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24 febbraio 2026

Cassazione 2026 – La sentenza della Cassazione, con riferimento alla responsabilità in caso di infortunio occorso durante un distacco, chiarisce alcuni principi fondamentali in materia di obblighi prevenzionistici e di responsabilità tra datore di lavoro distaccante e distaccatario.

 

 

Cassazione 2026 – La sentenza della Cassazione, con riferimento alla responsabilità in caso di infortunio occorso durante un distacco, chiarisce alcuni principi fondamentali in materia di obblighi prevenzionistici e di responsabilità tra datore di lavoro distaccante e distaccatario.

**Principio di responsabilità del distaccatario:**  
In caso di distacco del lavoratore, la Corte di Cassazione afferma che tutti gli obblighi relativi alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro, durante la fase esecutiva del lavoro, sono attribuiti esclusivamente al soggetto che effettivamente detiene il controllo diretto delle attività, cioè il distaccatario. Questo include l'obbligo di adottare le misure di sicurezza necessarie, di informare e formare il lavoratore sui rischi specifici connessi alle mansioni svolte presso di lui.

**Ruolo del datore di lavoro distaccante:**  
L'obbligo del datore di lavoro che effettua il distacco (distaccante) si limita a garantire che, prima del distacco, siano state adottate tutte le precauzioni necessarie per assicurare le condizioni di sicurezza. In altre parole, il distaccante mantiene un ruolo di garanzia fino all'inizio effettivo del distacco, dovendo verificare che le condizioni di sicurezza siano adeguate e rispettate.

**Obblighi di informazione e formazione:**  
Il datore di lavoro distaccante ha, inoltre, l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici delle mansioni, anche durante il distacco, ma questa responsabilità si riferisce alla fase precedente l'inizio del distacco e alla comunicazione preliminare.

**Responsabilità in caso di infortunio:**  
Nel caso in esame, il lavoratore si era infortunato durante un periodo di distacco presso una società diversa (distaccataria). La Corte d’Appello aveva ritenuto responsabile esclusivamente la società distaccataria, e la Cassazione ha confermato questa impostazione, ribadendo che, durante il distacco, la responsabilità principale per la sicurezza ricade sul distaccatario.

**Conclusioni:**  
- La responsabilità del datore di lavoro distaccante si limita alla fase preliminare, cioè alla verifica delle condizioni di sicurezza prima del distacco.  
- Il distaccatario assume pienamente gli obblighi di prevenzione e protezione durante l’esecuzione del lavoro presso di lui.  
- L’assenza di una responsabilità del distaccante nel caso di infortunio occorso durante il distacco è in linea con la teoria della posizione di garanzia, che si estingue con l’effettivo avvio del distacco.

**Implicazioni pratiche:**  
Le imprese devono assicurarsi di rispettare scrupolosamente gli obblighi di informazione e formazione pre-distacco e di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie, poiché altrimenti rischiano di essere ritenute responsabili degli infortuni verificatisi durante il distacco, anche se il lavoratore si trova sotto la loro supervisione solo temporaneamente.


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