Consiglio di Stato 2025 - La questione oggetto del giudizio riguarda l’interpretazione dell’art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 177/2016, in relazione alla procedura di mobilità e alle modalità di assegnazione del personale del Corpo forestale dello Stato in fase di dismissione, nonché alla tutela dei diritti degli interessati, in particolare rispetto all’ordine delle priorità nell’ambito delle procedure di ricollocazione.
**Fatti principali**
L’appellante, in servizio come ispettore del Corpo forestale dello Stato, contesta l’assegnazione effettuata dall’Amministrazione all’amministrazione civile del Ministero della Cultura (oggi Ministero della Cultura), in seguito alla procedura di redistribuzione del personale prevista dal d.lgs. n. 177/2016, che ha disposto lo scioglimento del Corpo. In particolare, egli sostiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto privilegiare, prima di procedere all’assegnazione ad amministrazioni civili, una ricollocazione nel comparto sicurezza e difesa, anche attraverso un tentativo di mobilità interna, ai sensi dell’art. 12, comma 6, del suddetto decreto.
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**Analisi normativa e interpretativa**
1. **Decreto Legislativo n. 177/2016 e disciplina della mobilità**
Il d.lgs. n. 177/2016 disciplina le procedure di dismissione e di riassetto del Corpo forestale dello Stato, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di mobilità del personale coinvolto, nonché le modalità di assegnazione alle altre amministrazioni statali.
L’art. 12, comma 6, in particolare, stabilisce che, all’esito delle procedure di mobilità, il personale può essere assegnato anche ad amministrazioni diverse da quella di provenienza, subordinatamente a determinate condizioni, e prevede che il personale abbia la facoltà di manifestare la volontà di non permanere nell’amministrazione di prima assegnazione.
2. **Interpretazione dell’art. 12, comma 6**
L’elemento centrale della controversia riguarda l’interpretazione dell’ordine di priorità previsto dalla norma:
- Il ricorrente sostiene che, in virtù di tale disposizione, prima di procedere all’assegnazione ad un’amministrazione civile, l’Amministrazione avrebbe dovuto esperire un tentativo di ricollocazione all’interno del comparto sicurezza e difesa, cioè presso altre amministrazioni di questa natura, come l’Arma dei Carabinieri o altri corpi equiparabili.
- La tesi del ricorrente si fonda sull’idea che la normativa avrebbe previsto un meccanismo di priorità e di residuo, secondo cui, in mancanza di ricollocazione interna o di altre soluzioni preferenziali, si potrebbe procedere all’assegnazione a amministrazioni civili.
- La controparte, invece, sostiene che la norma non impone un obbligo assoluto di esperire tentativi di ricollocamento interno prima di assegnare il personale ad amministrazioni civili, né prevede una condizione di priorità tassativa in tal senso, lasciando spazio ad un’interpretazione più elastica.
3. **La ratio della norma e il principio di buon andamento dell’amministrazione**
L’interpretazione più coerente con la ratio della normativa e con i principi di buon andamento e razionalità dell’azione amministrativa suggerisce che:
- La norma mira a favorire la ricollocazione preferenziale del personale all’interno del comparto sicurezza e difesa, considerata la specializzazione e le qualifiche professionali acquisite.
- Tuttavia, non sembra che la norma imponga un obbligo di tentare tutte le possibili ricollocazioni interne prima di procedere con assegnazioni ad amministrazioni civili, bensì stabilisca un ordine di preferenza che può essere rispettato o meno in funzione delle specifiche circostanze.
- La residualità dell’assegnazione ad amministrazioni civili, in presenza di alternative disponibili nel comparto sicurezza e difesa, deve essere valutata secondo il principio di proporzionalità e di adeguatezza delle procedure adottate dall’amministrazione.
4. **La questione delle qualifiche e delle conseguenze sulla posizione del personale**
Un ulteriore aspetto rilevante riguarda la perdita delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, conseguente all’assegnazione ad amministrazioni civili.
- La normativa e la giurisprudenza generalmente riconoscono che le qualifiche professionali e le funzioni attribuite sono strettamente legate all’appartenenza a specifici comparti o forze di polizia.
- La fuoriuscita dal comparto sicurezza e difesa può comportare conseguenze sulla posizione giuridica del personale, sulla titolarità di qualifiche e sulla tutela dei diritti acquisiti.
- Pertanto, una valutazione approfondita deve essere riservata alla compatibilità delle modalità di assegnazione con le norme sulla tutela delle qualifiche e dei diritti del personale coinvolto.
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**Conclusioni**
In sintesi, l’interpretazione della norma deve considerare:
- Che l’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 177/2016, non impone un obbligo tassativo di esperire tutte le ricollocazioni interne prima di procedere ad assegnazioni ad amministrazioni civili, ma prevede un ordine di preferenza che può essere rispettato o meno in ragione di circostanze concrete.
- Che l’assegnazione ad un’amministrazione civile, in assenza di un obbligo formale di ricollocazione preliminare nel comparto sicurezza, può essere legittima, purché motivata e coerente con i principi di buona amministrazione.
- Che la perdita delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, a seguito dell’assegnazione, rappresenta un aspetto delicato e meritevole di valutazione, in relazione alla tutela dei diritti soggettivi del personale coinvolto.
- Che, in ogni caso, eventuali illegittimità o irregolarità nelle modalità di assegnazione o nella mancata attivazione di procedure di ricollocazione prioritarie potrebbero essere contestate in sede giudiziaria, anche in funzione del rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela delle qualifiche professionali.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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