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18 agosto 2026

Tar 2026 - Il caso in esame riguarda una controversia relativa alla corretta attribuzione dei punteggi in un concorso pubblico, in particolare in relazione alla validità delle norme di riferimento nelle domande a risposta multipla e alle conseguenze di eventuali ambiguità o errori interpretativi.

 

 

 

 

Tar 2026 - Il caso in esame riguarda una controversia relativa alla corretta attribuzione dei punteggi in un concorso pubblico, in particolare in relazione alla validità delle norme di riferimento nelle domande a risposta multipla e alle conseguenze di eventuali ambiguità o errori interpretativi. 

In primo luogo, occorre evidenziare che nel contesto dei concorsi pubblici, le domande devono essere formulate in modo chiaro, univoco e non ambivalente, affinché i candidati possano rispondere senza rischiare di essere ingannati o confusi. La presenza di una domanda ambigua o fuorviante può quindi compromettere il principio di parità di trattamento e di trasparenza, fondamentali nei procedimenti concorsuali.

Nel caso specifico, il quesito numero 7 si riferiva a una norma del Codice del Turismo, tuttavia questa norma era stata dichiarata incostituzionale nel 2012 e, di conseguenza, non poteva più essere considerata vigente. La risposta corretta indicata dagli organizzatori si basava su una norma ormai abrogata, creando così un potenziale inganno per i candidati che si affidavano alla formulazione della domanda e alle norme in vigore al momento della prova.

Il Tar del Lazio, nel suo pronunciamento, ha riconosciuto che la formulazione della domanda era "ambigua e fuorviante", e pertanto ha ritenuto ingiustificabile l'applicazione della penalità di 0,25 punti al candidato, che aveva erroneamente risposto sulla base di una norma ormai decaduta. La decisione del giudice amministrativo si fonda sul principio che le domande devono essere formulate in modo da evitare ambiguità e che eventuali errori o ambiguità devono essere risolti a tutela della correttezza del procedimento e dei diritti dei candidati.

L'annullamento della penalità ha comportato il recupero di un quarto di punto, sufficiente a far superare la soglia di punteggio richiesta per l'accesso alla fase successiva del concorso. Ciò evidenzia l'importanza di una corretta formulazione delle domande e dell'interpretazione delle norme di riferimento nelle procedure selettive pubbliche.

Inoltre, la decisione ha un effetto anche sul risultato della prova scritta, che il candidato ha superato con 26 punti, rendendo così definitiva la sua partecipazione al concorso e consentendogli di proseguire nel percorso selettivo.

In conclusione, questa vicenda sottolinea come la corretta interpretazione delle norme e la chiarezza delle formulazioni siano elementi essenziali per garantire la legittimità e l'equità delle procedure concorsuali. La giurisprudenza, in più occasioni, ha ribadito che le domande devono essere prive di ambiguità e che eventuali errori o formulazioni ingannevoli devono essere corretti o sanzionati in modo da tutelare i diritti dei partecipanti.

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**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.





