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30 luglio 2026

Consiglio di Stato 2026 - Il caso esaminato dal Consiglio di Stato riguarda la condotta di un sovrintendente di polizia che, mentre accompagnava i propri figli a scuola, ha rilevato e fotografato violazioni del Codice della Strada commesse da veicoli parcheggiati e in transito in prossimità della scuola stessa. La questura, ritenendo che tale comportamento fosse contrario ai principi di correttezza e deontologia professionale, lo ha sanzionato, contestando che l’agire del poliziotto fosse stato un uso improprio del suo ruolo, volto a segnalare situazioni di pericolo e non a un intervento diretto in qualità di accertatore terzista.

 

 

Consiglio di Stato 2026 - Il caso esaminato dal Consiglio di Stato riguarda la condotta di un sovrintendente di polizia che, mentre accompagnava i propri figli a scuola, ha rilevato e fotografato violazioni del Codice della Strada commesse da veicoli parcheggiati e in transito in prossimità della scuola stessa. La questura, ritenendo che tale comportamento fosse contrario ai principi di correttezza e deontologia professionale, lo ha sanzionato, contestando che l’agire del poliziotto fosse stato un uso improprio del suo ruolo, volto a segnalare situazioni di pericolo e non a un intervento diretto in qualità di accertatore terzista. 
 
Il giudice amministrativo, tuttavia, ha riconosciuto che, nel contesto di un’azione volta a tutelare la sicurezza pubblica e la circolazione stradale, l’intervento di un pubblico ufficiale in circostanze come quelle descritte può essere giustificato e, anzi, doveroso. La decisione si fonda sulla considerazione che l’attività del sovrintendente non si inseriva in una sfera esclusivamente personale, ma riguardava la tutela di un interesse pubblico, cioè la sicurezza stradale in un’area di particolare rilevanza (la scuola e i suoi dintorni).
 
Il Consiglio di Stato ha quindi affermato che gli appartenenti alle forze di polizia, nell’ambito delle loro funzioni, devono astenersi dall’intervenire in vicende che li riguardino personalmente, per mantenere l’imparzialità e la terzietà. Tuttavia, nel caso di specie, il comportamento del sovrintendente non si configura come un’azione impropria, ma come un’attività di tutela della sicurezza pubblica, svolta in una situazione che coinvolgeva l’interesse collettivo e non un affare strettamente personale. La sua condotta, quindi, non può essere qualificata come violazione del dovere di neutralità, bensì come un adempimento doveroso e appropriato, che non può essere sanzionato penalmente o disciplinarmente.
 
Inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’intervento del poliziotto, pur avendo comportato delle riprese fotografiche e la segnalazione di violazioni, si è svolto nell’ambito di un contesto in cui egli si trovava casualmente, senza qualificarsi come accertatore ufficiale, e che la sua azione ha contribuito ad aumentare la sicurezza delle persone presenti e dei veicoli in transito. La motivazione della sanzione disciplinare, che contestava l’inosservanza dei principi di correttezza e deontologia, viene quindi ritenuta infondata, poiché l’attività svolta dal poliziotto è risultata compatibile con i principi di imparzialità e di tutela del pubblico interesse.
 
In conclusione, il provvedimento sanzionatorio viene annullato, riconoscendo che l’attività di vigilanza e di tutela della sicurezza stradale svolta dal poliziotto, anche se effettuata in una veste non ufficiale, nell’ambito di un contesto che coinvolgeva la sicurezza pubblica, era giustificata e doverosa. La sentenza si inserisce nel quadro generale delle norme che regolano l’attività degli agenti di pubblica sicurezza, sottolineando come l’impegno a tutela della collettività possa, in determinate circostanze, giustificare comportamenti che altrimenti sarebbero considerati inappropriati o impropri.
 
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**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
 





 

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