La presente causa, pendente innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la causa C-12/25, concerne una delicata e attuale problematica relativa ai diritti dei cittadini in ambito di trattamento dei dati personali da parte di enti ecclesiastici, in particolare della Chiesa cattolica romana. La questione centrale riguarda la compatibilità tra il diritto all’oblio, sancito dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e le pratiche di registro e conservazione delle informazioni relative ai battesimi, nonché alle eventuali annotazioni a margine di essi, effettuate dagli organismi ecclesiastici.
In particolare, si esamina se il diritto alla cancellazione dei dati personali, previsto dall’articolo 17 del GDPR, possa trovare applicazione nel contesto dei registri di battesimo, e se l’annotazione a margine, che indica l’abbandono della fede cattolica da parte del battezzato, possa costituire una risposta adeguata e giuridicamente sostenibile alle richieste di eliminazione dei dati personali. La questione assume rilievo anche alla luce delle recenti evoluzioni normative e delle prassi adottate in ambito ecclesiastico e civile, nonché delle pronunce dei tribunali nazionali e delle interpretazioni delle istituzioni europee.
In questo contesto, si evidenzia l’interesse della Corte di Giustizia nel chiarire i limiti e le modalità di applicazione del diritto all’oblio ai dati di natura storica e religiosa conservati nei registri di battesimo, bilanciando i diritti fondamentali alla protezione dei dati e alla privacy con i principi di trasparenza, autonomia personale e libertà religiosa. La decisione che verrà adottata avrà un impatto significativo sulla prassi ecclesiastica e sulla tutela dei diritti individuali in ambito ecclesiale e civile, influenzando le future modalità di gestione dei dati sensibili e delle annotazioni storiche.
C/2025/1878 | 7.4.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 9 gennaio 2025 – Bisdom Gent VZW / Gegevensbeschermingsautoriteit; Intervenienti: JM e a.
(Causa C-12/25, Bisdom Gent)
(C/2025/1878)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Brussel
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bisdom Gent VZW
Resistente: Gegevensbeschermingsautoriteit
Intervenienti: JM, Unie Vrijzinnige Verenigingen VZW, Centre d’action laïque VZW, Centrale Raad der niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België VZW, FA, BZ, MO, RV, TA, CH, LV, DF, NA, BU, RA, JD, MI, DO
Questioni pregiudiziali
1) | Se l’articolo 17 [del regolamento generale sulla protezione dei dati] (1), in combinato disposto con il diritto alla protezione dei dati personali, garantito dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), con la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sancita dall’articolo 10 della Carta e dall’articolo 9 [della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali], nonché con il principio della separazione tra Chiesa e Stato, sancito agli articoli 19 e 21 della Costituzione belga, debba essere interpretato nel senso che una persona battezzata in minore età e che nella maggiore età intende distanziarsi dalla Chiesa cattolica dispone di un diritto di cancellare i suoi dati personali dal registro dei battesimi oppure nel senso che ciò non avviene. |
2) | Se al riguardo faccia differenza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c) [del regolamento generale sulla protezione dei dati] il fatto che, secondo il titolare del trattamento, l’inserimento nel registro dei battesimi riguardi i diritti fondamentali sopra menzionati (libertà di religione) del titolare del trattamento e della comunità ecclesiastica cattolica romana che esso rappresenta. |
3) | Se al riguardo faccia differenza il fatto che detto registro dei battesimi non sia digitale, bensì un unico supporto materiale in forma di un libro con pagine recto-verso, in cui anche sul retro sono indicati dati di altri interessati. |
4) | Se al riguardo faccia differenza il fatto che il libro stesso sia un artefatto storico e che il registro dei battesimi sia una rappresentazione unica di fatti storici che non sono registrati altrove, motivo per cui il trattamento dei dati avviene anche a fini di archiviazione nel pubblico interesse, a fini di ricerca scientifica o storica, o a fini statistici, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera d) [del regolamento generale sulla protezione dei dati]. |
5) | Qualora esista un diritto alla cancellazione dei dati ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1 [del regolamento generale sulla protezione dei dati] e qualora non valga una deroga a detto diritto, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3 [del regolamento generale sulla protezione dei dati] se il diritto alla cancellazione dei dati sia rispettato, per equivalente, con l’annotazione che una persona ha lasciato la Chiesa sul margine del registro dei battesimi». |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento generale sulla protezione dei dati»).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1878/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)
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