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24 febbraio 2026

La sentenza della Cassazione n. 5059/2026 si inserisce nell’ambito del diritto penale e del codice della strada, affrontando un aspetto cruciale: la responsabilità penale del soggetto imputato di guida in stato di ebbrezza. La pronuncia chiarisce che, per contestare correttamente l’illecito, è imprescindibile dimostrare che il soggetto effettivamente si trovasse alla guida del veicolo, e non semplicemente a bordo o nelle vicinanze.

 

 


La sentenza della Cassazione n. 5059/2026 si inserisce nell’ambito del diritto penale e del codice della strada, affrontando un aspetto cruciale: la responsabilità penale del soggetto imputato di guida in stato di ebbrezza. La pronuncia chiarisce che, per contestare correttamente l’illecito, è imprescindibile dimostrare che il soggetto effettivamente si trovasse alla guida del veicolo, e non semplicemente a bordo o nelle vicinanze.

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**Contenuto della sentenza**

La Suprema Corte ha ribadito che, ai fini della contestazione di guida in stato di ebbrezza, non è sufficiente attestare la presenza di un conducente all’interno del veicolo o nei pressi, bensì è necessario dimostrare che il soggetto imputato fosse in realtà alla guida al momento dei controlli o dell’accertamento.

In particolare, la pronuncia ha sottolineato che:

- **L’onere della prova** spetta all’accusa di dimostrare che l’imputato fosse effettivamente al volante, e non semplicemente presente nel veicolo o nelle sue vicinanze.
- **La prova di guida** può derivare da elementi concreti, come testimonianze, immagini, o altri riscontri oggettivi che attestino che il soggetto in questione stava manovrando il veicolo.
- **Le presunzioni** di fatto devono essere suffragate da elementi certi e non risultare meramente ipotetiche.

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**Principio di diritto**

Il principio cardine sancito dalla Cassazione è che **la contestazione di guida in stato di ebbrezza deve essere rivolta al soggetto che si trovava alla guida del veicolo**, e non a chi semplicemente si trovava a bordo, o nel suo immediato raggio di azione, senza dimostrare che in quel momento fosse effettivamente alla guida.

Questo principio si fonda sulla necessità di tutelare i diritti dell’imputato, evitando condanne basate su presunzioni generiche o su elementi non sufficientemente probatori circa il ruolo effettivo del soggetto nel momento dell’accertamento.

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**Implicazioni pratiche**

- **Per le forze di polizia**: è fondamentale raccogliere prove che attestino concretamente che il soggetto controllato fosse alla guida, ad esempio, testimonianze dirette, immagini o altri elementi probatori.
- **Per gli imputati**: in presenza di accertamenti per guida in stato di ebbrezza, la difesa può contestare l’accusa dimostrando che il soggetto controllato non si trovava al volante, ad esempio, in base a testimonianze o prove documentali.

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**Conclusioni**

La sentenza n. 5059/2026 rappresenta un punto di svolta importante, rafforzando la tutela del diritto dell’imputato e chiarendo che la contestazione corretta di guida in stato di ebbrezza deve essere rivolta esclusivamente a chi si trovava alla guida effettiva del veicolo al momento dell’accertamento. La prova della guida deve essere concreta e specifica, al fine di evitare condanne ingiuste o basate su presunzioni non sufficientemente dimostrate.

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**Riassunto**

- La guida in stato di ebbrezza può essere contestata solo al soggetto che si trovava effettivamente alla guida.
- La prova deve essere concreta e dimostrativa, non basata su presunzioni generiche.
- È fondamentale raccogliere elementi probatori che attestino chiaramente il ruolo di guidatore al momento dell’accertamento.
 

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