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15 aprile 2026

La sentenza del TAR del Lazio del 2026 affronta il tema della discrezionalità amministrativa in relazione alla classificazione delle vie cittadine come "strade a viabilità principale" e alle conseguenti decisioni di delocalizzazione delle postazioni di ambulanti nell’ambito di interventi di riqualificazione urbana. Il caso specifico riguarda un ricorso proposto dall’Associazione Roma Commercio Ambulante, che contestava la delocalizzazione di alcune postazioni da Viale Giulio Cesare a via Barletta, disposta da Roma Capitale nell’ambito dell’intervento giubilare per la riqualificazione di Piazza Risorgimento.


 
La sentenza del TAR del Lazio del 2026 affronta il tema della discrezionalità amministrativa in relazione alla classificazione delle vie cittadine come "strade a viabilità principale" e alle conseguenti decisioni di delocalizzazione delle postazioni di ambulanti nell’ambito di interventi di riqualificazione urbana. Il caso specifico riguarda un ricorso proposto dall’Associazione Roma Commercio Ambulante, che contestava la delocalizzazione di alcune postazioni da Viale Giulio Cesare a via Barletta, disposta da Roma Capitale nell’ambito dell’intervento giubilare per la riqualificazione di Piazza Risorgimento.

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**I. La Classificazione delle Strade come Atto Discrezionale dell’Amministrazione**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha riaffermato che la classificazione di una strada come "strada a viabilità principale" costituisce un atto di discrezionalità tecnica e politica dell’amministrazione pubblica, valutabile solo in presenza di travisamenti fattuali o manifesta illogicità. In particolare, la sentenza sottolinea che:

- La discrezionalità amministrativa si esercita nell’ambito di scelte che coinvolgono valutazioni di pubblico interesse, tra cui quella sulla classificazione delle vie.
- La classificazione di una strada come "principale" tiene conto di molteplici elementi quali il volume di traffico, la funzione di nodo di interscambio, e il ruolo nel sistema viario urbano.
- La semplice contestazione della classificazione, senza specifiche argomentazioni che dimostrino l’illogicità o il travisamento dei fatti, non può portare all’annullamento di tale atto.

Pertanto, la valutazione effettuata dall’amministrazione sulla classificazione di Viale Giulio Cesare come strada a viabilità principale è riconosciuta come un atto discrezionale, sindacabile solo in ipotesi di manifesta erroneità o illogicità manifesta.

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**II. La Procedura e la Possibilità di Partecipazione**

Il TAR ha precisato che le associazioni e gli operatori interessati hanno avuto la possibilità di partecipare al procedimento attraverso le osservazioni durante l’iter istruttorio. La sentenza evidenzia che:

- L’amministrazione ha tenuto conto delle osservazioni pervenute, come si evince dalla motivazione del provvedimento.
- La mancata adozione di un procedimento partecipativo più approfondito non costituisce di per sé causa di illegittimità, purché sia garantito un contraddittorio sufficiente e siano motivate le scelte adottate.

In sostanza, il rispetto delle norme procedimentali e la possibilità di influenzare l’atto in via istruttoria costituiscono un limite alla discrezionalità, ma non impongono necessariamente un obbligo di confronto più ampio o di consenso preventivo.

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**III. La Delocalizzazione delle Postazioni di Ambulanti**

Nel merito della delocalizzazione, il TAR ha respinto le censure sulla mancanza di confronto, ritenendo che:

- La decisione di spostare le postazioni da Viale Giulio Cesare a via Barletta sia stata adottata nel rispetto delle competenze e delle procedure previste.
- La delocalizzazione si inserisce nel più ampio intervento di riqualificazione di Piazza Risorgimento, volto a migliorare la funzionalità urbana e la qualità dell’ambiente.

Il ricorso, quindi, non ha dimostrato che la delocalizzazione fosse adottata in modo irragionevole o senza adeguata motivazione.

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**IV. La Valutazione di Congruità sulla Classificazione delle Strade**

Per quanto concerne la contestazione sulla classificazione di Viale Giulio Cesare come strada a viabilità principale, il TAR ha ritenuto che:

- La classificazione è motivata in relazione alle caratteristiche del traffico e alla funzione di nodo di interscambio nel quartiere Prati.
- La parte ricorrente si è limitata a contestare la classificazione senza indicare elementi specifici di illogicità o incongruenza.
- La funzione di strada principale, caratterizzata da elevato flusso di traffico e importanza strategica, giustifica la classificazione adottata.

Di conseguenza, la classificazione è stata considerata adeguata e congrua rispetto alle finalità di pubblico interesse perseguite.

