Consiglio di Stato 2026 – Il Consiglio di Stato cambia rotta: il limite di età di 30 anni nei concorsi è considerato illegittimo
Il caso concerne la legittimità del limite di età di 30 anni previsto come requisito di partecipazione a un concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato. La questione si inserisce nel più ampio dibattito sulla compatibilità dei limiti di età con i principi costituzionali e comunitari di non discriminazione e parità di trattamento, nonché sulla loro giustificazione in relazione alle esigenze oggettive del servizio.
- Il concorso pubblico era indetto con un requisito di età massimo di 30 anni, previsto nel bando del 2019.
- Un candidato ricorreva al TAR Lazio, che respingeva il ricorso, ritenendo legittimo il limite di età.
- Successivamente, il ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato, che ribaltava la decisione del TAR, dichiarando illegittimo il limite di età di 30 anni.
1. **Principio di non discriminazione e pari opportunità**
Il limite di età nei concorsi pubblici, se non adeguatamente giustificato, costituisce una discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 3 della Costituzione e dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La normativa europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia hanno affermato che i limiti di età devono essere giustificati da motivazioni obiettive e proporzionate, legate alle caratteristiche del servizio o dell’attività professionale.
2. **Giustificazione del limite di età**
Il principio cardine è che il limite di età può essere legittimo solo qualora sia giustificato da esigenze oggettive del servizio. In assenza di tali esigenze, il limite costituisce un’ingerenza sproporzionata nel diritto di partecipare ai concorsi pubblici, e quindi illegittima.
3. **Valutazione del servizio e delle esigenze del profilo professionale**
Il Consiglio di Stato, nel caso in esame, ha evidenziato che dall’analisi concreta del servizio e delle attività richieste per la funzione di commissario di polizia non emergono elementi tali da giustificare una discriminazione basata sull’età. In altre parole, non si riscontrano elementi oggettivi e verificabili che rendano indispensabile un limite di età così restrittivo.
4. **Rispetto della proporzionalità**
Il limite di età di 30 anni, senza una giustificazione concreta e proporzionata, risulta essere sproporzionato rispetto alle finalità della selezione e alle competenze richieste. La proporzionalità è un principio cardine in materia di diritti fondamentali, e la sua violazione comporta l’illegittimità del requisito.
**Implicazioni della Sentenza**
- La pronuncia del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente in materia di limiti di età nei concorsi pubblici, sottolineando che tali limiti devono essere sempre motivati da esigenze oggettive e specifiche del servizio.
- La decisione afferma il principio che il limite di età di 30 anni, in assenza di una giustificazione concreta, costituisce una discriminazione illegittima e deve essere eliminato.
- Tale orientamento può influenzare future linee guida e bandi di concorsi pubblici, spingendo verso una maggiore attenzione alla proporzionalità e alla non discriminazione.
Il Consiglio di Stato, ribaltando la decisione del TAR Lazio, ha affermato che il limite di età di 30 anni previsto nei concorsi pubblici può essere considerato illegittimo qualora non sia supportato da elementi concreti e oggettivi che giustifichino tale restrizione. La sentenza riafferma il principio secondo cui le condizioni di partecipazione ai concorsi devono rispettare i principi di uguaglianza e di proporzionalità, evitando discriminazioni indirette prive di fondamento reale e giustificato.
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