Tar 2026 - Il presente giudizio riguarda l’impugnazione della graduatoria del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia del 4 aprile 2024. La questione centrale riguarda la mancata valutazione di un titolo presentato dal ricorrente, il sig. OMISSIS OMISSIS, consistente nello svolgimento dell’incarico di “Responsabile del posto di foto segnalamento e documentazione Polizia Scientifica presso il Commissariato P.S. di OMISSIS OMISSIS”, conferito in data 11 novembre 2018.
**Fatto e diritto**
Il ricorrente ha dedotto e documentato di aver inserito nel proprio dossier di candidatura il suddetto incarico, che rientrava tra i titoli valutabili ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), punto 6 del bando di concorso. Tuttavia, la Commissione non gli ha attribuito alcun punteggio per tale incarico, malgrado la norma richiamata prevedesse espressamente la possibilità di valutare tale esperienza professionale ai fini del punteggio. Tale omissione ha determinato una collocazione in graduatoria che non gli consente di essere tra i vincitori, essendo stato posizionato in una posizione non utile ai fini dell’assegnazione del ruolo.
La mancata attribuzione del punteggio di 1,2 punti, previsto dal bando e dal verbale n. 2 del 3 luglio 2024, costituisce illegittima valutazione dei titoli del ricorrente. La norma di riferimento, ossia l’art. 5, comma 1, lett. a), punto 6 del bando, stabilisce chiaramente che l’esperienza professionale svolta in determinati ruoli e incarichi può essere valutata ai fini del punteggio complessivo del candidato. La corretta interpretazione e applicazione di tale disposizione impone di riconoscere il punteggio spettante per l’incarico svolto dall’interessato.
La giurisprudenza amministrativa consolidata afferma che, in procedimenti di valutazione di titoli, l’amministrazione è tenuta ad applicare correttamente le norme di legge e i criteri stabiliti nel bando, garantendo parità di trattamento e trasparenza. La mancata valutazione di un titolo espressamente previsto costituisce illegittimità che può essere corretta con un’adeguata revisione della graduatoria.
In considerazione di quanto sopra, è evidente che il silenzio dell’amministrazione sulla valutazione del titolo, nonostante la documentazione prodotta dal ricorrente e la norma di riferimento, costituisce un errore di valutazione, che rende illegittima la posizione in graduatoria del ricorrente. Pertanto, la pronuncia di annullamento degli atti impugnati si impone, con conseguente rinnovazione della valutazione dei titoli, attribuendo al sig. OMISSIS il punteggio di 1,2 punti aggiuntivi, come previsto.
**Conclusioni**
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto. Devono essere annullati gli atti impugnati nella parte in cui non hanno riconosciuto il punteggio per l’incarico di “Responsabile del posto di foto segnalamento e documentazione Polizia Scientifica presso il Commissariato P.S. di OMISSIS OMISSIS”. È quindi necessario ordinare alla pubblica amministrazione resistente di procedere alla rivalutazione dei titoli del ricorrente, attribuendogli il punteggio di 1,2 punti e di procedere alla rettifica della graduatoria finale, con conseguente riammissione del sig. OMISSIS tra i vincitori del concorso.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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