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20 agosto 2026

CGARS 2026 - Il presente pronuncio si propone di analizzare la fattispecie disciplinare e processuale relativa ai fatti e alle decisioni assunte nel procedimento amministrativo e giudiziario di cui si tratta, con particolare attenzione alla ricostruzione dei fatti, alle norme applicabili, e alle questioni di legittimità sollevate.

 

 

 

CGARS 2026 - Il presente pronuncio  si propone di analizzare la fattispecie disciplinare e processuale relativa ai fatti e alle decisioni assunte nel procedimento amministrativo e giudiziario di cui si tratta, con particolare attenzione alla ricostruzione dei fatti, alle norme applicabili, e alle questioni di legittimità sollevate.

**Ricostruzione fattuale e contestualizzazione**

In premessa, occorre evidenziare che, secondo quanto emerge dalla relazione di servizio redatta il 26 ottobre OMISSIS dall’assistente capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, in qualità di “capo posto” presso il complesso “-OMISSIS-”, si sono verificati comportamenti del dipendente -OMISSIS- che hanno dato origine a contestazioni disciplinari. In particolare, si evidenzia che in data 19 ottobre OMISSIS l’odierno appellante si è presentato "in servizio con la divisa in disordine, con anfibi aperti e pantaloni all’interno degli stessi, senza cinturone e senza la pistola d’ordinanza in uso personale". Tali comportamenti, già noti per precedenti analoghi, sono stati oggetto di attenzione da parte del personale di servizio, che ha deciso di soprassedere dal richiamare l’interessato, confidando in un suo eventuale spontaneo ravvedimento.

Nella giornata successiva, alle ore 8.00 circa, si sono verificati ulteriori comportamenti e atteggiamenti che hanno aggravato la posizione del dipendente: il mancato azionamento della sbarra di ingresso, l’atteggiamento aggressivo e minaccioso dell’ -OMISSIS- nei confronti del capoposto, con espressioni sfrontate e parole minacciose in dialetto ("non ti preoccupare, questa te la faccio pagare"), e la presenza di un comportamento sconsiderato nei confronti del personale di servizio, che ha portato alla sua segnalazione e all’avvio del procedimento disciplinare.

L’atteggiamento dell’ -OMISSIS- è stato altresì riscontrato dall’ispettore capo -OMISSIS-, presente sul luogo, che ha verificato la ritardata apertura della sbarra e l’incapacità del capo posto di gestire la situazione, anche attraverso tentativi di allertare il personale interno. Tali elementi hanno costituito le basi fattuali per la contestazione di comportamenti che compromettono il decoro e la disciplina del servizio, nonché la sicurezza e l’immagine dell’amministrazione.

**Procedimento disciplinare e contestazioni**

A seguito di tali fatti, il 15 gennaio OMISSIS è stata inviata al dipendente una nota di contestazione, notificata il 22 gennaio OMISSIS, con la quale sono state contestate le fattispecie di grave negligenza in servizio e di comportamento non conforme al decoro delle funzioni, in violazione dell’art. 4, nn. 10 e 18, del d.P.R. 737/1981. La contestazione ha quindi coinvolto aspetti relativi alla disciplina del pubblico ufficiale e alla condotta etico-professionale richiesta, in linea con le norme di comportamento e decoro proprie della Polizia di Stato.

Il procedimento si è sviluppato nel rispetto delle garanzie procedimentali, con possibilità di difesa e di presentazione di memorie, e si è concluso con la proposizione di un atto di contestazione e, successivamente, con il procedimento di giudizio amministrativo, in cui si è contestata la legittimità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione.

**Normativa di riferimento e principi applicabili**

Per quanto concerne le norme disciplinari, si richiamano le disposizioni del d.P.R. 737/1981, in particolare gli artt. 4, nn. 10 e 18, che prevedono comportamenti gravemente censurabili per i pubblici ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, e le norme di diritto amministrativo e di diritto del pubblico impiego applicabili alla materia disciplinare.

