Consiglio di Stato 2026 - Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (di seguito “Ministero”) ha proposto ricorso in sede di ottemperanza contro la sentenza n. -OMISSIS-/2024 del TAR Lazio, Sezione Quinta, confermata dal Consiglio di Stato, relativa alla corretta esecuzione delle statuizioni di un giudicato in materia di risarcimento danni per la durata eccessiva di un procedimento concorsuale interno per 643 posti (poi elevati a 1232) di Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria.
2. **Contenuto della Sentenza di Cognizione**
Il giudice amministrativo ha accolto in parte il ricorso degli appellati, riconoscendo il loro diritto al risarcimento per i danni derivanti dall’eccessivo ritardo nella conclusione del concorso e nella successiva assunzione in servizio, in conformità alle sentenze precedenti (Tar Lazio n. 8157/2022 e Consiglio di Stato n. 5960/2023).
3. **Principali Questioni Giuridiche e Decisioni**
a. **Riconoscimento del Diritto Risarcitorio**
Il Tar Lazio ha riconosciuto agli interessati un diritto risarcitorio, in via equitativa ex art. 34, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.), per la durata eccessiva del procedimento concorsuale e la conseguente ritardata assunzione. La scelta dell’equità, anziché una quantificazione basata su elementi certi, deriva dalla difficoltà di individuare un danno patrimoniale diretto, come la mancata percezione della retribuzione, poiché tale prestazione lavorativa non si era ancora svolta.
b. **Misura del Risarcimento**
Il giudice ha stabilito che il danno dovrebbe essere quantificato in misura “dei 2/3 della retribuzione (al netto di oneri fiscali e previdenziali) che i ricorrenti avrebbero potuto percepire ove fossero stati immessi in servizio nella qualifica superiore”. Tale criterio mira a compensare il danno economico subito in relazione ai vantaggi economici legati alla carriera, quali aumenti di stipendio e progressioni di carriera, che sono stati impediti dal ritardo.
c. **Condanna al Pagamento**
Il Ministero è stato condannato a pagare le somme così determinate entro 180 giorni, con un’ulteriore precisazione circa il rispetto dei termini temporali imposti dalla sentenza.
d. **Esclusione di Retrodatazione e Ricostruzione Integrale della Carriera**
La domanda di retrodatazione della data di assunzione e di ricostruzione completa della carriera è stata respinta, evidenziando una limitazione alla tutela risarcitoria, che si ferma alla quantificazione del danno economico derivante dal ritardo.
4. **Implicazioni Giuridiche e Considerazioni**
a. **Applicazione dell’Art. 34, Comma 4, c.p.a.**
L’utilizzo dell’equo indennizzo come strumento di risarcimento rappresenta una scelta discrezionale del giudice volto a evitare una complessa quantificazione del danno patrimoniale diretto, soprattutto in casi di ritardi procedurali che coinvolgono interessi diffusi e non solo patrimoniali.
b. **Tecnica di Quantificazione**
La scelta di calcolare il danno in proporzione alla retribuzione potenziale (2/3) e legato alla mancata progressione economica si basa su una valutazione equitativa, che può essere soggetta a contestazioni circa la proporzionalità e l’effettiva rappresentatività del danno.
c. **Esclusione della Retrodatazione**
L’assenza di retrodatazione e ricostruzione integrale della carriera indica un limite alle tutele risarcitorie, probabilmente motivato dall’assenza di elementi certi di danno patrimoniale diretto e dalla volontà di evitare pregiudizi a carico di un’amministrazione pubblica.
5. **Valutazioni Finali**
Il caso rappresenta un esempio di come il diritto amministrativo si rapporti alle questioni di gestione del tempo e delle procedure concorsuali, privilegiando strumenti di risarcimento equitativi piuttosto che patrimoniali certi. La decisione evidenzia inoltre l’importanza di un’attenta formulazione delle domande di ricostruzione della carriera e di retrodatazione, poiché tali pretese trovano limitata tutela in assenza di elementi di prova e di costi certi.
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**In sintesi**, il ricorso al Consiglio di Stato 2026 conferma un approccio risarcitorio che privilegia la tutela equitativa in presenza di ritardi procedurali, stabilendo limiti alla retrodatazione e alla ricostruzione integrale della carriera, e sottolineando l’importanza di una corretta quantificazione del danno economico legato ai vantaggi di carriera non conseguiti.
