 Cost. e norme del D.P.R. 782/1985) che gravano sugli appartenenti alle Forze di Polizia.

 



 

 

Tar 2026 - La vicenda in esame, che vede un poliziotto sanzionato per aver espresso pubblicamente sui social media il proprio compiacimento per una sentenza giudiziaria sfavorevole alla Questura di appartenenza, solleva questioni di fondamentale importanza riguardanti il bilanciamento tra la **libertà di espressione** (art. 21 Cost.) e i **doveri di fedeltà, disciplina e onore** (art. 54 Cost. e norme del D.P.R. 782/1985) che gravano sugli appartenenti alle Forze di Polizia.
 
#### 1. Il quadro normativo e il dovere di fedeltà
L’appartenente alla Polizia di Stato è soggetto a un regime di limitazione dei diritti civili e politici più stringente rispetto al comune cittadino. Il **dovere di fedeltà** non si esaurisce nel rispetto formale delle leggi, ma impone un comportamento che non pregiudichi l'immagine, il prestigio e l'imparzialità dell'Istituzione. L'esultanza pubblica per una sconfitta giudiziaria subita dalla propria Amministrazione configura, secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente, una violazione del dovere di lealtà verso l'istituzione di appartenenza.
 
#### 2. Il ruolo dei social media e la "pubblicità" della condotta
La giurisprudenza del TAR ha più volte ribadito che il profilo social di un appartenente alle Forze dell'Ordine non è uno spazio privato, specialmente se il soggetto è identificabile come poliziotto. La pubblicazione di un post che critica o dileggia l'operato della Questura (nello specifico, il ritiro di un porto d'armi) crea un **conflitto di interessi palese**: il poliziotto, che dovrebbe essere garante della legalità e dell'operato dell'Amministrazione, si schiera pubblicamente contro di essa, minando il rapporto di fiducia tra cittadino e istituzione.
 
#### 3. La proporzionalità della sanzione
Nel valutare la legittimità della sanzione, il TAR analizza solitamente tre elementi:
*   **L'elemento soggettivo:** L'intenzionalità della condotta. Esultare per una sentenza "sfavorevole alla Polizia" dimostra una chiara volontà di prendere le distanze dall'operato dell'Amministrazione.
*   **Il danno all'immagine:** La diffusione del post sui social media amplifica il discredito verso l'ufficio di appartenenza, rendendo la condotta non più un fatto privato, ma un evento capace di incidere sulla percezione pubblica della Questura.
*   **La natura del ruolo:** Il poliziotto è un pubblico ufficiale. La sua condotta deve essere improntata a sobrietà e correttezza, anche fuori dal servizio, per non compromettere il decoro della divisa.
 
#### 4. Conclusioni
Il TAR, confermando la sanzione, ribadisce un principio cardine: **la libertà di opinione del poliziotto trova un limite invalicabile nel dovere di non arrecare pregiudizio all'Amministrazione di appartenenza**. Esultare per una sconfitta legale della propria Questura non è esercizio di critica costruttiva, ma una condotta che incrina il legame di subordinazione e lealtà, giustificando pienamente l'irrogazione di una sanzione disciplinare.
 
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**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.

 



 

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