Inoltre, occorre evidenziare che la giurisprudenza amministrativa, in particolare le pronunce del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA), ha costantemente evidenziato che i provvedimenti disciplinari devono essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalità, della buona fede e dell’obbligo di motivazione. È altresì fondamentale che la contestazione sia puntuale e che vengano fornite adeguate possibilità di difesa al dipendente, nonché che i fatti siano correttamente ricostruiti sulla base di elementi probatori certi e coerenti.

**Questioni di legittimità e motivi di impugnazione**

Il giudizio di legittimità si è concentrato sulla corretta applicazione delle norme di procedimento e sulla attendibilità delle prove acquisite. La sentenza impugnata, in particolare, ha ritenuto che le contestazioni siano state correttamente motivate e che i fatti siano stati accertati sulla base di relazioni testimoniali e di elementi di prova documentale. In tale contesto, si è fatta carico di valutare l’adeguatezza della sanzione e la legittimità dell’atto di revoca o di altro provvedimento disciplinare adottato.

L’appello ha invece contestato la correttezza dei procedimenti e la proporzionalità della sanzione, evidenziando eventuali vizi procedurali o errori di fatto. La decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa, tuttavia, ha ritenuto che le censure siano infondate e che la normativa e la giurisprudenza consentano l’addebito commesso, con conseguente conferma dei provvedimenti impugnati.

**Conclusioni e orientamenti**

In conclusione, si può affermare che:

- La ricostruzione fattuale delle condotte dell’ -OMISSIS- appare coerente con le risultanze probatorie e conforme alle norme di legge.
- Le contestazioni disciplinari sono state adeguatamente formulate e motivate, rispettando le garanzie procedimentali.
- La sanzione applicata, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza, si inserisce nel contesto delle responsabilità disciplinari di un pubblico ufficiale di pubblica sicurezza.
- I motivi di impugnazione sono stati respinti dalla giurisprudenza, che ha confermato la legittimità dei provvedimenti adottati.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.