Pubblicato il 15/05/2026
N. 03845/2026REG.PROV.COLL.
N. 06162/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6162 del 2025, proposto da
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti nel giudizio di ottemperanza;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giuseppe Adragna e altri;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Gaetana Natale e Giovanni Carnevali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in trattazione il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (in breve “Ministero”) ha chiesto la riforma della sentenza del Tar Lazio, Sezione Quinta, n. -OMISSIS-/2024, resa in sede di ottemperanza sul ricorso promosso dagli odierni appellati ai fini della corretta esecuzione del giudicato di cui alle sentenze del Tar Lazio n. 8157/2022 e del Consiglio di Stato n. 5960/2023.
2. Con la suddetta sentenza di cognizione il Tar Lazio, sul punto confermata dal Consiglio di Stato, aveva accolto parzialmente il ricorso originario proposto dagli appellati, vincitori del concorso interno indetto nel 2008 per 643 posti (in corso di procedura elevati a n. 1232 posti), per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo di Ispettori del corpo di polizia penitenziaria, conclusosi solamente nel 2019. Il Tar ha riconosciuto in favore dei ricorrenti il diritto ad essere risarciti del danno loro derivante dalla eccessiva durata della procedura concorsuale, per la ritardata costituzione del nuovo rapporto di impiego, da quantificarsi in via equitativa ex art. 34, comma 4, c.p.a., stante l’impossibilità di identificarlo nella mancata erogazione della retribuzione e contribuzione che presuppone l’avvenuto espletamento della relativa prestazione lavorativa; ha quindi statuito che il diritto risarcitorio spetta nella misura “dei 2/3 della retribuzione (al netto di oneri fiscali e previdenziali) che i ricorrenti avrebbero potuto percepire ove fossero stati immessi in servizio nella qualifica superiore”, nonché “dei 2/3 del danno patito da ciascuno dei concorrenti per l’impossibilità di conseguire, nel corso del rapporto d’impiego, i vantaggi economici legati alla progressione di carriera, ove immessi in ruolo tempestivamente” condannando il Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento delle somme così determinate entro 180 giorni. E’ stata invece respinta la domanda di retrodatazione e ricostruzione integrale della carriera.
3. In seguito all’appello del Ministero, che contestava l’imputabilità a sua colpa delle lungaggini della procedura e negava la spettanza del diritto ad essere risarciti in relazione ai nuovi posti aggiunti soltanto nel 2017, il Consiglio di Stato con sentenza n. 5960/2023 ha accolto parzialmente il gravame dell’amministrazione escludendo dal diritto al risarcimento i ricorrenti collocatosi in posizione posteriore al n. 608 per gli uomini e la posizione n. 35 delle donne confermando per il resto le statuizioni di primo grado.
4. Dopo diverse diffide, il Ministero in data 10 luglio 2023 ha inviato alla difesa dei ricorrenti una “relazione tecnica quantificazione onere sentenze” allegandovi una tabella che riporta gli importi proposti ai singoli in pretesa applicazione dei criteri stabiliti dal Tar. La tabella invece secondo i ricorrenti non era idonea perché (i) non accompagnata da uno specchietto dettagliato ed esplicativo articolato per voci di ristoro (danno stipendiale, danno da progressione in carriera, rivalutazione, interesse e spese di lite) e periodi di debenza per ciascun ricorrente; (ii) non conforme al giudicato che non prevede soltanto “il differenziale” tra il trattamento economico del nuovo ruolo e il trattamento percepito nel ruolo di provenienza; (iii) errata laddove ha ricondotto alla “voce stipendiale” solo il biennio 2012-2013 ma non il periodo 2014-2019 che risulta posto in relazione al “danno alla progressione di carriera” che per il resto è rimasto inconsiderato; (iv) e per aver omesso di determinare i “crediti accessori”.
5. Nei mesi dicembre 2023 e gennaio 2024, ritenendo non valide le obiezioni svolte dagli interessati, il Ministero accreditava ai ricorrenti le somme riportate nella tabella in precedenza inviata che venivano accettati soltanto quale acconto di quanto ritenuto dovuto.
6. Ne è seguito il ricorso ex art. 112 c.p.a. al Tar Lazio dai ricorrenti originari per denunciare il mancato rispetto dall’amministrazione dei criteri imposti dal giudicato. I ricorrenti chiedevano al giudice dell’ottemperanza, sulla base di una perizia privata prodotta in giudizio, di individuare le spettanze come dai prospetti allegati alla stessa e di ordinare al Ministero il pagamento, con eventuale nomina per il caso di persistente inadempimento un commissario ad acta.
