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24 febbraio 2026

Tar 2026 - La presente decisione del TAR x riguarda un ricorso proposto contro un provvedimento amministrativo della Provincia di Xxxx, riguardante una autorizzazione/titolo edilizio relativo a un immobile. La vicenda si inserisce nel contesto delle procedure di approvazione di interventi edilizi e di tutela ambientale, urbanistica e di sicurezza.

 

 

Tar 2026 - La presente decisione del TAR x riguarda un ricorso proposto contro un provvedimento amministrativo della Provincia di Xxxx, riguardante  una autorizzazione/titolo edilizio relativo a un immobile. La vicenda si inserisce nel contesto delle procedure di approvazione di interventi edilizi e di tutela ambientale, urbanistica e di sicurezza.
 
**2. Analisi delle questioni sollevate dall’amministrazione e dal Comune**
 
Il Comune e l’Amministrazione provinciale hanno sollevato diverse criticità rispetto all’immobile oggetto di intervento:
 
- **Classificazione dell’immobile come area di pericolosità geomorfologica di classe II-1**: Tale classificazione comporta implicazioni di natura ambientale e di rischio, influendo sulla compatibilità dell’intervento.
 
- **Prossimità a zona residenziale**: La vicinanza a aree abitate può comportare restrizioni o esigenze di tutela per la sicurezza e la salute pubblica.
 
- **Mancanza di pratiche urbanistiche di adeguamento**: La mancanza di pratiche edilizie per conformare il fabbricato alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC (Piano Regolatore Generale Comunale) vigente può essere considerata un elemento di criticità.
 
- **Presenza potenziale di fibre di amianto**: La copertura dell’immobile potrebbe contenere materiali pericolosi, con implicazioni di sicurezza e sanitarie.
 
Questi elementi sono stati menzionati nel parere scritto del 19.7.2024, ma non sono stati ritenuti sufficienti o rilevanti per giustificare un diniego o un provvedimento negativo, in quanto l’Amministrazione provinciale non li ha elevati ad autonome ragioni di rigetto.
 
**3. Motivi della decisione e rilievo delle questioni**
 
Il TAR ha osservato che:
 
- Le criticità sollevate dal Comune e dall’Amministrazione provinciale sono state menzionate nel parere scritto, ma non sono state considerate sufficienti a costituire motivi di diniego o di revoca dell’autorizzazione.
 
- Tali elementi, pur presenti, sono stati ignorati nel provvedimento finale della Provincia di Xxxx, che ha ritenuto di non doverli considerare ostativi alla concessione dell’autorizzazione.
 
- La mancata elevazione di tali questioni a ragioni autonome di diniego, e il loro successivo mancato recepimento nel provvedimento finale, portano alla conclusione che non costituiscano elementi di ostatività al rilascio del titolo.
 
**4. Accoglimento del ricorso**
 
Il TAR, in questo contesto, ha deciso di accogliere il ricorso nei sensi e limiti di cui in motivazione, presumibilmente ritenendo che:
 
- Le motivazioni addotte dall’amministrazione non siano state adeguatamente motivate né supportate da elementi concreti tali da giustificare un provvedimento di diniego.
 
- La mancata considerazione delle criticità sollevate, e la loro non inclusione nel provvedimento finale, comportino l’illegittimità del provvedimento medesimo.
 
**5. Condanna alle spese di lite**
 
Il TAR condanna l’intimata Provincia di Xxxx al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge. Tale condanna riflette la statuizione tipica in ambito amministrativo, in cui si riconosce la soccombenza e si impone il pagamento delle spese.
 
**6. Considerazioni di diritto**
 
- **Sull’onere motivazionale e la portata del provvedimento amministrativo**: La sentenza sottolinea come il provvedimento finale debba essere adeguatamente motivato e considerare tutte le criticità sollevate. La mancata considerazione o l’ignoranza di elementi rilevanti dà luogo a illegittimità.
 
- **Sul principio di buon andamento e partecipazione**: La mancata valutazione di elementi sollevati dal ricorrente viola il principio di imparzialità e di partecipazione, nonché il dovere di motivazione dell’atto amministrativo.
 
- **Sul trattamento delle questioni ambientali e di sicurezza**: La decisione evidenzia che, sebbene siano elementi di criticità, devono essere adeguatamente motivati e considerati nel processo decisionale, altrimenti si configura una illegittimità.
 
