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14 settembre 2026

La sentenza della Corte di Cassazione n. 24998/2026 si inserisce nel contesto delle procedure sanzionatorie previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018). In particolare, la pronuncia si focalizza sul termine di 120 giorni previsto per la notifica della contestazione dell’illecito al soggetto interessato e sulla sua natura giuridica.

 

 

 



La sentenza della Corte di Cassazione n. 24998/2026 si inserisce nel contesto delle procedure sanzionatorie previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018). In particolare, la pronuncia si focalizza sul termine di 120 giorni previsto per la notifica della contestazione dell’illecito al soggetto interessato e sulla sua natura giuridica.

**Il termine di 120 giorni e la sua natura**

Il punto centrale della decisione riguarda la natura del termine di 120 giorni per la notifica della contestazione dell’illecito, previsto dall’art. 58 del GDPR e dal d.lgs. 101/2018. La Corte ha chiarito che tale termine ha carattere perentorio, ovvero non può essere prorogato o interrotto, e decorre dall’«accertamento della violazione». Questo termine decorre quindi dalla data in cui il Garante ha effettuato una valutazione complessiva e ponderata dei fatti acquisiti, e non semplicemente dalla conoscenza o dalla constatazione materiale dell’illecito.

**Significato di “accertamento della violazione”**

L’espressione «accertamento della violazione» è interpretata dalla Cassazione come un momento di valutazione complessiva e approfondita dei fatti, che implica un’attività di analisi e di verifica delle prove raccolte, e non un semplice atto di constatazione. Ciò significa che il termine di 120 giorni non può essere considerato decorso finché non si abbia un’effettiva valutazione della sussistenza dell’illecito, e non appena questa valutazione è stata effettuata, decorre il termine per la notifica.

**Implicazioni pratiche**

Questa interpretazione ha importanti conseguenze pratiche, in quanto tutela i soggetti interessati dall’eventuale decorso di questo termine, garantendo che la contestazione avvenga solo dopo un’attenta valutazione dei fatti. Inoltre, stabilisce un limite preciso per l’azione del Garante, che non può prorogare o interrompere il termine in modo arbitrario, assicurando così maggiore certezza e trasparenza nel procedimento sanzionatorio.

**Conclusioni**

In sintesi, la sentenza chiarisce che:

- Il termine di 120 giorni per la notifica della contestazione dell’illecito è di natura perentoria.
- Decorre dall’«accertamento della violazione», inteso come una valutazione ponderata e approfondita dei fatti, e non dalla semplice constatazione o conoscenza dell’illecito.
- Tale interpretazione rafforza la tutela dei soggetti coinvolti, assicurando che le contestazioni siano motivate da un’analisi seria e accurata.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. 

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