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**V. Conclusioni**

La sentenza del TAR del Lazio del 2026 ribadisce alcuni principi fondamentali in diritto amministrativo:

- La discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella classificazione delle strade, e più in generale nelle scelte di pianificazione urbanistica, è garantita e non sindacabile se motivata adeguatamente e non visi a travisare i fatti.
- La partecipazione degli interessati al procedimento deve essere garantita, ma la mancata interlocuzione più ampia non comporta di per sé l’illegittimità dell’atto.
- Le scelte di delocalizzazione devono essere motivate e inserite in un contesto di interesse pubblico, senza che la semplice opposizione sulla base di considerazioni di carattere classificatorio possa prevalere sulla valutazione complessiva dell’interesse pubblico.

In conclusione, il ricorso dell’Associazione di ambulanti è stato respinto perché il provvedimento impugnato è ritenuto legittimo, motivato e conforme ai principi di discrezionalità amministrativa e garanzia procedimentale.
 

 

ubblicato il 13/04/2026

N. 06609/2026 REG.PROV.COLL.

N. 12861/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12861 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
x

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-della Determinazione Dirigenziale prot. QH/76034/2025 del 24/10/2025 notificata in pari data avente ad oggetto “Postazioni di commercio su area pubblica insistenti su Viale Giulio Cesare tra i civici 124 e 207. Conclusione del procedimento di delocalizzazione a seguito di intervento giubilare per la riqualificazione di Piazza Risorgimento. Determinazione Dirigenziale di ricollocazione definitiva a seguito del parere negativo del Dipartimento Mobilità e Trasporti- come da Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I rep. N. CA/2100 del 22.09.2025”;

- del provvedimento repertorio CA/2100/2025 del 22/09/2025    prot. CA/188307/2025 del 22/09/2025 notificato in data 24/09/2025 e denominato “Postazioni di commercio su area pubblica insistenti su Viale Giulio Cesare tra i civici 124 e 207. Conclusione del procedimento di delocalizzazione a seguito di intervento giubilare per la riqualificazione di Piazza Risorgimento. Determinazione Dirigenziale di ricollocazione definitiva a seguito del parere negativo del Dipartimento Mobilità e Trasporti”;

-del verbale prot. CA/35002/2025 della Conferenza dei Servizi del 19/02/2025, menzionata ma non allegata;

- della nota prot CA/57942/2025, menzionata ma non allegata;

- della nota prot. QG/2025/16007, menzionata ma non allegata;

- della nota prot. CA/113687/2025;

-della nota prot. CA/160348/2025 del 14/08/2025;

-della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione del

Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale", concretamente lesiva delle ricorrenti ed a queste opposte solo con la notificazione del provvedimento impugnato con il ricorso, Deliberazione impugnata nella parte in cui inserisce Viale Giulio Cesare nell' "elenco delle strade a viabilità principale Annesso D" pur classificandola come "di quartiere" (pag. 172 della Deliberazione), nella parte in cui statuisce che "In particolare con il termine “viabilità o rete principale” si intende (secondo quanto previsto dalle Direttive ministeriali sui PUT del giugno 1995) l'insieme di tutte le strade non a carattere locale" (pag. 18 della Deliberazione); nella parte in cui prevede che "L'insieme delle strade di tipo a), b), c), e), f), g) secondo quanto già rilevato viene denominato come viabilità principale"(pag.20 della Deliberazione) ed in generale in ogni sua parte per l'effetto della quale Viale Giulio Cesare è equiparata alla viabilità principale;

-in subordine, per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 12, commi 2,6,7,8 della D.A.C. 21/2021 nella parte in cui ostano alle ricorrenti e per i motivi in narrativa;

-per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 9 della D.A.C. 118/2025 

in parte qua e nei sensi e limiti in narrativa;

-di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo

alle ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 gennaio 2026:

per l’annullamento

-della Determinazione Dirigenziale prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025 di Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025, deliberazione quest’ultima della quale anche si chiede l’annullamento, entrambe impugnate unitamente ai loro allegati rilevanti ai fini del presente contenzioso ossia laddove determinano la definitiva ricollocazione delle postazioni delle ricorrenti da Viale Giulio Cesare a Via Barletta;

-di ogni nota, memoria, parere, verbale di Conferenza dei Servizi menzionati nella Determinazione Dirigenziale e nella deliberazione del Consiglio Municipale sopra indicati e che non sono stati comunicati e quindi non noti nel loro contenuto, nella parte in cui ostano alla permanenza dei posteggi a rotazione in uso ai ricorrenti nella sede di Viale Giulio Cesare;

-di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla permanenza del posteggio delle ricorrenti nell’attuale collocazione.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista l’ordinanza cautelare n. 6433/2025;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti impugnano i provvedimenti di Roma Capitale del 22.9.2025 e del 24.10.2025 meglio specificati in epigrafe, che hanno definito il riposizionamento delle postazioni a rotazioni insistenti su Viale Giulio Cesare tra i civici 124 e 207 e la loro ricollocazione definitiva in via Barletta.

