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24 febbraio 2026

Tar 2026 - Un ex luogotenente dell’Esercito Italiano, con una lunga carriera militare immacolata e senza precedenti penali, ha richiesto il porto d’armi per uso sportivo. La richiesta è stata negata, motivando il rifiuto con il fatto che l’interessato sia stato ritenuto “troppo animoso” a causa di due denunce a suo carico, successivamente archiviate su richiesta del pubblico ministero.

 

 

 

Tar 2026 - Un ex luogotenente dell’Esercito Italiano, con una lunga carriera militare immacolata e senza precedenti penali, ha richiesto il porto d’armi per uso sportivo. La richiesta è stata negata, motivando il rifiuto con il fatto che l’interessato sia stato ritenuto “troppo animoso” a causa di due denunce a suo carico, successivamente archiviate su richiesta del pubblico ministero.
 
- **L. 18 aprile 1975, n. 110** (Norme sulla disciplina delle armi e sulla loro detenzione): disciplina le condizioni per il rilascio del porto d’armi.
- **D.P.R. 18 aprile 1996, n. 399** (Regolamento di attuazione della legge n. 110/1975): dettaglia le modalità e i requisiti per il rilascio del porto d’armi.
- **Legge n. 110/1975, art. 7**: elenca i motivi di esclusione dal rilascio del porto d’armi, tra cui l’“indole” o “carattere” che possa costituire un pericolo per la sicurezza pubblica.
- **Legge 17 febbraio 1975, n. 46** (Norme sulla sicurezza delle armi): specifica i requisiti di affidabilità psico-fisica e moralità.
 
La normativa prevede che il rilascio del porto d’armi possa essere negato in presenza di elementi che facciano ritenere l’interessato pericoloso o inadatto, anche sulla base di comportamenti o condotte che possano indicare un carattere impulsivo o violento.
 
Nel caso in esame:
- La “troppa animosità” attribuita all’interessato, anche se non confermata da condanne o procedimenti pendenti, può essere considerata un elemento di rischio, in quanto indica una possibile propensione a comportamenti violenti o impulsivi.
- Le due denunce, seppur archiviate, potrebbero aver contribuito a valutare l’indole dell’interessato, anche se archiviate su richiesta del pubblico ministero, e quindi non costituenti condanna definitiva.
 
**Importanza delle denunce e delle segnalazioni:**
Anche se archiviate, le denunce possono influenzare i giudizi di affidabilità e pericolosità, in quanto rappresentano un’indicazione di comportamenti potenzialmente incompatibili con il possesso dell’arma.
 
**La lunga carriera militare immacolata e l’incensuratezza:**
Questi elementi sono certamente favorevoli e possono essere considerati come segnali di affidabilità e moralità. Tuttavia, la norma richiede anche una valutazione complessiva della personalità e del carattere.
 
La decisione di negare il porto d’armi per uso sportivo, in presenza di elementi che suggeriscono una personalità impulsiva o “troppo animosa”, è compatibile con il quadro normativo che mira a preservare la sicurezza pubblica. La presenza di precedenti denunce, anche archiviate, può essere considerata come un elemento di valutazione, specialmente se indicativa di comportamenti potenzialmente pericolosi.
 
La lunga carriera militare immacolata e l’incensuratezza costituiscono elementi favorevoli, ma non sono sufficienti da soli a superare eventuali valutazioni di rischio.
  
Il rifiuto del porto d’armi, anche in presenza di una lunga carriera militare immacolata e di assenza di condanne, può essere giustificato sulla base di elementi comportamentali che suggeriscono una personalità impulsiva o potenzialmente pericolosa. La normativa consente tale valutazione, e la decisione può essere legittima, anche se può essere impugnata davanti al giudice amministrativo.
 


 

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