Pubblicato il 28/07/2026
N. 13827/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14789/2025 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14789 del 2025, proposto da OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del turismo, in persona del Ministro pro tempore, e Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
- del provvedimento con il quale è stato decretato il non superamento della prova preselettiva del concorso “Ministero del turismo - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 140 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, ex Area III, F1 - N. 5 unità di Funzionario per la Comunicazione istituzionale (codice concorso TUR/CI/140)” del candidato OMISSIS OMISSIS, comunicato il 25/11/2025;
- degli elenchi/graduatorie dei candidati ammessi al successivo step concorsuale nella parte in cui non ricomprendono il candidato OMISSIS OMISSIS, ancorché non pubblicate;
- del punteggio attribuito, visibile nella pagina personale disponibile sul sito di Formez PA, in quanto viziato dalla presenza di quiz errati oltre che fuorvianti;
- della penalità di - 0,25 e/o ove esistente del provvedimento di irrogazione della penalità, assegnata al ricorrente per aver risposto in modo errato al quesito n. 7, intrinsecamente errato perché inerente a una norma giuridica espunta dall’ordinamento a seguito di declaratoria di incostituzionalità;
- del questionario somministrato, del correttore e del foglio risposte, nella parte in cui risultano lesivi dell’interesse di parte ricorrente;
- ove esistente, del verbale di correzione della prova preselettiva nella parte in cui sottrae 0,25 punti per il quesito n. 7;
- ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande e le risposte somministrate ai candidati in occasione della prova preselettiva con riferimento al quesito n. 7;
- del calendario delle prove scritte, nella parte in cui non include parte ricorrente;
- della prova preselettiva nella parte in cui si prevede il quesito n. 7;
- del quesito n. 7 della prova preselettiva del 20/11/2025;
- del bando di concorso ed ogni altro atto o documento, ancorché non conosciuto laddove interpretato in senso contrario agli interessi del ricorrente relativamente alle questioni proposte con il presente ricorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova preselettiva di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio;
- di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati a parte ricorrente;
e per l’accertamento
- del diritto di parte ricorrente a essere ammessa alle prove scritte del predetto concorso pubblico;
- del diritto del ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova preselettiva del concorso in relazione al quiz n. 7 e ad essere conseguentemente dichiarato idoneo e/o ammesso al successivo step procedurale;
nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.
delle Amministrazioni intimate ognuna per quanto di competenza:
-  a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, rimuovendo la penalità di -0,25 ed incrementando consequenzialmente il punteggio della prova preselettiva con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del ricorrente;
- a convocare l’odierna parte ricorrente alla prova scritta del concorso “Ministero del turismo  - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex Area III, F1 - N. 5 unità di Funzionario per la Comunicazione istituzionale” (codice concorso TUR/CI/140), già fissata per il 16/12/2025 ed a porre in essere tutto quanto necessario al fine di consentire al ricorrente di sostenere la predetta prova scritta;
- in subordine e solo qualora non sia possibile sostenere la prova concorsuale nella data già calendarizzata, ad essere ammesso a svolgere la prova concorsuale in altra data;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del turismo e di Formez PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa Virginia Giorgini e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. Con bando del 16 maggio 2025, pubblicato in pari data sul Portale del Reclutamento InPA, il Ministero del turismo ha indetto il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti, ex Area II, F2”.
1.1. Per l’espletamento della procedura concorsuale l’art. 3 del bando ha previsto le seguenti fasi:
- eventuale prova preselettiva per ciascuno dei codici concorso di cui all’art. 1 comma 1, del bando medesimo (per i funzionari: “giuridico-amministrativo”, “economico-finanziario-contabile”, “informatico-statistico” “valorizzazione e sostegno del turismo”, “comunicazione istituzionale”, “tecnici”; per gli assistenti: giuridico-amministrativo e “economico-finanziario- contabile”), da svolgersi nel caso di presentazione, per singolo profilo concorsuale, di un numero di domande di partecipazione superiore a trenta volte il numero dei posti messi a concorso;
- prova scritta distinta per profilo professionale, riservata ai candidati che abbiano superato ovvero siano stati esonerati dalla prova preselettiva;
- valutazione dei titoli dopo lo svolgimento della prova scritta, distinta per profilo professionale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova scritta e sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta dagli stessi nella domanda di partecipazione.
1.2. Quanto, in particolare, alla disciplina della prova preselettiva, l’art. 6 del bando ha dettato, tra l’altro, le seguenti previsioni:
