NTW Press - Risarcimento per pause non godute: niente Irpef sui buoni pasto
Risarcimento per pause non godute: niente Irpef sui buoni pasto
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento delle somme liquidate ai dipendenti dopo turni oltre le sei ore.
Martedì 11 Agosto 2026 11:40
Le somme riconosciute a un dipendente come risarcimento non sono automaticamente soggette all’Irpef. Il trattamento fiscale dipende dalla natura del danno: se l’importo sostituisce un reddito non percepito, cioè un mancato guadagno, deve essere tassato; se invece reintegra una perdita patrimoniale effettivamente subita, resta fuori dalla base imponibile. Il principio è previsto dall’articolo 6, comma 2, del TUIR ed è stato richiamato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 156/2026.
Il documento riguarda i risarcimenti riconosciuti a lavoratori che avevano svolto turni continuativi superiori a sei ore senza usufruire della pausa prevista dal contratto collettivo. Nei casi esaminati, i dipendenti non avevano beneficiato del servizio mensa né del buono pasto sostitutivo e avevano quindi avviato procedimenti giudiziari per ottenere il ristoro del pregiudizio subito.
Il controvalore del buono pasto come criterio di calcolo
Nella maggior parte delle sentenze, i giudici avevano riconosciuto il diritto al risarcimento, collegando il diritto alla mensa alla pausa spettante ai lavoratori con un orario giornaliero oltre le sei ore. Per quantificare il danno era stato utilizzato, come parametro equitativo, il controvalore economico dei buoni pasto non ricevuti. Alle somme erano stati aggiunti, secondo quanto previsto dalle decisioni, gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, applicando la soluzione più favorevole al lavoratore.
L’azienda aveva chiesto all’Amministrazione finanziaria di chiarire il regime fiscale di tre diverse voci: il risarcimento per la mancata pausa durante i turni di guardia, quello legato alla mancata assegnazione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo e gli importi accessori maturati, come interessi e rivalutazione. Nell’istanza era stato richiamato anche l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva.
La qualificazione come danno emergente
L’Agenzia ha ricordato che sono imponibili le indennità risarcitorie con funzione sostitutiva o integrativa del reddito, perché compensano guadagni persi, presenti o futuri. Non sono invece soggette a prelievo le somme destinate a reintegrare il patrimonio del soggetto leso e a risarcire una perdita economica concreta.
Nel caso esaminato, le sentenze non avevano disposto la monetizzazione del pasto, che era esclusa dalla contrattazione collettiva, ma il risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa destinata al consumo del pasto durante il turno. Di conseguenza, il valore del buono pasto rappresentava soltanto il criterio utilizzato per calcolare l’entità del danno e non una forma indiretta di retribuzione.
Su questa base, l’Agenzia ha qualificato come danno emergente sia le somme corrisposte per la mancata pausa sia quelle riferite alla mancata attribuzione del buono pasto. Gli importi, quindi, non costituiscono reddito imponibile e restano esclusi dall’Irpef. Lo stesso trattamento si applica agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, perché sono accessori del credito principale e, in base al TUIR, ne seguono il regime fiscale.
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