7. L’adito Tar, dopo aver inutilmente intimato al Ministero (rimasto contumace) con due ordinanze collegiali di fornire chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione delle somme di cui alla propria nota e di prendere posizione sulla perizia di parte ricorrente ai fini di una eventuale incarico di c.t.u. o verificazione tecnica, con l’appellata sentenza ha così disposto: “deve ordinarsi al Ministero resistente di dare esecuzione al decisum di cui in epigrafe – eseguendo quanto previsto nella Relazione del Consulente del Lavoro Dott.ssa Chiara Marini depositata in atti come allegato n. 14 – entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore”; contestualmente il giudice di prime cure ha nominato un commissario ad acta, nella persona del Direttore generale della Direzione generale del Bilancio e Contabilità del Ministero della Giustizia con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità e ha riconosciuto ai ricorrenti anche gli interessi legali a decorrere dal deposito della sentenza sulla somma complessivamente dovuta, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, codice civile.
8. Con l’appello in esame il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con un unico motivo di gravame deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 ss. c.p.a. Erronea determinazione del quantum risarcitorio in difformità dei criteri equitativi fissati in sede di cognizione. Illegittima adesione all’elaborato peritare di parte ricorrente”.
9. Si sono costituiti in giudizio, in data 4 agosto 2025, molti degli appellati chiedendo la reiezione del ricorso. Con successiva memoria gli stessi hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello in applicazione del principio della mancata contestazione per non aver l’amministrazione in primo grado contestato i conteggi forniti da parte ricorrente.
In particolare, la difesa erariale stigmatizza il fatto che l’amministrazione pur essendo stata ritualmente evocata in giudizio non si è costituita e non ha dato seguito alle ordinanze istruttorie ritenendo perciò applicabile l’art. 64, comma 4 c.p.a. che autorizza il giudice a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti.
La genericità sarebbe data dalla mancata contestazione specifica dei conteggi anche nel ricorso in appello e dalla mancata presentazione di conteggi alternativi.
La parte appellata, in punto di fatto, ad integrazione di quanto sopra esposto in punto di fatto, fa inoltre presente che, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, il DAP ha disposto ulteriori pagamenti parziali tra novembre e dicembre 2024, corrispondendo, da un lato, quanto richiesto a titolo di rimborso spese di lite (€ 32,85 per ciascun ricorrente) e, dall'altro lato, versando le somme a titolo di rivalutazioni ed interessi calcolate sui ristori parziali indicati nella contestata tabella del Ministero.
10. All’odierna udienza del 7 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte appellante censura la sentenza per aver il Tar recepito integralmente la perizia della consulente del lavoro di parte ricorrente, assumendola quale base esclusiva per la determinazione del quantum risarcitorio spettante in esecuzione dei criteri stabiliti dalla sentenza del Tar Lazio n. 8157/2022. Si assume l’erroneità di tale adesione per il fatto che i calcoli contenuti nell’elaborato peritale si discosterebbero dai criteri equitativi di liquidazione fissati dal Tar.
Relativamente alla prima voce risarcitoria riconosciuta dal Tar, laddove si prevede la spettanza dei “2/3 della retribuzione (al netto di oneri fiscali e previdenziali) che i ricorrenti avrebbero potuto percepire ove fossero stati immessi in servizio nella qualifica superiore”, l’appellante evidenzia che nell’elaborato della dott.ssa Chiara Marini (recepito dal Tar) risulta valorizzato come base di calcolo l’intero stipendio tabellare che avrebbe percepito un vice-ispettore assunto ex novo, non considerando che i ricorrenti erano già percettori di un trattamento economico riferito al rapporto di lavoro già esistente con l’amministrazione relativo alla qualifica di appartenenza di ciascuno (ruolo di agenti assistenti o di sovrintendenti). Questa circostanza emergerebbe chiaramente dalla citata relazione della consulente, a pag. 3, dove si specifica “per quantificare la retribuzione al netto degli oneri fiscali e previdenziali sono state elaborate le buste paga mensili (1 campione per un totale di 87 cedolini) per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2013 con la qualifica di Vice Ispettore e per il periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2019 con la qualifica di Ispettore, inserendo le voci dello stipendio tabellare ed escludendo l’indennità pensionabile e l’assegno di funzione, aggiornando negli anni le aliquote fiscali e le aliquote contributive”.
Ritiene l’appellante che in base al richiamato dictum andavano invece quantificati per la prima voce di danno esclusivamente i 2/3 del trattamento economico differenziale tra la qualifica di appartenenza e la nuova qualifica riconosciuta ex lege, soprattutto in considerazione del fatto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5960/2023, nell’affrontare la questione del nesso di causalità ha riconosciuto che i dipendenti non hanno potuto godere delle differenze retributive loro spettanti.