- “La prova preselettiva […] consisterà nella somministrazione di un test di numero 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti che avrà ad oggetto la verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento (10 quesiti) e della conoscenza delle materie previste per ciascun codice di concorso per la prova scritta (40 quesiti)” (comma 1, primo periodo);
- “A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: - Risposta esatta: +0,75 punti; - Mancata risposta: 0 punti; - Risposta errata: -0,25 punti” (comma 1, secondo periodo);
- “In esito alla prova preselettiva sarà ammesso a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a 10 (dieci) volte il numero dei posti messi a concorso per il relativo codice di concorso, oltre gli eventuali ex-aequo” (comma 2);
- “Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova preselettiva” (comma 5).
2. Il dott. OMISSIS OMISSIS ha presentato domanda per il profilo di funzionario per la comunicazione istituzionale (codice concorso TUR/CI/140) e ha partecipato alla prova preselettiva svoltasi in data 20 novembre 2025.
3. In data 25 novembre 2025 sono stati pubblicati sul predetto Portale inPA gli esiti della prova preselettiva, da cui è risultato il mancato superamento della stessa da parte del ricorrente, al quale è stato attribuito il punteggio totale di 30,75 (corrispondente a quarantatré risposte corrette, sei errate e una non data), a fronte di una soglia di ammissione per il relativo profilo professionale, determinata in base al citato art. 6 del bando, pari a 31 punti.
4. Avverso tale esito, nonché avverso gli ulteriori atti indicati in epigrafe, il dott. OMISSIS è insorto con il giudizio all’esame del Collegio, notificato e depositato il 1° dicembre 2025, a supporto del quale ha posto un unico motivo di ricorso.
4.1. Ha lamentato, in particolare, che il quesito n. 7 a lui somministrato – per il quale è stata applicata la penalità per risposta errata nella misura di punti -0,25 – aveva ad oggetto una disposizione normativa, i.e. l’art. 2 dell’Allegato 1 al d.lgs 23 maggio 2011, n. 79, da ritenersi “giuridicamente inesistente, siccome espunto dall’ordinamento giuridico dalla Corte costituzionale a seguito di declaratoria di incostituzionalità” (resa, in particolare con la sentenza n. 80 del 5 aprile 2012), il che, stante l’utilizzo, nella formulazione della domanda, della locuzione “ai sensi di quanto previsto”, ne comporterebbe il carattere “intrinsecamente errato, in ogni caso ambiguo e fuorviante”. Ha dedotto, quindi, che, essendo la soglia minima per l’accesso alla successiva fase concorsuale risultata pari a 31 punti ed avendo egli conseguito il punteggio di 30,75, l’annullamento della penalità gli consentirebbe l’ammissione alla prova scritta.
4.2. Ha chiesto, quindi, innanzitutto, che, in sede cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., venisse adottato “ogni provvedimento utile a consentire a parte ricorrente di essere ammessa a sostenere la prova scritta del concorso” già fissata per il 16 dicembre 2025.
4.3. Nel merito, poi, il ricorrente ha domandato che, previo annullamento del provvedimento di mancato superamento della prova preselettiva, egli sia incluso tra i candidati che sosterranno la prova scritta il giorno 16 dicembre 2025 e, comunque, che sia accertato il suo diritto al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova preselettiva del concorso in relazione al quiz n. 7 e alla ammissione a tale prova scritta, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti “a riesaminare il punteggio di parte ricorrente […] rimuovendo la penalità di -0,25 ed incrementando consequenzialmente il punteggio della prova preselettiva del ricorrente con ammissione al successivo step”.
5. Con decreto cautelare monocratico n. 6743 del 2 dicembre 2025, il ricorrente è stato ammesso a sostenere la prova scritta del concorso pubblico per cui è causa, fatto comunque salvo l’esito del giudizio.
6. Con atto di stile del 9 dicembre 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero del turismo e Formez PA (soggetto incaricato, sulla base di apposita convenzione, di svolgere attività di supporto nell’organizzazione e gestione della procedura concorsuale), contestualmente depositando alcuni documenti, tra cui un “rapporto informativo” elaborato dallo stesso Formez.
Una seconda relazione difensiva, questa predisposta dalla Direzione generale del personale e degli affari legali del Ministero del turismo, è stata poi prodotta dalla difesa erariale il 18 dicembre 2025.
7. In vista della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 55, comma 5, secondo periodo, c.p.a., rappresentando di avere, nelle more, effettivamente partecipato alla predetta prova scritta, svoltasi in data 16 dicembre 2025, riportando, all’esito, il punteggio totale di 26 con conseguente superamento della stessa (come attestato dal doc. 7 prodotto il 18 dicembre 2025).
8. Con ordinanza n.  7346 del 23 dicembre 2025, la Sezione ha confermato l’ammissione del ricorrente alla prova scritta già disposta in sede monocratica, ritenendo il ricorso assistito da un adeguato fumus di fondatezza “avuto riguardo, per un verso, agli effetti della pronuncia di incostituzionalità e, per altro verso, alla formulazione dello specifico quesito di cui si tratta”.
