Il principio enunciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23484 del 2026 rappresenta un importante precedente nel diritto condominiale italiano, in quanto chiarisce la prevalenza delle norme di legge rispetto alle eventuali limitazioni contenute nel regolamento condominiale in relazione all’installazione di un ascensore finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche.
In primo luogo, occorre analizzare la natura delle norme che regolano l’installazione di ascensori in ambito condominiale. L’articolo 1120 del Codice Civile stabilisce che le innovazioni che rendono più comodo o più sicuro l’edificio, purché non ne alterino la destinazione, possono essere approvate dall’assemblea con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. Tuttavia, questa disposizione non può essere interpretata nel senso che limiti la possibilità di installare un ascensore qualora questa sia finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche, un diritto tutelato in via prioritaria dalla normativa in materia di diritto alle pari opportunità e di tutela delle persone con disabilità.
In particolare, la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive integrazioni, ribadisce che l’eliminazione delle barriere architettoniche costituisce un intervento di pubblica utilità e di interesse generale, che deve essere favorito e non ostacolato dai regolamenti condominiali o dalle deliberazioni assembleari che possano limitarne la realizzazione. La Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che il diritto alla realizzazione di un ascensore destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche prevale sui limiti eventualmente imposti dal regolamento condominiale, qualora tali limitazioni risultino incompatibili con la normativa di tutela delle persone con disabilità.
Inoltre, la sentenza sottolinea che il regolamento condominiale, pur rappresentando un atto di autonomia collettiva, non può ostacolare il rispetto di norme imperative di legge, specialmente quando si tratta di garantire il diritto di accesso all’edificio alle persone con disabilità. Pertanto, l’installazione dell’ascensore, per finalità di abbattimento delle barriere architettoniche, può essere considerata un intervento di straordinaria manutenzione o di innovazione che prevale sulle eventuali limitazioni regolamentari contrarie, purché l’intervento sia conforme alle normative tecniche e di sicurezza vigenti.
In conclusione, la giurisprudenza consolidata afferma che il diritto di installare un ascensore finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche prevale sulle limitazioni del regolamento condominiale, rispetto alle quali si configura come un diritto tutelato dall’ordinamento e di fondamentale importanza per la tutela delle persone con disabilità, ai sensi delle norme imperative di legge.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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