La sentenza rappresenta un esempio di come il giudice amministrativo possa intervenire in favore del ricorrente qualora l’amministrazione non motivi adeguatamente il proprio provvedimento o non consideri elementi rilevanti sollevati dai soggetti interessati. La decisione rafforza il principio che ogni questione sollevata deve essere efficacemente motivata e valutata, e che la omissione di tale valutazione può comportare l’annullamento del provvedimento impugnato.
 
 
 
 
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01639/2024 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il OMISSIS
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1639 del 2024, proposto da
OMISSIS OMISSIS in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OMISSIS OMISSIS e Provincia di Xxxx, non costituiti in giudizio;
nei confronti
- OMISSIS, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari nella forma della sospensiva “propulsiva”,
-a) del provvedimento in data 13.9.2024, notificato in data 16.9.2024, con cui la Provincia di Xxxx ha stabilito di “non accogliere l’istanza presentata dalla ditta...intesa ad ottenere l’approvazione del progetto e rilascio autorizzazione [ex art. 208 del d.lgs. 152/2006] all’esercizio attività di raccolta per messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione veicoli a motore e rimorchi”;
-b) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato, ivi compresi specificamente:
- il parere del Comune di OMISSIS d’OMISSIS in data 19.7.2024, prot. n. 3466/10.9, con cui il Comune stesso ha espresso “parere di diniego” al rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 di cui sopra;
- per quanto possa occorrere, il parere del Comune di OMISSIS d’OMISSIS in data 3.5.2024, prot. n. 2042/10.9;
- sempre per quanto possa occorrere, i verbali della Conferenza dei servizi in data 11.4.2024 e in data 11.7.2024, nella parte in cui recepiscono il parere negativo espresso del Comune di OMISSIS d’OMISSIS in merito al rilascio della suddetta autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, nonché nella parte in cui affermano che il parere negativo del Comune sarebbe ostativo al rilascio dell’autorizzazione stessa;
- e la deliberazione del Consiglio comunale di OMISSIS d’OMISSIS in data 5.10.2021, n. 31, con cui il Comune ha approvato la variante parziale n. 12 al PRGC, nonché l’art. 35/1, lett. “b”, delle NTA al PRGC, che è stato introdotto da tale variante e che il Comune di OMISSIS d’OMISSIS ha ritenuto ostativo al rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Il 7.7.2023 il deducente ha presentato alla Provincia di Xxxx l’istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d.lgs. 152/2006 dell’impianto di autodemolizione che il medesimo intendeva installare in un capannone sito nel Comune di OMISSIS d’OMISSIS, in area artigianale di riordino e di completamento P2 ai sensi dell’art. 36/1 delle N.t.a. al P.r.g.c., ove sino al 2019 altro operatore aveva svolto analoga attività imprenditoriale. L’allegata relazione di accompagnamento descriveva le caratteristiche dell’impresa in progetto, stimando che la stessa potesse demolire “circa 100 veicoli all’anno” avvalendosi dell’apporto di lavoro del solo proponente (doc. 1-bis ricorrente, allegato 4).
2. Il suddetto procedimento si è concluso con il provvedimento provinciale di esclusione dalla procedura di VIA n. 7.1/2023 del 5.12.2023, motivato dall’assenza di “criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area in esame” (doc. 2 ricorrente, pag. 6).
3. Alla luce del richiamato esito procedimentale, il successivo 28.2.2024 l’odierno ricorrente ha quindi presentato alla Provincia di Xxxx la “Domanda di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza e recupero (demolizione) di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti, ai sensi degli artt. 208 e 231 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 209/2003” (doc. 3 ricorrente), ribadendo in tale sede le sopra sunteggiate caratteristiche dimensionali e localizzative dell’officina.