9. In data 13 marzo 2026, il dott. OMISSIS ha depositato una memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., con cui, nell’evidenziare che, a quel momento, non risultava pubblicata alcuna graduatoria concernente il profilo per cui aveva concorso, né era pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Amministrazione, rappresentava la sussistenza, in ogni caso, del proprio interesse alla decisione nel merito “in quanto, quand’anche lo stesso non dovesse posizionarsi tra gli idonei vincitori, come emerge dalla nota prot. 12447 del 31/01/2026, versata in atti il 25/02/2026, il Ministero ha già programmato nuove assunzioni anche per il profilo di interesse del dott. OMISSIS”.
10. All’udienza pubblica del 21 aprile 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
11. Preliminarmente, il Collegio rileva che il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento di mancata ammissione del ricorrente alle fasi della procedura concorsuale successive alla prova preselettiva ed è stato proposto prima dell’approvazione della graduatoria, la quale, secondo quanto affermato dal ricorrente e non contestato dalla difesa erariale, costituita solo formalmente, non risultava pubblicata neppure al momento del passaggio in decisione della causa.
Ne deriva che, in linea con il consolidato orientamento di questo Tribunale (T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 24 giugno 2024, n. 12754; id. 8 settembre 2023, n. 13846; T.A.R. Lazio, Sez. IV, 2 novembre 2022, n. 14328; T.A.R. Lazio, Sez. II, 31 marzo 2022, n. 3720; T.A.R. Lazio, Sez. II, 10 maggio 2016, n. 5523), non sono ravvisabili soggetti controinteressati, atteso che “la cesura che impone a parte ricorrente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, di procedere alla notifica ad almeno uno dei controinteressati è l’avvenuta approvazione della graduatoria già nel momento in cui il ricorso viene notificato”, tenuto conto che, prima di allora, “non è dato individuare quali soggetti avrebbero a che dolersi dell’eventuale accoglimento del relativo provvedimento” (così T.A.R. Lazio, n. 12754 del 2026, cit.; in termini, cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 marzo 2023, n. 1836).
Sul punto, giova richiamare quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sez. VII, nella sentenza n. 4482 del 20 maggio 2024, ove si legge quanto segue:
“Dunque, all’epoca della proposizione del ricorso […] non vi erano né una graduatoria ormai formata, né tantomeno un atto di nomina del vincitore, risultando per conseguenza applicabile alla fattispecie l’indirizzo della giurisprudenza consolidata secondo cui, a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non si ravvisa in capo ai candidati ammessi la qualità di controinteressati, non essendo essi portatori di un interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati (cfr. C.d.S., Sez. II, 24 dicembre 2021, n. 8578; Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 729; Sez. IV, 26 giugno 2012, n. 3774). Invero, quando le procedure concorsuali sono in corso di espletamento, non essendo stata stilata la graduatoria definitiva ed essendovi ancora incertezza in ordine ai nominativi dei vincitori, «non sono ravvisabili posizioni di controinteresse in senso tecnico giuridico in sede di impugnazione del provvedimento di esclusione di taluno dei candidati, posto che non risulta sufficientemente differenziata la posizione degli altri partecipanti, non ancora utilmente selezionati» (C.d.S., Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747; id. 24 novembre 2011, n. 6206; id., 15 dicembre 2009, n. 7945; C.G.A.R.S., Sez. giur., 25 maggio 2009, n. 477)” (cfr. anche Cons. St., Sez. VII, 2 gennaio 2023, n. 45; Cons. St., Sez. III, 19 luglio 2022, n. 6265).
Il ricorso in esame – che, peraltro, il dott. OMISSIS, una volta ricevuto dal Formez il riscontro alla richiesta di conoscere il nome di almeno un partecipante che aveva conseguito il punteggio di 31 punti alla prova preselettiva, ha provveduto a notificare ad uno di tali soggetti, come risulta dalla produzione documentale del 18 dicembre 2025 – è pertanto ammissibile, né deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuno.
12. Sempre in via preliminare, va dato atto del permanere dell’interesse del ricorrente alla decisione nel merito, in quanto: (i) per un verso, egli ha superato la prova scritta e non risulta ancora intervenuta l’approvazione della graduatoria, di talché non sussiste alcun nuovo provvedimento verso il quale si sia spostato l’interesse, rimanendo la fonte della lesione costituita dal provvedimento che ha stabilito il mancato superamento della prova preselettiva; (ii) per altro verso, egli è stato ammesso a sostenere la prova scritta “con riserva” e non a pieno titolo, vale a dire subordinatamente all’accertamento della definitiva fondatezza nel merito del gravame, accertamento che, per l’appunto, deve ora essere compiuto.
13. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
14. Il quesito n. 7 somministrato al ricorrente era così formulato (cfr. allegato 4 del deposito effettuato dal Formez il 9 dicembre 2025):
“Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 dell’Allegato 1 del Decreto legislativo 79/2011, quali sono le esigenze di carattere unitario che giustificano l'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo?
