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17 agosto 2026

Tar 2026 - Nel presente giudizio, la ricorrente ha impugnato un provvedimento amministrativo del xxxx, notificato in data xxxx, con cui le è stato disposto il “trasferimento” dalla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - xxxxx all’Ispettorato di P.S. “Viminale”, con effetto immediato e per esigenze di servizio. La ricorrente deduce che tale atto sarebbe illegittimo, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per il rischio di aggravamento delle sue condizioni di salute, più precisamente di grave nocumento alla colonna vertebrale e peggioramento delle condizioni psico-fisiche, a causa del tipo di attività svolta nell’ufficio di destinazione, caratterizzato da prolungato stazionamento in posizione eretta con armamento e cinturone.

 

 

Tar 2026 - Nel presente giudizio, la ricorrente ha impugnato un provvedimento amministrativo del xxxx, notificato in data xxxx, con cui le è stato disposto il “trasferimento” dalla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - xxxxx all’Ispettorato di P.S. “Viminale”, con effetto immediato e per esigenze di servizio. La ricorrente deduce che tale atto sarebbe illegittimo, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per il rischio di aggravamento delle sue condizioni di salute, più precisamente di grave nocumento alla colonna vertebrale e peggioramento delle condizioni psico-fisiche, a causa del tipo di attività svolta nell’ufficio di destinazione, caratterizzato da prolungato stazionamento in posizione eretta con armamento e cinturone.
 
Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa viene discussa in udienza pubblica straordinaria e si decide senza ulteriori prove.
 
DIRITTO
 
1. **Inquadramento giuridico del provvedimento**  
Il provvedimento impugnato, qualificabile come atto di organizzazione interna, non costituisce un vero e proprio trasferimento nel senso tecnico del termine, bensì una movimentazione interna tra unità organiche della stessa amministrazione, nell’ambito della stessa sede territoriale (città). La distinzione tra trasferimento e semplice movimentazione interna è rilevante ai fini della qualificazione giuridica e delle conseguenze giurisdizionali.
 
2. **Potere di organizzazione dell’Amministrazione**  
L’atto impugnato rientra nell’esercizio dei poteri organizzativi dell’Amministrazione pubblica, esercitato per la migliore tutela dell’interesse pubblico e l’efficienza dell’ente. La giurisprudenza amministrativa riconosce ampio margine di discrezionalità all’Amministrazione nella riorganizzazione interna, fermo restando il rispetto dei principi di buona fede, proporzionalità e tutela della salute del dipendente.
 
3. **L’eccezione di insindacabilità**  
La tesi dell’Amministrazione, secondo cui il provvedimento costituisce un mero atto di gestione interna, trova conforto nella giurisprudenza che ha più volte affermato che le decisioni di mera movimentazione interna, prive di effetti esterni e di modifiche di posizione giuridica definitiva, sono soggette a sindacato in via residuale, e solo sotto il profilo della legittimità formale e della conformità a legge, nonché rispetto ai principi di buona amministrazione.
 
4. **Rispetto dei diritti e tutela della salute**  
La ricorrente ha evidenziato la possibile compromissione della salute a causa della nuova assegnazione. Tuttavia, la relazione tra le condizioni di salute e l’attività lavorativa deve essere valutata in concreto, considerando che l’Amministrazione ha l’obbligo di tutelare la salute dei propri dipendenti e di adottare tutte le misure necessarie per evitare rischi.
 
5. **Proporzionalità e esigenze di servizio**  
Il trasferimento, essendo qualificato come movimentazione interna, deve comunque rispettare il principio di proporzionalità e le esigenze di servizio. La motivazione di esigenze di servizio, qualora sia correttamente articolata e supportata da elementi oggettivi, può legittimare anche decisioni di natura organizzativa che incidano sulla posizione dei dipendenti, purché non siano manifestamente irragionevoli o lesive dei diritti fondamentali.
 
6. **Conclusioni e statuizione**  
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il provvedimento impugnato, qualificato come atto di organizzazione interna e movimentazione tra unità organiche, sia legittimo e conforme alla normativa vigente, e pertanto non sussiste il vizio di illegittimità denunciato dalla ricorrente.
 





 

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