Consiglio di Stato 2026 - Il presente giudizio riguarda la controversia avente ad oggetto il provvedimento con cui il Ministero della Difesa, conformandosi al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dall’appellante, un sottufficiale dell’Esercito italiano, e di conseguenza ha respinto la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo. La decisione impugnata si fonda sulla valutazione delle circostanze di servizio e delle eventuali cause di aggravamento o concausa delle infermità lamentate dal ricorrente, nonché sulla compatibilità tra le condizioni di servizio e l’insorgenza della patologia denunciata.
L’elemento centrale del procedimento è l’accertamento della dipendenza della infermità dall’attività di servizio svolta dall’appellante. Tale accertamento si inserisce nel più ampio quadro delle verifiche di causa di servizio, che richiedono un’attenta analisi della relazione tra le missioni svolte, le condizioni ambientali, le esposizioni a rischi specifici e l’insorgenza delle patologie. La valutazione del Comitato di verifica, confermata dal Ministero, ha ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per attribuire all’attività di servizio la causa dell’infermità.
In particolare, la giurisprudenza amministrativa di consolidata interpretazione ha affermato che il requisito della dipendenza da causa di servizio deve risultare da elementi oggettivi, documentali e medico-legali, tali da superare il giudizio di probabilità o di plausibilità richiesto per il riconoscimento. La mancata dimostrazione di un nesso causale diretto tra l’attività svolta e l’insorgenza della malattia comporta, di norma, il rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, come nel caso in esame.
L’appellante ha svolto missioni all’estero in scenari di conflitto armato, in particolare in Iraq e Afghanistan, ambienti notoriamente caratterizzati da rischi per la salute e la sicurezza dei militari, tra cui esposizioni a agenti tossici, ambienti contaminati, stress e condizioni di vita estreme. Tuttavia, la semplice partecipazione a operazioni in zone di guerra non costituisce di per sé prova di causa di servizio dell’infermità, né può sostituire l’onere di dimostrare un nesso eziologico diretto e specifico tra le condizioni di servizio e la patologia insorta.
Il giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto che le risultanze istruttorie e i pareri medici non evidenziavano un collegamento causale diretto tra le missioni svolte e l’infermità lamentata, così ritenendo legittimo il provvedimento impugnato. La decisione impugnata appare, quindi, coerente con i principi di diritto e con la giurisprudenza amministrativa in materia di cause di servizio.
Il giudice di secondo grado, invece, ha accolto l’appello, riformando la decisione di primo grado e riconoscendo la domanda di equo indennizzo. Tale pronuncia si basa sulla presunzione di causa di servizio derivante dalla partecipazione a missioni di guerra, presunzione che, tuttavia, può essere superata con prove contrarie che dimostrino l’assenza del nesso causale. La decisione di accoglimento si inserisce in un contesto in cui il giudice ha ritenuto che l’onere della prova a carico dell’Amministrazione non fosse stato adeguatamente assolto, e che, in considerazione delle circostanze del caso, fosse possibile riconoscere il beneficio della dubbia presunzione.
In conclusione, la sentenza finale del Consiglio di Stato si fonda sul rilievo che, nel caso concreto, l’assenza di elementi certi e univoci sulla relazione causale costituisce motivo per accogliere l’appello e riconoscere il diritto dell’appellante all’equo indennizzo. La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente, che tende a privilegiare la tutela del militare e a favorire il riconoscimento delle cause di servizio quando esistano elementi di presunzione, superabili con adeguate prove contrarie.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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