□ La valorizzazione, lo sviluppo e la competitività del settore turistico, nonché il riordino e l’unitarietà dell’offerta turistica italiana
□ Nessuna delle altre alternative è corretta
□ Unicamente la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività del settore turistico
□ Unicamente il riordino e l’unitarietà dell’offerta turistica italiana”
Il ricorrente ha indicato come corretta la risposta “Unicamente la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività del settore turistico”, mentre quella ritenuta esatta dall’Amministrazione era “La valorizzazione, lo sviluppo e la competitività del settore turistico, nonché il riordino e l’unitarietà dell’offerta turistica italiana”, il che ha determinato l’applicazione della penalità di -0,25 punti e il mancato superamento della prova.
15. Occorre precisare che il d.lgs. n. 79 del 2011 reca, all’art. 1, l’approvazione del “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, riportato quale Allegato 1 al medesimo decreto legislativo.
L’art. 2 del Codice, rubricato “Principi sulla produzione del diritto in materia turistica”, sul quale verteva il quesito contestato, disponeva quanto segue:
“1. L’intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.
2. L’intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:
a)  valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
b)  riordino e unitarietà dell’offerta turistica italiana.
3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato”.
Con la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 5 aprile 2012, pronunciata sui ricorsi proposti in via principale dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto (iscritti, rispettivamente, al n. 75, n. 76, n. 80 e n. 82 del registro ricorsi 2011), tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale “per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all’art. 117, quarto comma, Cost.”.
La Consulta ha ritenuto, in particolare, che la norma, nel porre “le condizioni per l’intervento legislativo dello Stato nella […] materia, riprendendo alcune affermazioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 76 del 2009”, costituisse una “disposizione del tutto nuova, che, pur nell’intenzione di adeguare la normativa ai princìpi stabiliti nella giurisprudenza costituzionale, per sua stessa natura incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica e fuoriesce pertanto dai limiti della delega. Il seguito legislativo delle sentenze di questa Corte richiede, comunque, una manifestazione di volontà, pur generale e di principio, del legislatore delegante. In caso contrario, sarebbe il potere esecutivo delegato ad inserire nuove norme nell’ordinamento, in diretta attuazione di orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, superando il potere legislativo del Parlamento delegante”.
16. Ebbene, ciò posto, il Collegio condivide la prospettazione attorea secondo cui il sopra riportato quesito n. 7, stante l’avvenuta dichiarazione di incostituzionalità della disposizione che ne era oggetto, deve ritenersi “intrinsecamente errato, in ogni caso ambiguo e fuorviante”.
16.1. Occorre rammentare, infatti, che, se l’art. 136, primo comma, Cost. prevede che “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, l’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone, al terzo comma, che “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Su tale base, la Corte Costituzionale ha affermato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale “colpisce la norma fin dalla sua origine, eliminandola dall’ordinamento e rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici” (così Corte cost. 15 dicembre 1966, n. 127) e che “nessun giudice può fare applicazione delle norme dichiarate illegittime, nessun’altra autorità può darvi esecuzione o assumerle comunque a base di propri atti, e nessun privato potrebbe avvalersene perché gli atti e i comportamenti che pretendessero trovare in quelle la propria regola sarebbero privi di fondamento legale” (così Corte cost., 25 marzo 1970, n. 49). Pertanto, “Le sentenze di accoglimento, in base al disposto dell’art. 136 Cost. confermato dall’art. 30 L. 11 marzo 1953 n. 87, operano ex tunc perché producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimità sicché, dal giorno successivo alla loro pubblicazione, le norme dichiarate in costituzionali non possono più trovare applicazione (salvo quanto discende dall’art. 25 Cost. per la materia penale)” (così Corte cost., 7 maggio 1984, n. 139).
La stessa Corte ha chiarito, poi, che il principio generale della retroattività delle sentenze di accoglimento “vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida”, dovendo per rapporti esauriti intendersi “tutti quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato, i cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità” (così Corte cost., n. 139 del 1984, cit.). Ciò non vale, peraltro, in materia penale, prevedendo il quarto comma del citato art. 30 della legge n. 87 del 1953 che “Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”.