Le determinazioni sono state adottate a seguito del parere negativo del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, che ha ritenuto le postazioni, in quanto ricadenti su una strada inserita dal Piano generale del traffico urbano (“PGTU”) nell’elenco della viabilità principale, in contrasto con le previsioni di detto Piano e della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2012.

2. Secondo i ricorrenti, sarebbero state eluse le garanzie endoprocedimentali in favore dell’associazione l’ARCA, non essendoci stato confronto sul perché le postazioni non potrebbero rimanere in Viale Giulio Cesare nell’attuale o in altra collocazione e non essendo intellegibile il perché le osservazioni presentate non siano state ritenute accoglibili.

3. Fanno anche presente che nel 2021 vi era stata delocalizzazione da Viale Giulio Cesare, giudicata illegittima dal TAR con la sentenza n. 13404 del 2023. Osservano che in quella sede Roma Capitale non aveva sostenuto che le occupazioni non fossero consentite perché le postazioni ricadevano nella viabilità principale. Dato che la classificazione di Viale Giulio Cesare era vigente già all’epoca (il PGTU è del 2015), secondo i ricorrenti tale motivo ostativo non potrebbe essere ora eccepito, nel riesercizio del potere, non trattandosi di circostanza sopravvenuta.

4. Sarebbe, poi, errata l’affermazione di Roma Capitale secondo la quale le occupazioni non potrebbero rimanere in Viale Giulio Cesare ai sensi dell’art. 12 della DAC 21/2021, poiché non tiene conto della novella dell’art. 9 della DAC 118/2025, che espressamente regolamenta le occupazioni di suolo pubblico su strade riconducibili al tipo E) come Viale Giulio Cesare. Laddove si ritenesse che l’art. 12, commi 2,6,7,8 della DAC 21/2021 sia opponibile e osti alle ricorrenti, in quanto limiterebbe esclusivamente alle ipotesi ivi contemplate i casi di permanenza di occupazione di suolo pubblico su viabilità principale, i ricorrenti ne deducono l’illegittimità e inapplicabilità sopravvenuta.

5. Chiedono anche l’annullamento e/o disapplicazione dell’art. 9 della DAC 118/2025 in parte qua, laddove considera occupabili solamente le aree su marciapiede e fasce di sosta laterale, senza considerare l’ulteriore ipotesi dell’art. 20 del Codice della Strada che prevede, per le strade del tipo E) quale Viale Giulio Cesare, che sia anche occupabile la carreggiata, al ricorrere di determinate condizioni.

6. Il provvedimento sarebbe altresì illegittimo perché l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto delle particolari caratteristiche del controviale di Viale Giulio Cesare, tali da equipararlo a viabilità locale.

7. In subordine, contestano la classificazione di Viale Giulio Cesare tra le strade a viabilità principale, qualora ciò precluda l’occupazione di suolo pubblico ed il mantenimento delle postazioni nei luoghi attuali o in altri nella medesima via.

8. Per quanto concerne l’individuazione di Via Barletta, lamentano l’assenza di confronto endoprocedimentale e la mancata esplicitazione delle ragioni della scelta di tale sito come prima alternativa a Viale Giulio Cesare. Sostengono che via Barletta non sarebbe comunque sede adeguata perla ricollocazione dei posteggi, collocati innanzi a Caserma dei Carabinieri e senza lasciare lo spazio per il passaggio dei mezzi di sicurezza.

9. Roma Capitale ha chiesto la reiezione del ricorso, depositando memoria e documenti.

10. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025 è stata fissata la data di trattazione della controversia, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cpa e le parti sono invitate ad argomentare sulla applicabilità dell’art. 9 della DAC 118/25 alla fattispecie per cui è causa.

11. Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2025 di attuazione del Piano municipale del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025, nonché gli atti a questo presupposti. Oltre che per invalidità derivata, il Piano e la sua attuazione sarebbero affetti da vizi propri, tenuto conto che essi non menzionano esattamente i posteggi oggetto di interesse dei ricorrenti. Se ciò equivalesse ad una loro soppressione, i ricorrenti ne deducono l’illegittimità per difetto di contraddittorio endoprocedimentale, assenza di istruttoria e motivazione nonché per illogicità e contraddittorietà visto che ciò avverrebbe a pochi mesi dalla loro delocalizzazione.