4. Sin dalla prima seduta della Conferenza dei servizi, convocata nell’ambito dell’avviato procedimento autorizzativo ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, il Comune di OMISSIS d’OMISSIS ha manifestato la propria contrarietà al progetto, opponendo sul piano urbanistico che “il fabbricato ricade in area artigianale di riordino e di completamento che parla di attività esistenti. Destinazioni ammesse risultano essere piccole industrie, piccole attività artigianali, escluse attività produttive nocive per la salute. Non è pertanto consentita la realizzazione di impianti di rifiuti ...” (doc. 4 ricorrente).
5. Dopo la citata, prima seduta della Conferenza, la Provincia di Xxxx ha chiesto al proponente alcune integrazioni documentali, sulla scorta delle richieste formulate dall’ASL e dall’ARPA (doc. 5 ricorrente), tempestivamente trasmesse dall’interessato (doc. 6 ricorrente).
6. Alla seconda e conclusiva seduta della Conferenza, tenutasi il 11.7.2024 come da verbale prodotto sub doc. 7, preso atto dei pareri favorevoli formalizzati dalla Provincia di Xxxx, dall’ASL territoriale e dall’ARPA, il Comune di OMISSIS ha ribadito oralmente la propria contrarietà, verbalizzata come segue “[l’impianto] si configura come un nuovo insediamento che deve rispettare le norme tecniche del piano regolatore così come previsto dall’art. 35/1 del PRGC ... secondo il piano regolatore in quella zona non è possibile aprire una tipologia di attività come quella richiesta ... e pertanto il parere del Comune è sicuramente contrario”; in chiusura dei lavori il Presidente della Conferenza (esponente dell’Amministrazione provinciale) ha preannunciato che “qualora pervenga il parere contrario del Comune ... si procederà alla comunicazione dei motivi ostativi ... il parere non favorevole del Comune andrà trasmesso in modo espresso”.
7. In data 19.7.2024 il Comune di OMISSIS ha trasmesso il proprio, preannunciato parere scritto, esprimendo “diniego alla realizzazione del nuovo impianto ... in quanto in contrasto con le NTA del vigente PRGC”, meglio OMISSIS le considerazioni di ordine urbanistico già espresse e aggiungendo a latere nuove argomentazioni a supporto della propria posizione, non inserite tra le ragioni ostative enunciate nelle relative conclusioni (doc. 8 ricorrente).
8. Con nota del 22.7.2024 la Provincia di Xxxx ha trasmesso all’interessato il citato parere negativo comunale, comunicandogli che in ragione del medesimo “sussistono motivi ostativi all’accoglimento” dell’istanza presentata e invitandolo a presentare alla Provincia le proprie osservazioni a norma dell’art. 10-bis della legge 241/1990 (doc. 9 ricorrente); il richiedente ha esercitato tale facoltà con nota del 26.7.2024 (doc. 10 ricorrente).
9. La Provincia di Xxxx, prima di adottare il provvedimento finale sull’istanza, ha trasmesso le osservazioni del richiedente al Comune di OMISSIS d’OMISSIS, affinché quest’ultimo “formula[sse] le proprie valutazioni ... evidenziando che, qualora le controdeduzioni confermino i motivi ostativi ... si procederà con l’adozione di un provvedimento di diniego dell’accoglimento dell’istanza” (doc. 11-a ricorrente).
10. Il Comune di OMISSIS ha riscontrato la nota provinciale senza prendere posizione sulle allegate osservazioni di parte istante ma limitandosi a “ribadi[re] quanto già ampiamente pronunciato nei precedenti pareri del 3.5.2024 e del 19.7.2024, ossia si esprime parere di diniego per la realizzazione del nuovo impianto” (doc. 11-b ricorrente).
11. Con provvedimento conclusivo di rigetto notificato il 16.9.2024 (doc. 12 ricorrente) la Provincia di Xxxx ha “ritenuto che il parere formulato dal Comune di OMISSIS d’OMISSIS afferente le disposizioni normative urbanistico-edilizie sia da ritenere prevalente ... e quindi che l’istanza non possa essere accolta”.
12. L’interessato è insorto avverso la suddetta decisione provinciale e gli altri atti indicati in epigrafe, chiedendone con ricorso notificato il 12.11.2024 l’annullamento previa sospensione cautelare, sulla base di due gruppi di motivi, come di seguito rubricati:
A. motivi di ricorso che attengono al provvedimento di diniego di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 adottato dalla Provincia di Xxxx e agli atti ad esso presupposti:
A.I. Violazione di legge, con riferimento all’art. 208 del d.lgs. 152/2006, nonché ai princìpi di efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per vizio di motivazione;