16.2 Se, quindi, tali sono gli effetti della pronuncia di incostituzionalità, con espunzione della disposizione dall’ordinamento giuridico, risulta decisiva – nel senso della fondatezza della doglianza articolata nel ricorso in esame – la circostanza per cui il quesito di cui si tratta (riconducibile, secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 7 del bando, alla materia “Codice del turismo”) recava la locuzione “ai sensi” ed era formulato al tempo presente (“quali sono le esigenze di carattere unitario che giustificano l’intervento legislativo dello Stato in materia di turismo?), il che depone univocamente nel senso che esso si riferisse ad una disciplina normativa vigente. Il quesito si rivela, pertanto, quanto meno fuorviante, se non addirittura errato, nella misura in cui con esso viene chiesto al candidato di indicare in quali circostanze lo Stato possa esercitare il potere legislativo in una determinata materia, riferendosi, nell’individuare la fonte che il candidato medesimo deve prendere in considerazione ai fini della risposta, ad una disposizione normativa definitivamente eliminata dell’ordinamento giuridico.
Soccorre, in tal senso, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nei test a risposta multipla da effettuarsi in un arco di tempo limitato, si impongono come necessari «il rispetto dei requisiti di chiarezza, nitidezza e non ambiguità, sia nella formulazione delle domande proposte, sia delle risposte» (C.G.A.R.S., sez. consultiva, parere n. 406/2023). La formulazione delle domande e delle risposte deve, pertanto, essere tale da consentire al candidato di dimostrare il possesso delle richieste conoscenze e competenze mediante la individuazione dell’unica risposta inequivocabilmente corretta, restando estranea al principio del pubblico concorso sancito dall’art. 97 della Costituzione ogni possibile ipotesi di sbarramento basata su informazioni casuali o su dati incerti, o su quesiti ambigui e decettivi idonei a generare errore” (così Cons. St., Sez. VII, 12 maggio 2025, n. 4053). Nel caso di specie, a ben guardare, era la stessa formulazione del quesito ad essere viziata, presupponendo essa che nell’ordinamento fosse vigente una disposizione che in realtà non lo è e presentando, quindi, per ciò solo, quanto meno, un carattere fuorviante; in tal senso, si pone anche la sentenza del T.A.R. Sicilia, Sez. I, 12 maggio 2023, n. 1575, in cui i giudici, a fronte di un quesito formulato in termini analoghi a quello di cui si discute e avente ad oggetto una disposizione abrogata, hanno ritenuto che “l’amministrazione ha citato una disposizione di legge non più operativa (qui, del resto, espressamente abrogata) ma ha chiesto una risposta della disciplina al tempo presente (cfr. il verbo “deve”): circostanza questa, che ha reso del tutto forviante il quesito in una situazione nella quale alla data attuale una disciplina dell’istituto compatibile con il quesito non è neppure agevolmente ricostruibile (men che mai in sede di risposta ai quiz)”.
17. Non persuadono, al riguardo, le deduzioni svolte nelle relazioni difensive versate in atti dalla difesa erariale, in cui si sostiene che “il quesito de quo chiede espressamente che cosa prevede l’art. 2 dell’Allegato 1 del Decreto legislativo 79/2011, non se quella norma sia oggi costituzionalmente legittima”, sicché “un candidato dotato di conoscenza adeguata della materia e della suddetta normativa ben avrebbe potuto optare per l’alternativa corretta”.
Non vi è dubbio, infatti, che ai candidati potesse essere richiesto di conoscere l’originaria previsione recata dall’art. 2 di cui si tratta, ma la formulazione del quesito, in tal caso, avrebbe dovuto essere coerente con la circostanza dell’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della stessa, mentre, come si è chiarito, essa era tale da implicare che venisse richiesto al candidato di rispondere sulla base di una disposizione facente parte del vigente ordinamento.
18. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di mancato superamento della prova preselettiva da parte del dott. OMISSIS OMISSIS e definitiva ammissione di quest’ultimo al prosieguo della procedura, essendo sufficiente, al fine di determinare il raggiungimento della soglia minima di 31 punti, l’eliminazione della penalità comminata per la risposta al quesito n. 7.
La presente pronuncia comporta, pertanto, la stabilizzazione dell’esito della successiva prova scritta che il ricorrente ha sostenuto a seguito della decisione assunta in sede cautelare, nonché, ove già svolta, della fase di valutazione dei titoli di cui all’art. 8 del bando.
19. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di mancato superamento della prova preselettiva da parte del ricorrente, disponendo la definitiva ammissione dello stesso alla prova scritta sostenuta il 16 dicembre 2025 e la stabilizzazione del relativo esito (nonché dell’esito della fase di valutazione dei titoli di cui all’art. 8 del bando, ove già svolta).
Condanna il Ministero del turismo e il Formez PA, in solido tra loro e con successiva ripartizione in parti uguali, a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida nella misura complessiva di euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Francesca Santoro Cayro, Presidente FF
Virginia Giorgini, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Virginia Giorgini        Francesca Santoro Cayro
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO

 

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