Translate

25 febbraio 2026

La vicenda riguarda la responsabilità in caso di danni cagionati da fauna selvatica, disciplina regolata dall’art. 2052 del codice civile, che prevede un regime di responsabilità oggettiva per il proprietario o detentore di animali o cose che cagionino danno a terzi. Sebbene originariamente questa norma si riferisca agli animali in generale, la giurisprudenza ha esteso il principio anche ai danni derivanti dalla fauna selvatica, con particolare attenzione alle responsabilità a carico delle amministrazioni o proprietari di terreni.

 

 

La vicenda riguarda la responsabilità in caso di danni cagionati da fauna selvatica, disciplina regolata dall’art. 2052 del codice civile, che prevede un regime di responsabilità oggettiva per il proprietario o detentore di animali o cose che cagionino danno a terzi. Sebbene originariamente questa norma si riferisca agli animali in generale, la giurisprudenza ha esteso il principio anche ai danni derivanti dalla fauna selvatica, con particolare attenzione alle responsabilità a carico delle amministrazioni o proprietari di terreni.


**2. L’applicazione del regime di responsabilità oggettiva**  

La Corte di Cassazione ribadisce che, nel contesto di danni provocati da fauna selvatica, l’applicazione del regime di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. presuppone che il danneggiato non sia tenuto a dimostrare la colpa o la negligente condotta del soggetto responsabile, ma solo il nesso causale tra il comportamento (o la situazione di pericolo) e il danno.  


**3. La prova del nesso causale**  

Tuttavia, la pronuncia chiarisce che il danneggiato ha l’onere di provare il nesso causale tra il danno e la presenza della fauna selvatica, anche in un regime di responsabilità oggettiva. La responsabilità si configura concretamente quando si dimostra che il danno sia riconducibile in modo diretto alla presenza o al comportamento della fauna.


**4. L’interruzione del nesso causale – reazione impropria o negligente**  

Il punto chiave della sentenza riguarda la circostanza in cui il danno si verifica a seguito di un’azione o omissione del danneggiato stesso, in particolare dopo l’avvistamento di animali selvatici come i cinghiali. La Cassazione evidenzia che il nesso causale può essere interrotto qualora il danneggiato abbia adottato comportamenti impropri o negligenti, che abbiano contribuito o favorito il danno.


In particolare, se, dopo aver avvistato i cinghiali, il danneggiato non abbia adottato misure di prudenza o di allerta, la responsabilità del soggetto che detiene o amministra il terreno potrebbe essere attenuata o esclusa, poiché il danno si sarebbe verificato anche a causa di una reazione impropria o di una condotta negligente.


**5. Implicazioni pratiche**  

- Il datore di lavoro, il proprietario o chi ha la custodia della fauna o del terreno deve vigilare e adottare tutte le cautele necessarie per prevenire i danni.  

- La semplice presenza di fauna selvatica nel territorio non determina automaticamente la responsabilità, ma occorre dimostrare che il danno è stato causato dalla fauna stessa, e che il soggetto responsabile abbia adottato tutte le misure idonee a prevenirlo.  

- La condotta del danneggiato, in particolare la mancata reazione o l’adozione di comportamenti negligenti dopo aver avvistato la fauna, può costituire causa di esonero o di diminuzione della responsabilità del soggetto responsabile.


**6. Conclusione**  

La sentenza Cassazione n. 2727/2026 ribadisce il principio secondo cui, anche in presenza di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., il danneggiato ha l’onere di dimostrare il nesso causale tra la presenza della fauna e il danno. Tale nesso può essere interrotto qualora si dimostri che la condotta del danneggiato stessa, caratterizzata da reazioni improprie o negligenti, abbia contribuito in modo determinante al verificarsi del danno.


**In sintesi**, la responsabilità per danni da fauna selvatica si configura come oggettiva, ma può essere esclusa o ridotta qualora si dimostri che il danno è stato favorito o causato da comportamenti negligenti o impropri del danneggiato, soprattutto dopo l’avvistamento degli animali selvatici, evidenziando così l’importanza della prudenza e della tempestiva reazione in situazioni di rischio.

 

Nessun commento:

Posta un commento