A.II. Violazione di legge, con riferimento all’art. 10-bis della legge 241/1990, nonché ai princìpi di lealtà e collaborazione di cui all’art. 1 della legge 241/1990. Eccesso di potere per vizio di motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;
A.III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Vizio di motivazione. Violazione di legge, con riferimento ai princìpi di leale collaborazione, correttezza e trasparenza;
A.IV. Eccesso di potere per vizio di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione;
A.V. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Vizio di motivazione. Violazione dell’art. 36 delle NTA al PRG del Comune di OMISSIS d’OMISSIS. Sviamento;
B. motivi di ricorso che attengono all’art. 35/1 delle NTA al PRG del Comune di OMISSIS d’OMISSIS e alla sua applicazione per opera dei provvedimenti adottati dal Comune di OMISSIS e dalla Provincia di Xxxx:
B.I. Eccesso di potere per perplessità della motivazione;
B.II. Parere negativo interpretato come fondato sull’art. 35/1, lettera “a” delle NTA al PRG del Comune di OMISSIS d’OMISSIS. Violazione dell’art. 35/1, lett. a, delle NTA al PRG del Comune di OMISSIS d’OMISSIS. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti. Vizio di motivazione;
B.III. Parere negativo interpretato come fondato sull’art. 35/1, lettera “b” delle NTA al PRG del Comune di OMISSIS d’OMISSIS. Illegittimità dell’art. 35/1, lett. “b”, per violazione dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006, nonché dei princìpi generali in materia di procedimento amministrativo (legge 241/1990; art. 97 Cost.). Violazione dell’art. 41 Cost. Irrazionalità manifesta.
13. Le Amministrazioni intimate, pur regolarmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
14. All’esito della camera di consiglio del 17.12.2024, con ordinanza n. 523/2024 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare; la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, investita del pertinente appello, lo ha respinto per difetto del paventato periculum in mora con ordinanza n. 748/2025.
15. Con memoria depositata il 3.10.2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
16. All’udienza pubblica del 6.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La prima censura (motivo AI) si incentra sull’illegittimità della gravata decisione provinciale per contrasto con l’art. 208 del d.lgs. 152/2006, il quale prevede, al comma 3, la regola della decisione a maggioranza in seno alla Conferenza di servizi e, al comma 6, la natura di “variante urbanistica automatica” dell’autorizzazione, conferendole prevalenza sulle previsioni urbanistiche locali incompatibili; l’Amministrazione avrebbe in tesi ignorato le richiamate disposizioni e si sarebbe appiattita senza alcuna motivazione sul diniego espresso dal Comune di OMISSIS d’OMISSIS, ritenendolo de plano ostativo al rilascio dell’assenso richiesto.
1.1. Questo Tribunale, rimeditate le considerazioni espresse in sede cautelare, ritiene la censura fondata nei sensi e limiti di seguito espressi.
1.1. Il Consiglio di Stato ha ripetutamente scrutinato la rilevanza della posizione contraria espressa dall’Ente locale in seno alla Conferenza di servizi, ritenendo che la stessa non possa assumere valenza condizionante l’esito del procedimento: “l’autorizzazione unica de qua può essere rilasciata dalla Regione (o dall’Ente delegato) qualora la conferenza di servizi, con decisione “assunta a maggioranza”, abbia espresso parere favorevole (…), senza che possa riconoscersi al Comune alcun “potere di veto” (…): un siffatto potere di veto, infatti, non è previsto da alcuna disposizione normativa, né è in alcun modo desumibile dalla ratio del citato articolo 208, che ha invece introdotto uno speciale procedimento in deroga al normale quadro degli assetti procedimentali e sostanziali in materia di costruzione e gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5659 del 2015); siffatta disposizione, del resto, “è significativa della volontà del legislatore di coordinare in modo armonico l’esercizio dei concorrenti poteri di pianificazione spettanti ai diversi livelli di governo del territorio e, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza costituzionale, appare anzi doverosa la leale collaborazione degli enti territoriali nel rispetto delle reciproche prerogative, anche costituzionalmente tutelate” (Cons. Stato, IV, 28.6.2022 n. 5376, con richiami a Cons. Stato, IV, 10.8.2020, n. 4991).