Pubblicato il 13/08/2026
N. 00573/2026REG.PROV.COLL.
N. 01021/2024 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di OMISSIS, Questura di OMISSIS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in OMISSIS, via Mariano Stabile, 182;
Ministero Dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 23 febbraio 2024, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, del decreto del 27 settembre 2019 e notificato il 15 ottobre 2019, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato da -OMISSIS- il 23 luglio OMISSIS avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo inflitta con provvedimento del Questore di OMISSIS del 20 giugno OMISSIS, notificato il 26 giugno OMISSIS;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Questura di OMISSIS, Questura di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2026 il Cons. Lunella Caradonna e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
1. -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. che aveva rigettato il ricorso avente a oggetto l’annullamento “del decreto n. -OMISSIS- adottato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 27 settembre 2019 e notificato il 15.10.2019, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico del 23.07.OMISSIS avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo inflitta con provvedimento del Questore di OMISSIS del 20.06.OMISSIS notificato il 26.06.OMISSIS, che pure qui si impugna; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti, ivi compresa, tra gli altri, la nota n. 24838.1.2.8 del 26.04.2019 del Questore di OMISSIS, non conosciuta, e per quanto occorrer possa, la contestazione degli addebiti del 13.04.OMISSIS notificata il 17.04.OMISSIS”.
2. Il Giudice di primo grado ha svolto le seguenti considerazioni:
-) non sussisteva alcuna violazione dell’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, in quanto tale norma doveva essere interpretata nel senso che il Legislatore non avesse inteso vincolare l’amministrazione all’osservanza di un termine fisso, ma aveva indicato una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedurale e preordinata a un equo contemperamento delle esigenze sia dell’Amministrazione pubblica, che della parte privata;
-) l’Amministrazione non era mai stata inerte nella vicenda di cui trattasi e, come risultava dal decreto di rigetto del ricorso gerarchico, l’Amministrazione resistente aveva provveduto a formulare la contestazione degli addebiti solo dopo aver vagliato la vicenda e il periodo intercorso tra il fatto, la segnalazione e l’avvio del procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti, considerando anche il carico di lavoro a cui erano sottoposti gli Uffici di competenza, si palesava in linea con quei criteri di ragionevole prontezza e tempestività di cui sopra, rendendo manifestamente infondata la doglianza del ricorrente; non vi era stato nessun travisamento e tanto meno una erronea valutazione dei fatti, considerando i trascorsi del dipendente e la sanzione finale in concreto irrogata era una sintesi di un’equa e corretta valutazione dei fatti nel rispetto dei termini che la normativa prevedeva;
-) non era stato violato nemmeno l’art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957 in quanto dalla cronologia dei fatti, per come riassunta negli atti e contenuta nei documenti di causa, era emerso l’utilizzo da parte dell’Amministrazione procedente di un periodo di tempo sicuramente congruo rispetto ai plurimi snodi procedimentali (richiesta di accesso agli atti; richiesta di riprese video) in concreto verificatisi;
-) quanto al merito della vicenda, la contestazione degli addebiti era stata basata su un’istruttoria approfondita e analitica di cui era data piena evidenza nel provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare, al quale si era giunti all’esito di un’ampia e dettagliata acquisizione di fatti, corroborata da plurimi riscontri, né il ricorrente aveva apportato alcun elemento idoneo a determinare la modifica del provvedimento a lui comminato;
-) la valutazione effettuata dall’Amministrazione in sede disciplinare era connotata, in generale, da un’ampia discrezionalità amministrativa, con un conseguente sindacato giurisdizionale debole, né il ricorrente aveva motivato in termini di manifesta illogicità o irragionevolezza, ma aveva semplicemente fornito una diversa valutazione rispetto a quella effettuata dall’Amministrazione resistente;
-) infine, considerata la chiarezza dei fatti accertati dopo un'accurata e completa indagine, le lamentele del dipendente riguardanti un presunto "attacco" sproporzionato attribuito alla sua attività sindacale erano del tutto pretestuose, generiche e prive di fondamento e nulla era dato sapere sulla effettiva attività sindacale del -OMISSIS- e come la medesima avesse potuto effettivamente ingenerare l’asserito astio istituzionale di cui il medesimo sarebbe stato vittima;