Sulla seconda voce di danno prevista nella sentenza, legata alla carriera, fissata in “2/3 del danno patito da ciascuno dei concorrenti per l’impossibilità di conseguire, nel corso del rapporto d’impiego, i vantaggi economici legati alla progressione di carriera, ove immessi in ruolo tempestivamente”, l’amministrazione evidenzia che il Tar ha stabilito che ai fini della liquidazione del suddetto danno il periodo di riferimento fosse ricompreso nell’intervallo di tempo tra il primo gennaio 2012 e il 21 marzo 2019, data di effettiva nomina a viceispettore, laddove invece i prospetti di quantificazione del consulente privato, relativi a ciascun ricorrente, prevedono una decorrenza dal primo gennaio 2020 al 2036, discostandosi quindi dal criterio imposto.
Rileva che sul punto la relazione peritale specifica “Nei prospetti è stata considerata la decorrenza al ruolo di Ispettore Capo da gennaio 2020 ed è stata calcolata la differenza retributiva tra i gradi che avrebbero conseguito i ricorrenti e precisamente tra Ispettore Capo e Ispettore, Ispettore Superiore e Ispettore Capo, Sostituto commissario e Ispettore Superiore”).
Secondo il Ministero risultano trascurati i ben definiti limiti temporali fissati nel giudicato.
In ultima analisi la parte pubblica contesta la correttezza della quantificazione di questa seconda voce risarcitoria anche per il fatto che, contrariamente a quanto sarebbe sancito nella sentenza, risulta dal consulente effettuata al lordo delle ritenute contributive e previdenziali mentre, come nel primo caso, in tesi del Ministero, andrebbero calcolate al netto degli oneri.
2. La parte appellata invece, richiamandosi alle doglianze già esposte in primo grado, rileva come i conteggi predisposti dal Ministero nella proposta di liquidazione del 16 ottobre 2023 non costituivano corretta esecuzione del giudicato in quanto la prima voce relativa al “danno stipendiale” risulta suddivisa in due parti, a seconda del periodo temporale di riferimento (biennio 2012-2013 e quinquennio 2014-2019), ove il primo biennio è stato imputato a ristoro dell'intera voce del “danno stipendiale” e il secondo quinquennio a ristoro dell'intera diversa voce del “danno alla progressione alla carriera”, che invece riguarda fattispecie risarcitoria del tutto diversa che è rimasta perciò priva di ristoro. Evidenzia, che così facendo il Ministero ha totalmente obliterato la liquidazione del “danno alla progressione in carriera”, derivante invero dalla impossibilità di raggiungere il massimo avanzamento in grado in carriera al momento della collocazione in quiescenza.
Nello specifico, in ordine alla prima voce risarcitoria l’appellata lamenta come la sentenza n. 8157/2022 non abbia fatto riferimento, come asserito dall’ufficio, ai 2/3 delle differenze retributive (al netto di oneri fiscali e previdenziali) che i ricorrenti avrebbero potuto percepire, facendo presente che il Ministero non ha impugnato il suddetto capo della sentenza che è perciò ormai intangibile.
In ordine alla seconda voce, rimasta invece del tutto inconsiderata nella relazione ministeriale, la parte appellata specifica che essa deve necessariamente ed ontologicamente proiettarsi verso il futuro come si desumerebbe anche dal tenore letterale del giudicato in quanto consiste nella «impossibilità di conseguire, nel corso del rapporto d'impiego, i vantaggi economici legati alla progressione di carriera ove immessi in ruolo tempestivamente» (così testualmente par. 3.4, pag. 13, sentenza TAR). Conclusivamente la parte insiste nella correttezza del pronunciamento di primo grado.
3. Il motivo di appello è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
Quanto alla prima voce di danno risarcibile prevista nella sentenza n. 8157/2022 e contestata dal Ministero, la stessa risulta connessa alla “retribuzione non goduta” dai vincitori del concorso interno nel periodo della ritardata assunzione nel nuovo ruolo dal 2012 al 2019.
A tale riguardo la sentenza specifica testualmente che spettano i “2/3 della retribuzione (al netto di oneri fiscali e previdenziali) che i ricorrenti avrebbero potuto percepire ove fossero stati immessi in servizio nella qualifica superiore”.
Ritiene il Collegio che anche dal tenore letterale del dictum, ove si fa riferimento alla retribuzione che i ricorrenti avrebbero potuto percepire, si evince che la quota dei 2/3 indicata dal Tar non va riferita all’intera retribuzione della nuova qualifica superiore ma “alla retribuzione che avrebbero potuto percepire” i ricorrenti, essendo dipendenti dell’amministrazione intimata, e quindi al differenziale tra la retribuzione percepita nel ruolo di provenienza e la retribuzione prevista – ma non percepita durante il periodo del ritardo – nel nuovo rapporto.