1.2. Nel caso di specie, in seno alla Conferenza di Servizi si era formata una chiara maggioranza a favore del rilascio dell’autorizzazione, come risulta nel verbale della riunione del 11.7.2024, nel quale si citano le posizioni favorevoli espresse dalla Provincia di Xxxx, dall’Asl territoriale e dall’Arpa e si dà espressamente atto che “i pareri espressi dagli Enti sono favorevoli ad accezione del Comune” (doc. 7 ricorrente). Già nel suddetto consesso, tuttavia, l’Autorità procedente ha espresso l’intendimento di discostarsi dal criterio deliberativo “a maggioranza” previsto dal comma 3 del citato art. 208 del d.lgs. 152/2006, poiché, muovendo dalla presa d’atto “del parere non favorevole del Comune di OMISSIS d’OMISSIS che andrà trasmesso in modo espresso, quale manifestazione della volontà dell’Ente e non come richiamo alle disposizioni esistenti, per poterlo utilizzare ai fini procedurali” ha preannunciato che “ricevuto detto parere, verranno comunicati i motivi ostativi al proponente che se superati dalle osservazioni della ditta, porteranno al rilascio del provvedimento in quanto i pareri di tutti gli altri Enti risultano positivi. Da ultimo, si invierà nota di richiesta chiarimenti, corredata dei pareri espressi in questa sede dando il termine di 30 giorni dal ricevimento, che successivamente verranno inoltrati agli enti coinvolti per avere il favorevole accoglimento degli stessi”. Dalla testé riportata trascrizione emerge, pertanto, che l’amministrazione provinciale si sia di fatto rimessa al parere comunale, ritenendolo automaticamente idoneo, ove negativo, a fondare una decisione reiettiva.
A conferma della rilevata, ingiustificata preminenza accordata all’opposizione comunale, l’Autorità provinciale, ricevuto il parere negativo in questione, lo ha acriticamente recepito, emettendo il pedissequo preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990 del 22.7.2024, senza esprimere in proprio alcuna valutazione (doc. 9 ricorrente); le osservazioni procedimentali dell’interessato, appuntate sulla tardività del documento comunale e sull’irragionevolezza delle ivi espresse posizioni, sono state depositate il 26.7.2024 e, quindi, inoltrate al solo Comune di OMISSIS d’OMISSIS in uno con la nota che lo invitava a “formula[re] le proprie valutazioni ... evidenziando che, qualora le controdeduzioni confermino i motivi ostativi ... si procederà con l’adozione di un provvedimento di diniego dell’accoglimento dell’istanza” (doc. 11-a ricorrente). L’Autorità procedente ha così nuovamente confermato che l’esito finale del procedimento autorizzatorio sarebbe dipeso dalla sola posizione comunale. L’Ente locale, con successiva nota, ha quindi confermato il proprio dissenso, peraltro senza arricchire in alcun modo la motivazione precedentemente già espressa.
Il descritto modus procedendi ha quindi condizionato il gravato provvedimento finale, il quale, pur dando atto dei sopra citati pareri favorevoli, ha “ritenuto (…) che il parere formulato dal Comune di OMISSIS d’OMISSIS afferente le disposizioni normative urbanistico-edilizie sia da ritenere prevalente in merito al contesto territoriale in cui è proposta la realizzazione dell’impianto di gestione rifiuti e quindi che l’istanza della Ditta OMISSIS OMISSIS non possa essere accolta”.
1.3. Orbene, la testé trascritta e solo apparente motivazione ulteriormente disvela l’illegittimità sotto plurimi profili del provvedimento conclusivo provinciale, in quanto la maggioranza delle opinioni espresse dagli altri Enti pubblici nella Conferenza di servizi è stata ivi pretermessa a fronte della sola contrarietà del Comune di OMISSIS d’OMISSIS, alla quale, nonostante la formula declamatoria, non è stata conferita “prevalenza”, mancando qualsiasi esplicazione degli elementi ritenuti recessivi assunti a paragone, bensì autonoma rilevanza in guisa di illegittimo veto al rilascio dell’assenso richiesto. Questo Tribunale non ignora che anche la decisione di superare la disciplina pianificatoria locale facendo valere la natura di “variante urbanistica automatica” dell’autorizzazione ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 avrebbe richiesto un pertinente sforzo motivazionale (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 26.11.2024, n. 3364), nondimeno il modus deliberandi provinciale stride non soltanto con il visto art. 208 co. 3 del d.lgs. 152/2006 e l’ivi contenuta regola della decisione a maggioranza ma viola, altresì, il generale onere di motivare le decisioni pubbliche che, in specie, avrebbe dovuto essere assolto in modo rigoroso, esplicitando le ragioni in base alle quali era stata accordata prevalenza all’isolata posizione comunale contraria all’intervento.