-) era conseguentemente del tutto infondata la richiesta di risarcimento per danni, trattandosi di illegittimità inesistenti che non producevano alcuna illiceità causativa di danno.
3. Il Ministero dell’Interno, la Questura di OMISSIS e la Questura di OMISSIS si sono costituiti ai sensi dell’art. 55, comma 7, del decreto legislativo n. 104 del 2010.
4. Il Ministero dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza e il Capo della Polizia non hanno svolto difese.
5. Il Ministero dell’Interno, la Questura di OMISSIS e la Questura di OMISSIS hanno depositato memoria.
6. -OMISSIS- ha depositato memoria.
7. Alla pubblica udienza del 13 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appellante ha lamentato “la violazione degli artt. 2 e 64 del c.p.a. e nullità della sentenza. Violazione degli artt. 3, c.p.a.; 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”, deducendo che l’intera sentenza risultava viziata nel decisum per erroneità, nullità, difetto di motivazione, omessa pronuncia e violazione degli artt. 3 c.p.a.; 132, n. 4 c.p.c.; e 118 disp. att. c.p.c., poiché resa in assenza di una puntuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare l’accertamento (se) eseguito, nonché per la natura criptica dell’iter logico alla base della decisione, che si conformava in modo acritico e pedissequo alle argomentazioni dell’Amministrazione, senza adeguata valutazione della documentazione e delle difese del ricorrente.
1.1 Di poi ha dedotto:
I. Error in judicando e in procedendo, omessa pronunzia, nullità, difetto istruttorio e vizio di motivazione; violazione di legge e violazione degli artt. n. 3, cpa, 132, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. per il mancato accoglimento del ricorso ed in particolare delle censure svolte nel I Motivo: “I. Violazione e/o falsa applicazione degli: artt. 12 e ss e 31 del d.P.R. n. 737/1981; 103 e 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. 10 e ss d.P.R. 782/1985. Eccesso di potere per: violazione della procedura e dei termini del procedimento disciplinare e del principio della tempestività e prontezza della contestazione; violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e di sollecita definizione dei procedimenti di cui all’art. 97 Cost., all’art. 103 d.P.R. del 10/1/1957, n. 3, e alla L. 241/1990; violazione degli artt. 2, 4, 24, 35 e 39 Cost.; violazione dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento. Difetto di istruttoria e di attività istruttoria; di motivazione; ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti”.
II. Error in judicando e in procedendo, omessa pronunzia, nullità, difetto istruttorio e vizio di motivazione; violazione di legge e violazione degli artt. n. 3, cpa, 132, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. per il mancato accoglimento del ricorso ed in particolare delle censure svolte nel II Motivo: “II. Illegittimità per inesistenza dei presupposti – Motivazione insufficiente Violazione di legge e travisamento dei fatti”.
III. Error in judicando e in procedendo, omessa pronunzia, nullità, difetto istruttorio e vizio di motivazione; violazione di legge e violazione degli artt. n. 3, cpa, 132, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. per il mancato accoglimento del ricorso ed in particolare delle censure svolte nel III Motivo: “III. In subordine, ma salvo gravame, violazione degli artt. 1 e ss del d.P.R. 737/1981, compreso, in particolare, tra gli altri, gli artt. 4, 6, 13; violazione dell’art. 1 e ss della L. 241/1990 e degli artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36, 39 e 97 Cost.; eccesso di potere per: violazione del principio di gradualità delle sanzioni disciplinari, del principio di proporzionalità e ragionevolezza, di tipicità delle mancanze e sanzioni disciplinari; ingiustizia ed illogicità manifeste; difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento e sviamento di potere”.
IV. Error in judicando e in procedendo; vizio di motivazione.
V. Error in judicando e in procedendo; nullità, difetto istruttorio e vizio di motivazione sul rigetto della domanda di risarcimento.
1.2 Infine, con il sesto motivo di appello ha denunciato “Error in judicando sulla condanna alle spese di giudizio”, chiedendo, per tutti i motivi esposti, l’accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado con conseguente riforma anche del capo della sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali di cui chiedeva la rifusione.
2. In disparte la censura sollevata al punto “A” dell’atto di appello atteso che il difetto di motivazione della sentenza, così come l’omesso esame di uno o più motivi di gravame, restano assorbiti dall’effetto devolutivo dell’appello, in virtù del quale il giudice di secondo grado può correggere e integrare eventuali deficit motivazionali della pronuncia gravata (ex plurimis Consiglio di Stato, sez., VI, 3 novembre 2021, n. 7345; Consiglio di Stato, sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7840 e, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6279), va esaminato il primo profilo di censura che deduce l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente aveva lamentato che il procedimento disciplinare non fosse stato avviato con la necessaria immediatezza rispetto alla piena conoscenza dei fatti oggetto di contestazione e che il tempo trascorso gli avesse reso difficile svolgere un’adeguata difesa.