12. All’udienza del 1° aprile 2026, previo avviso alle parti presenti della possibile inammissibilità dei motivi aggiunti per l’inconferenza degli atti impugnati rispetto alle questioni sottoposte, la causa è stata trattenuta in decisione.

13. Preliminarmente, il Collegio fa presente che non terrà conto della documentazione versata in atti da Roma Capitale il 26 febbraio 2026, in quanto tardivamente depositata.

14. Vanno, in primo luogo, disattese le censure di natura procedimentale variamente formulate nel gravame introduttivo. Le associazioni e gli operatori interessati hanno potuto presentare le loro osservazioni nel corso dell’iter istruttorio e il provvedimento impugnato ha dato conto del perché le stesse non potessero trovare accoglimento. Come riportato nella determina, infatti, i deducenti hanno insistito nel rifiutare la delocalizzazione, non fornendo un apporto collaborativo per la individuazione della nuova sede, nonostante Roma Capitale avesse chiarito le ragioni dell’impossibilità di mantenere le postazioni collocate su viale Giulio Cesare e avesse invitato gli interessati a formulare proposte alternative alla collocazione su via Barletta.

Non rileva, poi, la circostanza che la sentenza di questo Tribunale n. 13404 del 2023 avesse annullato, per vizi di carattere procedimentale, una precedente delibera di delocalizzazione delle postazioni presenti su Viale Giulio Cesare, nella quale non si faceva riferimento all’inquadramento della strada nella viabilità principale. Il provvedimento impugnato in questa sede, infatti, non costituisce una riedizione del potere esercitato nel 2021 dall’amministrazione comunale ed è il frutto di un iter procedimentale che riguarda uno stato dei luoghi differente e valutazioni tecniche nuove.

15. Quanto alle ragioni del diniego, sono infondate le censure che contestano l’applicazione della DAC n. 21 del 2021, in luogo della DAC n. 118 del 2025. Quest’ultima, ai sensi del suo art. 1, disciplina «il procedimento di rilascio dell’occupazione di suolo pubblico come definita dall’articolo 74, comma 1, lettera g) della Legge Regionale n. 22/2019», vale a dire quella funzionale alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi commerciali contigui all’area da occupare. Nel caso in esame, che riguarda le postazioni di commercio su area pubblica, trova dunque applicazione l’art. 12 della DAC n. 21 del 2021 (cfr. l’art. 22, comma 1, della DAC 118/2025), che non ammette nelle strade di viabilità principale la possibilità di concedere occupazioni di suolo pubblico di natura commerciale sulla sede stradale.

16. Avuto riguardo alle contestazioni relative all’inserimento di Viale Giulio Cesare tra le strade della viabilità principale, va rammentato che le strade ricomprese nella categoria di “viabilità principale” sono quelle, ai sensi del PGTU di cui alla delibera n. 21 del 2015, che «assolvono la funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per le aree di più vaste dimensioni, di collegamento tra zone estreme di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento)». La relazione generale al vigente PGTU chiarisce quali sono i criteri adoperati per la classificazione delle strade, tra i quali è annoverata l’esigenza di «assicurare l’equilibrio con la domanda di mobilità (nelle ore di punta)».

Va aggiunto che la classificazione delle strade operata nel PGTU è il frutto di una scelta discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo in presenza di travisamenti fattuali o palese illogicità.

Parte ricorrente, a fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite attraverso l’inserimento di una strada nella viabilità principale, si è limitata a contestare la classificazione di Viale Giulio Cesare operata dal PGTU di Roma Capitale, ma non ha individuato specifiche ragioni che possano indurre a ritenere che tale classificazione sia non congrua, avuto riguardo alla particolare intensità del flusso di traffico presente su tale strada e alla sua fondamentale funzione di nodo di interscambio per l’intero quartiere Prati.

17. Dunque, alla luce di quanto suesposto, il ricorso introduttivo non è fondato.

18. I successivi motivi aggiunti, con i quali è stata impugnata la determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2025 di attuazione del Piano municipale del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025, sono inammissibili per carenza di lesività in quanto, come affermato dai ricorrenti stessi, la determina non riguarda i civici di Viale Giulio Cesare ove ricadevano le postazioni oggetto della presente controversia.

Tale esito processuale esime il Collegio dal porsi la questione relativa alla legittimazione attiva dell’associazione ricorrente.

19. Le spese di lite, in ragione della complessità e parziale novità delle questioni sottoposte, possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Lucia Maria Brancatelli, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Lucia Maria Brancatelli        Marco Bignami
         
         
         
         
         

IL SEGRETARIO

 

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