2. La seconda censura, appuntata sulla lamentata, mancata considerazione delle osservazioni formulate dal ricorrente ex art. 10-bis L. 241/1990 in risposta al preavviso di diniego inoltratogli (motivo II.A), è parimenti fondata nei sensi e limiti che seguono.
2.1. Richiamando le superiori considerazioni in merito alla carenza di motivazione della decisione finale adottata dalla Provincia di Xxxx, va rilevato che, in conseguenza delle ivi descritte modalità di conduzione del procedimento sin dalle fasi conferenziali, le osservazioni dell’interessato sono state inoltrate al – solo - Comune di OMISSIS d’OMISSIS ai fini di un atipico e bilaterale contraddittorio con il medesimo, conclusosi con la laconica conferma della posizione contraria dell’Ente locale, senza alcuna replica nel merito alle argomentazioni del proponente. La contrarietà comunale è stata, quindi, pedissequamente trasfusa nella decisione finale, cosicché neppure l’autorità procedente, effettiva destinataria delle osservazioni e garante del contraddittorio procedimentale, vi ha minimamente replicato: non può che concludersi, pertanto, che le suddette osservazioni siano state illegittimamente trascurate.
3. La terza censura (motivo A.III) si appunta sulla tardività del parere scritto comunale, in quanto espresso il 19.7.2024, ossia 8 giorni dopo l’ultima seduta della Conferenza dei servizi nella quale era stata oralmente espressa la contrarietà dell’Ente al progetto; il documento scritto, poi, non sarebbe in tesi meramente confermativo delle considerazioni già esposte verbalmente in quanto, per un verso, conterrebbe una motivazione “urbanistica” più articolata e, per altro verso, solleverebbe questioni nuove.
3.1. La doglianza è infondata, poiché il parere scritto in questione, avente pacifica natura di atto endoprocedimentale, assume rilievo unicamente per la parte recepita nel provvedimento finale di diniego, la quale a sua volta non si discosta dalla posizione espressa oralmente in seno alla Conferenza di servizi, essendo entrambe incentrate sul “contrasto con le N.T.A. del vigente P.R.G.C.”.
3.2. Quanto all’ampiezza delle considerazioni di ordine urbanistico, va infatti ricordato che, alla Conferenza di servizi del 11.7.2024, il rappresentante comunale ha oralmente argomentato l’incompatibilità urbanistica del progetto, menzionando correttamente l’art. 35/1 delle citate N.T.A. ma dandone, poi, lettura parziale e limitata al solo punto a), come risulta dal relativo verbale prodotto sub doc. 7. Nel parere scritto, invece, è correttamente trascritta l’intera norma, completa del punto b), ivi indicato in grassetto, il quale viene anch’esso in rilievo in relazione alle destinazioni d’uso ammesse nell’area normativa comunale P2, per effetto del rimando contenuto al pertinente art. 36/1 (come meglio ulteriormente OMISSISsato in prosieguo); invero, proprio il fatto che il Comune abbia sempre affermato che il lotto trasformando non potesse accogliere alcun impianto di trattamento rifiuti per contrasto con la disciplina urbanistica locale depone per il radicamento del suddetto diniego nell’ambito del citato punto b) dell’art. 35/1 delle NTA, laddove stabilisce che “non è comunque consentita, indipendentemente dalle risultanze emerse dalle competenti amministrazioni, agenzie o strutture – quali servizi di igiene pubblica del Servizio sanitario pubblico, agenzie per la protezione dell’ambiente e simili, di cui al precedente punto a), la realizzazione né il recupero edilizio di costruzioni, attrezzature ed impianti di qualsiasi tipo destinate ad insediamenti produttivi che comportino ... il deposito o il trattamento in qualunque forma di rifiuti di qualsiasi tipo o di derivati dai rifiuti di qualsiasi tipo (...)”. A ben vedere, pertanto, non vi è contrasto tra la posizione espressa oralmente dal rappresentante comunale e il documento scritto fatto successivamente pervenire dalla medesima amministrazione, poiché entrambi vanno riferiti al più volte richiamato punto b) dell’art. 35/1 delle NTA.