2.1 La censura è fondata.
2.2 È necessario premettere, in punto di ricostruzione fattuale, che:
-) con relazione di servizio redatta in data 26 ottobre OMISSIS, l’assistente capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, in qualità di “capo posto” presso il complesso “-OMISSIS-”, ha informato il dirigente dell’Ufficio di Gabinetto che in data 19 ottobre OMISSIS l’odierno appellante si era presentato “in servizio con la divisa in disordine, con anfibi aperti e pantaloni all’interno degli stessi, ma soprattutto senza cinturone e senza la pistola d’ordinanza in suo uso personale”; che, visti i precedenti comportamenti del -OMISSIS-, nell’immediatezza aveva preferito soprassedere dal richiamarlo, nella speranza che lo stesso assumesse autonomamente l’aspetto formale; alle ore 8.00, trovandosi all’esterno del plesso, notato il mancato azionamento della sbarra ubicata all’ingresso, dopo aver tentato inutilmente di richiamare l’attenzione dell’assistente capo -OMISSIS-, deputato all’attivazione della sbarra, si recava all’interno del corpo di guardia, sorprendendolo “in un atteggiamento smodato, rivolto ed assorto a guardare la televisione”; la replica del -OMISSIS-era stata “sproporzionata, aggressiva e minacciosa”, in quanto lo stesso si era lanciato verso il -OMISSIS-, urlandogli vicino al viso che non avrebbe spento la televisione e che non avrebbe preso ordini da nessuno e, mentre si allontanava in direzione degli alloggi per ritirare il cinturone e l’arma di servizio, aveva pronunciato all’indirizzo del capoposto le seguenti parole, in dialetto, “non ti preoccupare, questa te la faccio pagare”;
-) l’atteggiamento del -OMISSIS- era stato notato anche dall’ispettore capo -OMISSIS-, “responsabile presso l’Ufficio Coordinamento del complesso -OMISSIS-”, il quale, recatosi sul posto di lavoro, aveva riscontrato la ritardata apertura della sbarra e i vani tentativi del capo posto di allertare il personale sito all’interno del corpo di guardia; di poi, aveva ricevuto nel proprio ufficio l’assistente capo -OMISSIS-, che gli aveva riferito quanto rilevato in precedenza;
-) con nota del 15 gennaio OMISSIS, spedita il successivo 22 gennaio OMISSIS, era stato chiesto al dirigente dell’Ufficio di Gabinetto di acquisire le relazioni testimoniali degli assistenti capo -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, poiché a conoscenza dei fatti oggetto dell’infrazione disciplinare, che erano pervenute in data 26 gennaio OMISSIS;
-) in data 17 aprile OMISSIS veniva notificato atto di contestazione del 13 aprile OMISSIS, con il quale erano contestate al dipendente le fattispecie della grave negligenza in servizio e del comportamento non conforme al decoro delle funzioni, previste dall’art. 4, nn. 10 e 18, del d.P.R. 737 del 1981;
-) -OMISSIS-, a seguito di istanza di accesso agli atti, in data 7 maggio OMISSIS aveva presentato le proprie deduzioni, chiedendo in via istruttoria l’acquisizione delle registrazioni dei video delle telecamere site all’ingresso del plesso “-OMISSIS-”, la cui acquisizione veniva disposta con nota datata 15 maggio OMISSIS e che, tuttavia, non era stato possibile acquisire in quanto l’impianto di videosorveglianza poteva memorizzare le immagini registrate h. 24 solo degli ultimi 13 giorni;
-) con provvedimento del Questore di OMISSIS del 20 giugno OMISSIS, notificato in data 26 giugno OMISSIS, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 737 del 1981, è stata irrogata la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo;
-) con decreto del 27 settembre 2019, notificato il 15 ottobre 2019, è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato da -OMISSIS- in data 23 luglio OMISSIS.
3. Tanto premesso in fatto, la questione in punto di diritto concerne la “tempestività” della contestazione prevista dal combinato disposto degli artt. 31 del d.P.R. n. 737 del 1981 n. 737 e 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, quest’ultima norma applicabile ai procedimenti disciplinari dell’Amministrazione di pubblica sicurezza in virtù del rinvio operato dall’art. 31 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, che fa obbligo all’amministrazione, una volta avuta contezza di una possibile infrazione disciplinare dal dipendente commessa, di contestargli "subito" i fatti a lui addebitati.
