La vicenda riguarda la responsabilità in caso di danni cagionati da fauna selvatica, disciplina regolata dall’art. 2052 del codice civile, che prevede un regime di responsabilità oggettiva per il proprietario o detentore di animali o cose che cagionino danno a terzi. Sebbene originariamente questa norma si riferisca agli animali in generale, la giurisprudenza ha esteso il principio anche ai danni derivanti dalla fauna selvatica, con particolare attenzione alle responsabilità a carico delle amministrazioni o proprietari di terreni.
**2. L’applicazione del regime di responsabilità oggettiva**
La Corte di Cassazione ribadisce che, nel contesto di danni provocati da fauna selvatica, l’applicazione del regime di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. presuppone che il danneggiato non sia tenuto a dimostrare la colpa o la negligente condotta del soggetto responsabile, ma solo il nesso causale tra il comportamento (o la situazione di pericolo) e il danno.
**3. La prova del nesso causale**
Tuttavia, la pronuncia chiarisce che il danneggiato ha l’onere di provare il nesso causale tra il danno e la presenza della fauna selvatica, anche in un regime di responsabilità oggettiva. La responsabilità si configura concretamente quando si dimostra che il danno sia riconducibile in modo diretto alla presenza o al comportamento della fauna.
**4. L’interruzione del nesso causale – reazione impropria o negligente**
Il punto chiave della sentenza riguarda la circostanza in cui il danno si verifica a seguito di un’azione o omissione del danneggiato stesso, in particolare dopo l’avvistamento di animali selvatici come i cinghiali. La Cassazione evidenzia che il nesso causale può essere interrotto qualora il danneggiato abbia adottato comportamenti impropri o negligenti, che abbiano contribuito o favorito il danno.
In particolare, se, dopo aver avvistato i cinghiali, il danneggiato non abbia adottato misure di prudenza o di allerta, la responsabilità del soggetto che detiene o amministra il terreno potrebbe essere attenuata o esclusa, poiché il danno si sarebbe verificato anche a causa di una reazione impropria o di una condotta negligente.
**5. Implicazioni pratiche**
- Il datore di lavoro, il proprietario o chi ha la custodia della fauna o del terreno deve vigilare e adottare tutte le cautele necessarie per prevenire i danni.
- La semplice presenza di fauna selvatica nel territorio non determina automaticamente la responsabilità, ma occorre dimostrare che il danno è stato causato dalla fauna stessa, e che il soggetto responsabile abbia adottato tutte le misure idonee a prevenirlo.
- La condotta del danneggiato, in particolare la mancata reazione o l’adozione di comportamenti negligenti dopo aver avvistato la fauna, può costituire causa di esonero o di diminuzione della responsabilità del soggetto responsabile.
**6. Conclusione**
La sentenza Cassazione n. 2727/2026 ribadisce il principio secondo cui, anche in presenza di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., il danneggiato ha l’onere di dimostrare il nesso causale tra la presenza della fauna e il danno. Tale nesso può essere interrotto qualora si dimostri che la condotta del danneggiato stessa, caratterizzata da reazioni improprie o negligenti, abbia contribuito in modo determinante al verificarsi del danno.
**In sintesi**, la responsabilità per danni da fauna selvatica si configura come oggettiva, ma può essere esclusa o ridotta qualora si dimostri che il danno è stato favorito o causato da comportamenti negligenti o impropri del danneggiato, soprattutto dopo l’avvistamento degli animali selvatici, evidenziando così l’importanza della prudenza e della tempestiva reazione in situazioni di rischio.
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