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25 ottobre 2026

Consiglio di Stato 2026 - Destituzione e diritto di difesa: alla Consulta il divieto di avvocato esterno per la Polizia di Stato

 


 

 

 

Consiglio di Stato 2026 - Destituzione e diritto di difesa: alla Consulta il divieto di avvocato esterno per la Polizia di Stato  

Con l’ordinanza ottobre 2026, n. xxxx, la Sezione xx del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma II, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in cui non consente all’appartenente alla Polizia di Stato, nei procedimenti disciplinari che possono sfociare nella destituzione, di farsi assistere — a proprie spese — anche da un avvocato del libero foro. La questione è sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.  

Il nodo normativo  
La disciplina impugnata limita l’assistenza difensiva nei procedimenti disciplinari della Polizia di Stato al difensore interno all’amministrazione. Il Consiglio di Stato ritiene che tale scelta non appaia più ragionevole, almeno quando il procedimento è preordinato all’applicazione della sanzione espulsiva più grave, la destituzione.  

Il rilievo centrale è che la norma non prevede alcuna facoltà di scelta tra un difensore interno e un legale esterno, pur trattandosi di un procedimento capace di determinare la perdita del rapporto di pubblico impiego e, con essa, di conseguenze professionali, economiche e reputazionali particolarmente rilevanti.  

I parametri costituzionali  
Il primo parametro è l’art. 24 Cost., che garantisce il diritto di agire e difendersi in giudizio. Nel giudizio amministrativo, tale garanzia si riflette anche sul diritto del dipendente di essere adeguatamente assistito nel procedimento disciplinare, specie quando la controversia attiene alla conservazione del posto di lavoro.  
Il secondo parametro è l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della parità di trattamento. La Sezione VI sottolinea un possibile squilibrio rispetto ai militari, ai quali è ormai consentito farsi assistere anche da un avvocato del libero foro nei procedimenti disciplinari di stato.  

Perché conta la sanzione della destituzione  
La destituzione non è una sanzione meramente correttiva: incide stabilmente sulla posizione soggettiva del poliziotto, determinando l’estinzione del rapporto di impiego. Per questo, secondo il Consiglio di Stato, l’esigenza di una difesa tecnica piena e libera risulta particolarmente intensa.  

La scelta del difensore non è infatti un puro aspetto formale. L’avvocato del libero foro può garantire indipendenza rispetto all’amministrazione, esperienza specifica nel contenzioso disciplinare e una strategia difensiva costruita esclusivamente nell’interesse dell’assistito. Il divieto di scelta rischia quindi di comprimere la sostanza del contraddittorio, non solo la sua veste procedurale.  

Il rilievo di disparità con i militari  
Il confronto con la disciplina dei militari costituisce l’argomento più incisivo dell’ordinanza. Se ai militari è riconosciuta la facoltà di avvalersi di un avvocato esterno nei procedimenti disciplinari, l’esclusione di una pari facoltà per gli appartenenti alla Polizia di Stato appare difficilmente giustificabile in astratto.  
Ciò non significa automaticamente che la norma sia incostituzionale: la Corte dovrà verificare se esistano ragioni organizzative, funzionali o di tutela del segreto d’ufficio idonee a giustificare un trattamento differenziale. Tuttavia, il Consiglio di Stato dubita che tali ragioni possano reggere, soprattutto nel procedimento destinato alla destituzione.  

Una questione già sottoposta alla Consulta  
La rimessione ha un valore simbolico e pratico rilevante: riporta all’attenzione della Corte costituzionale una materia già oggetto di scrutinio costituzionale. La giurisprudenza costituzionale aveva infatti esaminato in passato questioni attinenti alla disciplina della Polizia di Stato e alla difesa nel procedimento disciplinare, segno che il bilanciamento tra esigenze di ordine pubblico, gerarchia amministrativa e garanzie del dipendente resta un tema aperto.  

La decisione attesa potrà avere effetti importanti:  
• affermare il diritto del poliziotto di scegliere, a proprie spese, un avvocato del libero foro nei procedimenti che possono portare alla destituzione;  
• dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma II, d.P.R. n. 737/1981 nella parte censurata;  
• imporre al legislatore o all’amministrazione una riformulazione della disciplina difensiva, con maggiore equilibrio tra autonomia difensiva e peculiari esigenze dell’istituto di polizia.  

Profili operativi  
Per i poliziotti attualmente coinvolti in procedimenti disciplinari, l’ordinanza non produce ancora un effetto abrogativo immediato: la norma resta applicabile fino a un eventuale intervento della Consulta. Essa assume però rilevanza come precedente argomentativo, soprattutto nelle difese volte a contestare restrizioni alla scelta del difensore.  
Per l’amministrazione, la questione impone prudenza: in un procedimento che possa condurre alla destituzione, ogni limitazione alla partecipazione effettiva del difensore e al contraddittorio dovrebbe essere motivata con particolare rigore, alla luce del dubbio di costituzionalità ormai formalizzato.  

Nota: Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.



 

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