3.1 Secondo consolidata giurisprudenza l’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, che, come già detto, richiede che la contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare a carico di un pubblico dipendente avvenga “subito”, deve essere interpretato nel senso che il legislatore non ha inteso vincolare l’amministrazione all’osservanza di un termine fisso, ma ha indicato una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedurale e preordinata a un equo contemperamento delle esigenze sia dell’amministrazione pubblica di procedere agli accertamenti preliminari dei fatti disciplinari con ponderata valutazione della gravità e complessità degli stessi, sia della parte privata, onde non siano rese più gravose le modalità della difesa a causa della eccessiva distanza di tempo dal verificarsi dei fatti oggetto di contestazione (Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2023, n. 6785; Cons. Stato, sez. III, 20 giugno OMISSIS n. 3779; Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2015, n. 4992). Il fine perseguito dalla norma è, infatti, quello di salvaguardare la certezza del rapporto tra l'impiegato e l'Amministrazione, la quale verrebbe inficiata se il dipendente restasse esposto, per ingiustificata inerzia dell'Amministrazione stessa, alla qualificazione negativa di determinati comportamenti (Cons. Stato, sez. II, 6 febbraio 2023, n. 1212; Cons. Stato, sez. II, 30 marzo 2022, n. 2337).
3.2 Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va, dunque, inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, per un adeguato accertamento e una precisa valutazione dei fatti. La norma di cui al citato art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957 presenta, infatti, una mera valenza sollecitatoria, che non vincola l’amministrazione all’osservanza di un termine rigido e ciò non può ritenersi lesivo del diritto di difesa, in quanto è preordinato a consentire la maturazione di una ponderata decisione in ordine all’an dell’esercizio dell’azione disciplinare. Ne deriva che nel procedimento disciplinare – che ha inizio con la contestazione degli addebiti e termina con l’adozione del provvedimento sanzionatorio o con il proscioglimento dell’incolpato – vanno distinti i termini inderogabili, che sono quelli posti a garanzia dell’inquisito (presentazione delle giustificazioni, presa di visione degli atti, preavviso di trattazione davanti alla commissione) da quelli ordinatori o sollecitatori, che sono tutti gli altri termini (C.G.A.R.S., sez. giur., 5 aprile 2023, n. 263; Cons. Stato, sez. II, 12 novembre OMISSIS, n. 1670 ; Cons. Stato, sez. III, 11 novembre 2014, n. 5546).
3.3 E’ stato pure precisato, quanto al parametro di valutazione del tempo trascorso, che “Non rileva il momento nel quale l'organo competente a promuovere l'azione disciplinare sia venuto a conoscenza dei fatti, bensì quello in cui l'Amministrazione – nel complesso dei suoi organi in grado di operare una prima valutazione dell'accaduto ed avviare i conseguenti adempimenti, a cominciare dalla segnalazione all'organo competente per il procedimento disciplinare – abbia avuto detta conoscenza, e con essa la possibilità di attivare il procedimento disciplinare” (Cons. Stato, III, 20 giugno OMISSIS, n. 3779).
4. Ciò posto, nel contesto complessivo della vicenda procedimentale sopra delineata, alla luce del parametro individuato dalla giurisprudenza sopra richiamata – secondo la quale, si ripete, “Il tempo di contestazione dell’infrazione deve essere ragionevole e proporzionato all’incidenza e all’eco del fatto, oltre che alla necessità e alla consistenza degli accertamenti preliminari, al fine di contemperare l'esigenza dell’amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento del militare sotto il profilo disciplinare con l’altra e concomitante esigenza di evitare che un'eccessiva dilatazione temporale dai fatti possa rendere più difficile per l’inquisito l’esercizio del diritto di difesa e immotivatamente penose la definizione e l’applicazione della misura sanzionatoria” – il periodo intercorso prima del formale avvio del procedimento disciplinare deve ritenersi non ragionevole e comportante la violazione dell’art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 3 del 1957 e del principio di immediatezza e tempestività della contestazione da esso desumibile.
4.1 Orbene, come emerge dagli atti del giudizio, nella controversia in oggetto i fatti risalgono al 19 ottobre OMISSIS, la relazione fu redatta dall’Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS- in data 26 ottobre OMISSIS (in disparte la circostanza dedotta dall’appellante, invero del tutto priva di qualsivoglia rilievo, che la stessa fosse stata redatta da un collega di pari qualifica) e trasmessa al dirigente dell’Ufficio Personale il 28 ottobre OMISSIS, momento temporale in cui la P.A. ha avuto contezza dei fatti occorsi, mentre la contestazione degli addebiti datata 13 aprile OMISSIS è stata notificata in data 17 aprile OMISSIS, circa quasi sei mesi dopo i fatti occorsi. Quanto alla presunta complessità dei fatti, che