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30 ottobre 2026

Consiglio di Stato 2026 - Il caso sottoposto all’attenzione riguarda l’applicazione dell’art. 5 della legge n. 97/2001 in relazione ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti di appartenenti alla Polizia di Stato, con particolare attenzione alla rilevanza di una sentenza penale e alla sua incidenza sui termini procedurali.

 

 

 

Consiglio di Stato 2026 - Il caso sottoposto all’attenzione riguarda l’applicazione dell’art. 5 della legge n. 97/2001 in relazione ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti di appartenenti alla Polizia di Stato, con particolare attenzione alla rilevanza di una sentenza penale e alla sua incidenza sui termini procedurali.
 
In primo luogo, la normativa di riferimento, l’art. 5 della legge 97/2001, stabilisce che i procedimenti disciplinari scaturenti da una sentenza penale irrevocabile di condanna devono essere regolati secondo le modalità e i termini ivi previsti. La norma, pertanto, si applica esclusivamente in presenza di una condanna penale definitiva, presupposto che determina la configurazione di un automatismo procedurale e l’avvio immediato del procedimento disciplinare. La ratio di questa disposizione risiede nella volontà di tutelare l’ordine pubblico e l’efficacia delle sanzioni disciplinari, riducendo i tempi e le incertezze derivanti dall’attività di accertamento autonoma dell’amministrazione.
 
Tuttavia, nel caso in esame, l’appellante non si trova nella condizione di essere stato oggetto di una sentenza penale irrevocabile di condanna, bensì di un’altra tipologia di pronuncia, quale un’assoluzione per prescrizione o un patteggiamento, che non costituiscono condanna definitiva. La differenza è sostanziale: mentre la condanna definitiva comporta un automatismo procedurale, le altre pronunce richiedono un’attività autonoma dell’amministrazione per l’accertamento dei fatti, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, anche in sede di Consiglio di Stato.
 
In particolare, si richiama il principio espresso dalla Sezione (cfr. Cons. St. 97/2026) secondo cui “la previsione di un termine rigido per l’avvio e la conclusione di un procedimento disciplinare si giustifica solo quando il giudice penale abbia accertato i fatti con una sentenza penale di condanna, che non richiede da parte dell’amministrazione alcuna attività autonoma ed ulteriore di accertamento dei fatti”. La sentenza di condanna, quindi, costituisce un presupposto sufficiente e completo per l’avvio del procedimento disciplinare, eliminando la necessità di ulteriori accertamenti.
 
Nel caso di pronunce di assoluzione per prescrizione o di patteggiamento, invece, si configura un diverso scenario. La sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, come anche il patteggiamento, non comportano di per sé una condanna definitiva, e dunque l’amministrazione deve comunque procedere a un autonomo accertamento dei fatti, senza poter fare affidamento esclusivamente sulla sentenza penale. La giurisprudenza di questa Sezione ha più volte affermato che, in tali ipotesi, i termini per l’esercizio dell’azione disciplinare e per la sua conclusione sono quelli indicati dall’art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 737/81, che disciplina specificamente i procedimenti della Polizia di Stato.
 
Inoltre, si evidenzia come la disciplina speciale dettata dal D.P.R. n. 737/81, riguardante i procedimenti disciplinari degli appartenenti alla Polizia di Stato, preveda termini e modalità diversi rispetto a quelli generali stabiliti dalla legge n. 97/2001, e questa specificità esclude l’applicabilità automatica di quest’ultima norma, se non compatibile. La normativa speciale impone, quindi, che l’amministrazione proceda autonomamente alla ricostruzione dei fatti e che rispetti i termini previsti dall’art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 737/81.
 
In conclusione, si può affermare che, nel caso di pronunce non costituenti condanna definitiva, l’applicazione dell’art. 5 della legge 97/2001 risulta inappropriata, in quanto la disciplina speciale dettata dal D.P.R. n. 737/81 prevale e impone termini e modalità differenti per l’avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari. Di conseguenza, l’amministrazione deve agire nel rispetto di tali termini specifici, senza poter fare affidamento esclusivamente sulla sentenza penale, e senza considerare come automatico l’avvio del procedimento disciplinare.
 
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**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
 
 



 

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