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23 ottobre 2026

Tar 2026 - La decisione del TAR Lazio di disporre una **verificazione tecnica** nell’ambito del ricorso proposto da un candidato escluso dal concorso per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato rappresenta un’applicazione significativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo in materia di accertamenti psico-fisici. Il caso riguarda la non idoneità rilevata per sovrappeso, ma la questione processuale è più ampia: la correttezza, la completezza e la motivazione del giudizio medico-concorsuale.

 

 

 

 

Tar 2026 - La decisione del TAR Lazio di disporre una **verificazione tecnica** nell’ambito del ricorso proposto da un candidato escluso dal concorso per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato rappresenta un’applicazione significativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo in materia di accertamenti psico-fisici. Il caso riguarda la non idoneità rilevata per sovrappeso, ma la questione processuale è più ampia: la correttezza, la completezza e la motivazione del giudizio medico-concorsuale.

## Il quadro normativo

L’accesso ai ruoli della Polizia di Stato presuppone il possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale, accertata secondo criteri previsti dal bando e dalla disciplina sugli accertamenti psico-fisici. Per il concorso in esame, il bando richiede tra l’altro una “sana e robusta costituzione fisica” e definisce parametri quantitativi relativi alla composizione corporea, con limiti di massa grassa differenziati per sesso; per i candidati maschi, la percentuale deve essere non inferiore al 7% e non superiore al 22%.

Il riferimento normativo di fondo resta il D.M. 30 giugno 2003, n. 198, secondo cui il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono configurare una costituzione fisica robusta e l’agilità necessaria allo svolgimento dei servizi di polizia. Ciò significa che il “sovrappeso” non è, di per sé, un dato automaticamente ostativo: rileva la valutazione clinico-funzionale complessiva del candidato, effettuata secondo i parametri previsti.

## La verifica disposta dal TAR

Il TAR ha ritenuto opportuno non limitarsi alla valutazione degli atti già prodotti, ma ordinare una verificazione, affidandola alla **Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma**, operante presso il Comando sanità e veterinaria del Comando logistico dell’Esercito. La Commissione dovrà accertare altezza, peso e valori di massa grassa del ricorrente e indicare conclusivamente se sussista effettivamente la causa di non idoneità indicata nel provvedimento impugnato.

Tale scelta è coerente con gli articoli 19 e 66 delle disposizioni di attuazione del Codice del processo amministrativo, che consentono al giudice di disporre verificazioni tecniche quando la decisione richiede l’accertamento di fatti che esulano dalla comune esperienza o da conoscenze specialistiche. In materia medica, la verificazione consente di sottoporre a controllo tecnico indipendente un giudizio che, se privo di adeguata motivazione o fondato su rilievi incompleti, può ledere il diritto del candidato a una valutazione corretta.

## Profili di illegittimità potenziali

Il ricorrente chiede la sospensione e, nel merito, l’annullamento del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici, oltre alla declaratoria del diritto all’ammissione alle prove successive. Sul piano giuridico, l’impugnazione può fondarsi su diversi profili:

- **Difetto o insufficiente motivazione**: il giudizio di non idoneità deve indicare con precisione il parametro violato, i rilievi effettuati e le ragioni per cui essi integrano la causa ostativa prevista dal bando.
- **Erronea applicazione dei criteri tecnici**: la semplice circostanza di un peso elevato non basta, se non viene verificata la percentuale di massa grassa, la massa magra e la coerenza complessiva del profilo fisico con i requisiti concorsuali.
- **Difetto di istruttoria**: la valutazione deve fondarsi su accertamenti completi e aggiornati, non su valutazioni apodittiche o su dati non adeguatamente contestualizzati.
- **Violazione del principio di par condicio**: i candidati devono essere sottoposti allo stesso criterio di valutazione, nel rispetto delle regole del bando e delle disposizioni tecniche applicabili.

## Rilevanza della verifica tecnica

La verificazione non equivale ancora all’annullamento del provvedimento. Essa costituisce un elemento istruttorio destinato a chiarire se la non idoneità sia effettivamente sussistente alla luce dei parametri di bando. Tuttavia, se la Commissione dovesse escludere la causa di non idoneità indicata dal Ministero, ne deriverebbe un forte elemento a favore dell’annullamento del verbale e della declaratoria di illegittimità dell’esclusione.

La giurisprudenza amministrativa riconosce infatti che un giudizio di inidoneità fondato su motivazione generica o su un’istruttoria carente può essere censurato, soprattutto quando una successiva verificazione tecnica ne smentisce le conclusioni. Un precedente richiamato in un ricorso analogo evidenzia come l’esito favorevole della verificazione ordinata dal TAR possa confermare l’illegittimità del giudizio di inidoneità e giustificare l’ammissione della candidata alle fasi successive del concorso.

## Limiti della tutela

Resta però fermo un principio importante: il possesso dei requisiti deve essere valutato secondo le modalità e nei termini previsti dal bando. La giurisprudenza sottolinea che il termine per il possesso dei requisiti e per la presentazione della documentazione ha carattere perentorio, a tutela della par condicio e della certezza delle posizioni di tutti i candidati.

Pertanto, la tutela giurisdizionale non può trasformarsi in una rivalutazione libera e successiva del candidato fuori dal contesto concorsuale. Il controllo del TAR riguarda l’illegittimità del provvedimento di esclusione e la correttezza dell’accertamento effettuato; l’eventuale esito favorevole deve consentire al ricorrente di essere valutato secondo le regole del concorso, non di ottenere automaticamente l’ammissione indipendentemente dai requisiti.

## Valutazione complessiva

La decisione del TAR appare orientata a garantire un accertamento tecnico serio e contraddittorio, evitando che l’esclusione dal concorso poggi su una valutazione medica non sufficientemente motivata. La scelta di rimettere l’esame a una Commissione interforze di seconda istanza rafforza l’oggettività del giudizio e consente di verificare se il c.d. “sovrappeso” corrisponda realmente a un requisito di non idoneità secondo i criteri previsti.

Il provvedimento ha quindi una doppia funzione: tutela il diritto di difesa del candidato e, al tempo stesso, preserva l’esigenza di selezionare personale poliziesco in possesso dei requisiti fisici necessari allo svolgimento del servizio. La nuova udienza fissata a metà gennaio sarà decisiva per valutare l’esito della verificazione e le conseguenze sul ricorso.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.

 

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