avrebbe ostacolato la tempestività della procedura, è sufficiente osservare che i fatti, in verità per nulla complessi nel loro verificarsi, erano già stati evidenziati nella relazione di servizio redatta dall’assistente capo -OMISSIS- in data 26 ottobre OMISSIS e anche l’acquisizione delle relazioni testimoniali degli assistenti capo -OMISSIS- e -OMISSIS-, disposta con nota del 15 gennaio OMISSIS, spedita il successivo 22 gennaio OMISSIS, a fronte di fatti accaduti il 19 ottobre OMISSIS nulla involgono in senso contrario rispetto alle circostanze già emerse dalla relazione del -OMISSIS- del 26 ottobre OMISSIS, assumendo, altresì, rilievo pure la circostanza che l’acquisizione delle registrazioni dei video delle telecamere site all’ingresso del plesso “-OMISSIS-”, richiesta da -OMISSIS- e disposta con nota datata 15 maggio OMISSIS, non è stata portata a termine in ragione del fatto che l’impianto di videosorveglianza poteva memorizzare le immagini registrate h. 24 solo degli ultimi 13 giorni (ciò, ovviamente, a prescindere dalla strumentalità o meno della richiesta di acquisizione delle immagini e dalla loro rilevanza in termini di accertamento delle contestazioni disciplinari elevate nei confronti del -OMISSIS-). Ne emerge una facile e rapida attività istruttoria dell’accaduto, che non sembra qualificabile come una vicenda procedimentale implicante “complessità di accertamenti”, ma, piuttosto, come una situazione di fatto immediatamente verificabile e contestabile. Di conseguenza, non è plausibile, in relazione alla doverosa tempestività della contestazione disciplinare e alla luce degli elementi specifici e concreti evidenziati, quanto affermato nella sentenza impugnata sul carico di lavoro non indifferente a cui sono sottoposti gli Uffici di competenza, né il richiamo nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico del 27 settembre 2019, notificato il 15 ottobre 2019, a un vaglio oculato e ponderato del comportamento del dipendente e alle diverse segnalazioni pervenute a carico del dipendente (alcune delle quali sono sfociate in procedimenti disciplinari, conclusisi poi con l'irrogazione di sanzioni), tenuto conto che, per quanto già rilevato, la tempestività risponde all’esigenza di tutela dell’incolpato, del suo diritto a non restare esposto sine die alla possibilità di essere sanzionato disciplinarmente, nonché di quello di potersi difendere pienamente e adeguatamente (diritto di difesa esercitato nel caso in esame solamente in data 7 maggio OMISSIS, a seguito di accesso agli atti, a fronte di fatti accaduti più di sei mesi prima, ovvero il 19 ottobre OMISSIS).
4.2 La sentenza impugnata, dunque, non appare coerente con i principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti, nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la contestazione dell’addebito effettuata nei confronti di -OMISSIS-, affermando che “Ebbene, il periodo intercorso tra il fatto, la segnalazione e l’avvio del procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti, considerando anche il carico di lavoro a cui sono sottoposti gli Uffici di competenza, si palesa in linea con quei criteri di ragionevole prontezza e tempestività di cui sopra, rendendo manifestamente infondata la doglianza del ricorrente”: siffatta valutazione del giudice di prime cure si risolverebbe, infatti, in un’inammissibile disapplicazione del requisito della sostanziale tempestività dell’azione disciplinare, per quanto elasticamente pur la si possa intendere.
5. In ragione dell’accoglimento del primo profilo di censura del primo motivo di appello sulla tardività dell’avvio del procedimento disciplinare, il secondo profilo di censura del primo motivo di appello (sulla violazione dell’art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957), il secondo motivo (sul difetto di motivazione e sul vizio di istruttoria), il terzo motivo (sulla proporzionalità e congruità della sanzione irrogata) e il quarto motivo (sull’erroneità del capo di sentenza che non aveva riconosciuto l’irragionevole “attacco afflittivo” della PA nei confronti del -OMISSIS- e che nulla era dato sapere sulla sua attività sindacale) devono ritenersi assorbiti, giusta applicazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria 27 aprile 2015, n. 5.
6. Passando all’esame del quinto motivo che deduce l’erroneità della sentenza impugnata per errore di motivazione sul diniego del risarcimento del danno, la censura è infondata.