3.3. Quanto alle altre questioni sollevate dal Comune (la classificazione dell’immobile oggetto di intervento in “area di pericolosità geomorfologica di classe II-1”, il fatto che la zona in cui è previsto l’impianto “è adiacente a un’area residenziale”, la considerazione per cui, “alla data odierna, non sono state presentate pratiche urbanistiche per l’esecuzione di opere edilizie al fine di adeguare il fabbricato alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC vigente” e, infine, l’ulteriore considerazione per cui “la copertura dell’edificio in oggetto potrebbe contenere fibre di amianto”, tutte indicate nel doc. 8 di parte ricorrente), le stesse, per un verso, risultano menzionate nel parere scritto ma non elevate ad autonome ragioni di diniego, per altro verso sono state ignorate dall’Amministrazione provinciale procedente e, pertanto, sono da considerarsi prive di rilievo ai fini della decisione negativa qui gravata.
4. La quarta censura, incentrata sulla analitica contestazione delle questioni aggiuntive sollevate dal Comune nel parere scritto del 19.7.2024 (la classificazione dell’immobile oggetto di intervento in “area di pericolosità geomorfologica di classe II-1”, il fatto che la zona in cui è previsto l’impianto “è adiacente a un’area residenziale”, la considerazione per cui, “alla data odierna, non sono state presentate pratiche urbanistiche per l’esecuzione di opere edilizie al fine di adeguare il fabbricato alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC vigente” e, infine, l’ulteriore considerazione per cui “la copertura dell’edificio in oggetto potrebbe contenere fibre di amianto”) non merita accoglimento poiché, come visto, i suddetti elementi ostativi non sono stati recepiti nel provvedimento finale emesso dalla Provincia di Xxxx.
5. La quinta censura, invece, investe la qualificazione comunale dell’officina autorizzanda in termini di “nuova attività”, ritenendo non valorizzato il pregresso esercizio di analoga impresa presso il medesimo sito.
5.1. La censura è infondata, in quanto è la stessa ricorrente a riconoscere che la precedente attività autorizzata presso il sito è stata ivi svolta solo “fino all’anno 2019” (doc. 13 ricorrente, relazione tecnica di parte) sicché non può negarsi che vi sia un’ampia soluzione di continuità con l’avvio del procedimento di nuova autorizzazione, iniziato con l’istanza di parte del 28.2.2024.
5.2. A ciò va aggiunto che il contestato art. 35/1, lett. “b”, delle NTA al PRGC (doc. 14-b ricorrente) è stato introdotto con la variante parziale n. 12 allo strumento urbanistico, approvata con deliberazione del Consiglio comunale di OMISSIS d’OMISSIS in data 5.10.2021, n. 31 (doc. 14-a ricorrente), ovvero quando la sopra menzionata, precedente attività non era già più in essere presso il capannone.
6. La sesta censura appartiene al secondo gruppo di doglianze (insieme alla settima e all’ottava), tese a contestare l’art. 35/1 delle NTA al PRG del Comune di OMISSIS d’OMISSIS e la sua applicazione nella vicenda de qua; il deducente ivi lamenta che l’Ente Locale abbia fondato la propria contrarietà al progetto su vaghe considerazioni urbanistiche, richiamando con perplessa e oscura motivazione sia la previsione di cui alla lett. a) dell’art. 35/1 delle NTA al PRGC sia quella di cui alla successiva lett. b), sebbene le stesse abbiano ad oggetto fattispecie affatto diverse; parte ricorrente rileva quindi che, poiché nella zona produttiva P2 sono ammesse le destinazioni previste dall’art. 36/1 delle Nta, il quale espressamente esclude “le attività produttive nocive, in particolare vale quanto previsto dall’art. 35/1”, in base a una corretta esegesi della norma dovrebbero ritenersi vietate le sole attività di cui alla lett. a) del precedente art. 35/1, poiché sono le sole ad essere qualificate come “nocive”.
6.1. Reputa il Collegio che il trascritto inciso, che, per l’area P2, esclude dalle destinazioni ammesse “le attività produttive nocive, in particolare vale quanto previsto dall’art. 35/1”, richiami il concetto di nocività in maniera atecnica ed esemplificativa, cosicché non può ritenersi riferito alle sole attività accertate come nocive ai sensi della lett. a) dell’art. 35/1 delle NTA al PRG ma comprenda anche quelle sempre precluse dalla successiva lett. b). Milita in tal senso il testuale rinvio all’intero art. 35/1, senza distinzione tra le ivi previste fattispecie.