Che sia questo l’unico modo di interpretare ragionevolmente il criterio fissato dal Tar appare all’evidenza se si considera che i ricorrenti hanno partecipato ad un “concorso interno” aspirando quindi (oltre all’attività più qualificata) alla “maggiorazione stipendiale” ad essa connessa che il Tar ha ritenuto risarcibile in via equitativa.
Seguendo invece l’interpretazione propugnata dalla parte appellata ed erroneamente condivisa della sentenza con richiamo alla proposta del perito, si giungere al risultato invero illogico di far percepire ai ricorrenti per un’unica prestazione lavorativa resa per l’amministrazione due retribuzioni, ovvero una intera per l’attività effettivamente prestata e una seconda pari ai 2/3 prevista per il nuovo ruolo.
I precedenti giurisprudenziali citati dalla parte appellata non sono utili a supportare la tesi opposta, perché riguardano fattispecie in parte diverse e concorsi pubblici per assunzioni dall’esterno o casi in cui risultava provato lo stato di disoccupazione del soggetto tardivamente assunto.
Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene che il criterio dei 2/3 fissato nella sentenza per risarcire il danno “stipendiale” deve essere rapportato al differenziale tra la retribuzione (netta) percepita e la retribuzione (netta) prevista per il nuovo ruolo, tuttavia non soltanto per il periodo 2012 – 2013, come proposto dal Ministero, ma per l’intero periodo della ritardata costituzione del nuovo rapporto, fino all’effettivo inquadramento nel 2019.
Appare evidente che quando la sentenza n. 8157/2022 parla del “periodo di riferimento” per la commisurazione del danno patito (1 gennaio 2012 – 21 marzo 2019) tale periodo non può che riferirsi al “danno stipendiale”, ossia al risarcimento per equivalente per lucro cessante per mancata percezione di maggiore salario per tardiva immissione nel ruolo, durante detti sette anni.
Va invece considerata dovuta in aggiunta anche la seconda voce relativa al danno “alla progressione di carriera” che per sua natura è un danno futuro e prospettico.
La suddetta voce come assunto dagli appellati in base al dictum riguarda l’intera carriera potenziale di ogni ricorrente e rappresenta per sua natura un danno futuro e prospettico.
Questa voce di danno correttamente è stata considerata quale spettanza ulteriore dalla perizia e dalla sentenza impugnata che sul punto merita di essere confermata. Il danno, come espressamente previsto dal Tar, consiste nella “impossibilità di conseguire, nel corso del rapporto d'impiego, i vantaggi economici legati alla progressione di carriera ove immessi in ruolo tempestivamente” (così testualmente par. 3.4, pag. 13, sentenza impugnata).
La locuzione “nel corso del rapporto d'impiego” chiarisce che il pregiudizio (e il relativo ristoro economico) va rapportato ai benefici economici che i ricorrenti non percepiranno (in futuro) a fine carriera (ossia al pensionamento, con il collocamento in quiescenza), proprio perché immessi in ruolo sette anni in ritardo.
In tale senso il dispositivo corrisponde al petitum dedotto nel ricorso introduttivo.
Non può invece trovare accoglimento il rilievo dell’appellante sull’erroneo utilizzo ai fini del calcolo dell’importo risarcitorio per il “danno da progressione in carriera” degli importi al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, per il fatto che la sentenza n. 8157/2022 prevede il riferimento agli importi netti in via espressa soltanto per la voce di danno relativa alla mancata retribuzione ma non anche per la determinazione del risarcimento per il danno da mancata progressione.
Non è permesso al giudice di modificare il tenore del dictum, ormai diventato intangibile.
4. Per le ragioni tutte esposte, l’appello va accolto parzialmente nei termini sopra esposti.
Rimane invece confermata, per il resto, la sentenza impugnata, con conseguente obbligo per l’amministrazione ministeriale di procedere al pagamento delle somme ancora dovute per il danno da progressione da carriera, per la rivalutazione e per gli interessi, adempimento per il quale si fissa il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Resta confermata anche la statuizione sulla nomina del commissario ad acta il quale dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione in caso di persistente inottemperanza.
5. Sussistono, nondimeno, anche in considerazione della reciproca soccombenza e della complessità della vicenda giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie in parte l’appello e, per l’effetto, riforma parzialmente la sentenza impugnata del Tar Lazio per quanto riguarda la prima voce risarcitoria, nei termini esposti in motivazione;
- conferma per il resto (danno da carriera, rivalutazione, interessi, ordine di pagamento all’amministrazione e nomina del commissario ad acta) la sentenza impugnata.
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gudrun Agostini Sergio De Felice
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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