6.1 In disparte il profilo della insussistenza di un danno giuridicamente rilevante, patrimoniale e non patrimoniale, alla luce della circostanza che il provvedimento oggi impugnato – al quale, per effetto del suo annullamento, seguirà la restituzione di quanto sia stato eventualmente trattenuto o incassato dall’amministrazione in esecuzione della qui controversa sanzione pecuniaria – ha applicato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, deve osservarsi che “il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e che, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della pubblica amministrazione”, con la conseguente necessità “per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso al domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico" (Cons. Stato, sez. III, 29 settembre 2025, n. 7581; Cons. Stato, sez. VII, 25 novembre 2024, n. 94). Né a tali carenze probatorie può supplire una attività istruttoria officiosa, essendo noto, per oramai consolidata giurisprudenza, che l'azione risarcitoria, anche se proposta davanti al G.A., sul piano probatorio è comunque soggetta non già alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., applicabile anche al processo amministrativo avente a oggetto diritti soggettivi come quello al risarcimento del danno ingiusto (Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2021, n. 7298).
6.2 Tanto premesso la domanda di risarcimento danni è, comunque, inammissibile perché formulata senza alcuna allegazione dei fatti costitutivi nel ricorso introduttivo (pag. 25) e non potendosi, all’evidenza, valorizzare gli “elementi integrativi” indicati nella memoria, non notificata, depositata in data 15 dicembre 2023 per l’udienza del 16 gennaio 2024 (pagg.21-24) (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2023, n. 3532; Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2021, n. 2716; Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio OMISSIS, n. 2999; Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile OMISSIS, n. 1827; C.G.A.R.S., sez. giur., 21 luglio 2015, n. 567; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3441).
6.3 Dunque “Le uniche domande esaminabili e le uniche poste di danno valutabili sono solo quelle specificate in atti notificati (ricorso principale, motivi, aggiunti, ricorso incidentale)” (Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2021, n. 2716), dovendosi evidenziare che “la memoria difensiva non costituisce lo strumento processuale attraverso il quale veicolare le domanda di risarcimento del danno in giudizio….., sicché le deduzioni ivi articolate sono inammissibili… Parimenti, non si può ritenere che valgano ad adempiere l’onere di allegazione dei fatti, che grava sulla parte, le circostanze dedotte per sostenere i motivi di ricorso finalizzati all’annullamento degli atti impugnati, tenuto conto che i fatti costitutivi della fattispecie di illegittimità (e, dunque, dell’annullabilità) dell’atto non coincidono con quelli costitutivi della fattispecie di responsabilità dell’amministrazione” (Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2023, n. 3532).
6.4 Deve, dunque, concludersi per l’inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni subiti, in considerazione della circostanza che nel ricorso introduttivo vi è un riferimento generico alla detta richiesta e manca, dunque, l’individuazione degli stessi elementi fondanti l’azione in questione. Inoltre, la domanda di risarcimento del danno, così come formulata in modo generico nel ricorso, non può essere integrata attraverso una memoria difensiva, con produzione documentale, non notificata poiché, come già chiarito, le uniche domande esaminabili e le uniche poste di danno valutabili sono quelle specificate in atti notificati.
7. In conclusione, in accoglimento del primo profilo di censura del primo motivo di appello, la sentenza impugnata va riformata (anche in punto di spese processuali, con conseguente assorbimento anche del sesto motivo di appello avente a oggetto la statuizione del Giudice di primo grado sulle spese processuali) e, per l’effetto, va annullato il decreto di rigetto del ricorso gerarchico presentato da -OMISSIS- in data 23 luglio OMISSIS, adottato dal Ministero dell'Interno il 27 settembre 2019 e notificato in data 15 ottobre 2019, e il provvedimento del Questore di OMISSIS del 20 giugno OMISSIS, notificato il 26 giugno OMISSIS; va, inoltre, rigettato il quinto motivo di appello.
7.1 Le spese processuali del doppio grado, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1021/2024 R.G., in accoglimento del primo profilo di censura del primo motivo di appello, riforma la sentenza impugnata e, per l’effetto, annulla il decreto di rigetto del ricorso gerarchico presentato da -OMISSIS- in data 23 luglio OMISSIS, adottato dal Ministero dell'Interno il 27 settembre 2019 e notificato in data 15 ottobre 2019, e il provvedimento del Questore di OMISSIS del 20 giugno OMISSIS, notificato il 26 giugno OMISSIS; rigetta il quinto motivo di appello e dichiara assorbiti i restanti.
Spese del doppio grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in OMISSIS nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Giuseppe Chinè, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Lunella Caradonna        Ermanno de Francisco
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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