6.2. Tanto premesso, la censura, formulata in guisa di difetto di motivazione, è infondata per le ragioni già espresse al superiore punto 3.2., ove risulta chiarito che l’Amministrazione, pur incorsa in un errore di lettura alla Conferenza di servizi del 11.7.2024, abbia sempre fatto riferimento all’incompatibilità dell’autorizzanda attività di trattamento rifiuti con le previsioni urbanistiche di zona, ovvero alla fattispecie di cui alla lettera “b” dell’art. 35/1 delle NTA; quest’ultima, infatti, stabilisce che “non è comunque consentita, indipendentemente dalle risultanze emerse dalle competenti amministrazioni, agenzie o strutture – quali servizi di igiene pubblica del Servizio sanitario pubblico, agenzie per la protezione dell’ambiente e simili, di cui al precedente punto a), la realizzazione né il recupero edilizio di costruzioni, attrezzature ed impianti di qualsiasi tipo destinate ad insediamenti produttivi che comportino ... il deposito o il trattamento in qualunque forma di rifiuti di qualsiasi tipo o di derivati dai rifiuti di qualsiasi tipo (...)”.
7. La settima censura (motivo B.II) non merita accoglimento, in quanto presuppone che il parere negativo comunale si fondi sull’art. 35/1, lettera “a” delle NTA al PRG del Comune di OMISSIS d’OMISSIS, circostanza esclusa alla luce della sopra espresse considerazioni.
8. L’ottava censura (motivo B.III) contesta il parere negativo comunale, interpretato come fondato sull’art. 35/1, lettera “b” delle NTA al PRG del Comune di OMISSIS d’OMISSIS. Secondo la prospettazione difensiva l’atto, imponendo un generalizzato divieto di insediamento di tutte le attività di trattamento di rifiuti, a prescindere dagli esiti dell’istruttoria in merito alla relativa, concreta “nocività”, violerebbe l’art. 208 del d.lgs. 152/2006 nonché i princìpi generali in materia di procedimento amministrativo enunciati dalla legge 241/1990 e dall’art. 97 Cost. e si porrebbe sotto differente profilo in contrasto con la libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., risultando altresì affetto da irrazionalità manifesta.
8.1. La censura è complessivamente infondata, poiché l’art. 208 del d.lgs. 152/2006, al comma 6, prevede che “entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. L’ordinamento, pertanto, attraverso la trascritta previsione, prevede un meccanismo attraverso il quale l’Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione possa superare la disciplina urbanistica locale con la stessa incompatibile; le previsioni urbanistiche, pertanto, contrariamente alla prospettazione ricorsuale, non costituiscono un invalicabile ostacolo alla localizzazione degli impianti né alla libertà di iniziativa economica, cosicché non possono ritenersi illegittime sol perché prevedono una specifica e differente destinazione dei suoli.
8.2. Per condiviso orientamento della giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, IV, 7.2.2023 n. 1317), in ogni caso “le scelte urbanistiche circa la disciplina del territorio costituiscono espressione del più ampio potere discrezionale dell’amministrazione; di conseguenza, esse possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di abnormità ovvero di palese travisamento dei fatti”, non ravvisabili alla luce dell’apparato censorio contenuto nel ricorso, incentrato, come visto, su profili differenti che non intaccano la sfera di discrezionalità dell’Ente locale, i quali risultano, comunque, smentiti alla luce delle considerazioni espresse al punto precedente.
9. In conclusione, il ricorso merita accoglimento nei sensi e limiti sopra espressi.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della sola amministrazione provinciale nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il OMISSIS (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Condanna l’intimata Provincia di Xxxx al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Marco Costa        Gianluca Bellucci
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO
 


  

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