Tar 2026 - Il caso riguarda un candidato alla Polizia di Stato escluso dal concorso per aver ricevuto una dichiarazione di inidoneità sanitaria per “Riferito pregresso abuso di alcool”. La decisione di esclusione si basava esclusivamente sulle dichiarazioni spontanee rilasciate dal candidato durante i colloqui con i sanitari della Polizia di Stato, in relazione a un incidente stradale del 2021, nel quale era stato rilevato un tasso alcolemico di 1,2 g/L. La diagnosi di abuso di alcool non era supportata da riscontri clinici specifici né da documentazione di comportamenti reiterati o di dipendenza.
2. **Interventi e decisioni del TAR del Lazio**
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza cautelare n. 94/2025, aveva riconosciuto la violazione di un difetto istruttorio, richiedendo una più approfondita valutazione medica, ai sensi della direttiva dell’8 agosto 2024, che impone di considerare non solo l’anamnesi, ma anche la visita medica diretta e gli esami ematochimici. Successivamente, in sede di merito, il TAR ha annullato l’esclusione, ritenendo che la diagnosi di abuso di alcool fosse troppo debole e non sufficiente a giustificare un giudizio di inidoneità ai fini dell’idoneità psico-fisica per il ruolo di agente di Polizia.
3. **Principali considerazioni giuridiche e argomentazioni**
- **Inidoneità per abuso di alcool**: La tabella allegata al D.M. 198/2003 (tabella 1) definisce le condizioni in cui l’uso di sostanze psicoattive o l’abuso di alcool costituiscono cause di inidoneità. In particolare, per giustificare un giudizio di inidoneità di natura sanitaria, devono essere riscontrate “dipendenza” o un eccesso abituale che si traduca in un’invalidità compatibile con il servizio. Un singolo episodio, anche grave, come quello del 2021, non basta di per sé, senza ulteriori riscontri clinici o documentali, a configurare un abuso di alcool che comprometta la capacità di svolgere il servizio.
- **Necessità di indagini cliniche mirate**: La normativa e la giurisprudenza richiedono che, per configurare un abuso di alcool, siano effettuate indagini cliniche specifiche e raccolta di documentazione che attestino uno stato patologico di dipendenza o di abuso abituale, e non si possano basare esclusivamente su dichiarazioni autodichiarate prive di riscontri oggettivi.
- **Valutazione delle dichiarazioni spontanee**: Le dichiarazioni spontanee del candidato, in assenza di ulteriori elementi di prova, sono considerate insufficienti per giustificare un giudizio di inidoneità, soprattutto quando l’incidente del 2021 non mostra elementi di psicopatologia o di dipendenza conclamata. La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, IV, 2017, n. 2353) sottolinea che un episodio isolato, anche grave, non può da solo costituire motivo di esclusione, se non supportato da elementi clinici e documentali.
- **Principio di proporzionalità e favore alla partecipazione**: La decisione del TAR si basa sui principi di proporzionalità e di favore alla partecipazione, che impongono di valutare con attenzione se la causa di esclusione sia realmente compatibile con i requisiti di affidabilità e idoneità richiesti per il ruolo di agente di Polizia. In questo caso, la mancanza di approfondimenti clinici e di evidenze di dipendenza rendeva sproporzionata l’esclusione.
4. **Implicazioni pratiche e interpretative**
Il caso evidenzia l'importanza di una valutazione medica approfondita e documentale in ambito di giudizi di idoneità psico-fisica, soprattutto quando si tratta di esclusioni basate su presunti pregressi abusi di sostanze. La sentenza sottolinea che l’accertamento di abuso di alcool deve basarsi su evidenze cliniche e non solamente su dichiarazioni o episodi isolati, a meno che questi ultimi siano accompagnati da riscontri di dipendenza o di compromissione funzionale.
5. **Conclusioni**
In conclusione, il consumo di alcol, per poter giustificare un giudizio di inidoneità nella Polizia di Stato, deve essere dimostrato come abuso abituale o dipendenza, con riscontri clinici e documentali oggettivi. Un singolo episodio, anche grave, senza ulteriori elementi di prova, non può automaticamente portare all’esclusione, in quanto potrebbe rappresentare un episodio isolato e non indicativo di uno stato patologico permanente o di compromissione funzionale. La decisione del TAR del Lazio si allinea a questo principio, rafforzando l’esigenza di un’adeguata istruttoria clinica e di una valutazione equilibrata nel rispetto dei principi di proporzionalità e di tutela della partecipazione al concorso pubblico.
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**Nota:** Questo commento si inserisce nel quadro delle norme di legge e della giurisprudenza amministrativa relative all’idoneità psico-fisica nei concorsi pubblici e all’interpretazione delle cause di esclusione connesse all’uso di sostanze psicoattive e alcool.
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