Consiglio di Stato 2026 - La situazione descritta riguarda un agente della Polizia di Stato che, in seguito a un procedimento disciplinare, è stato destituito dal servizio e ha successivamente tentato di impugnare tale provvedimento attraverso i vari gradi di giurisdizione amministrativa, ottenendo conferma della legittimità del provvedimento da parte del Consiglio di Stato.
- un cittadino ha consegnato un portafoglio a un agente di polizia, dichiarando successivamente di averlo trovato per strada, sostituendolo con un altro e redigendo un falso verbale.
- Questa condotta ha costituito un grave illecito disciplinare e penale, portando alla sua destituzione dal servizio.
- Il procedimento disciplinare si è concluso con la decisione di destituirlo, ritenendo che il comportamento fosse incompatibile con la funzione pubblica.
- L'agente ha impugnato il provvedimento innanzi al TAR, che ha confermato la legittimità del provvedimento di destituzione.
- Successivamente, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza del TAR, ritenendo che non ci fossero motivazioni sufficienti per rivedere la decisione, nonostante alcuni elementi di possibile valutazione come l'età giovane, la breve anzianità di servizio, la qualificazione non elevata e il pentimento.
In presenza di un provvedimento di destituzione per motivi disciplinari fondato su comportamenti gravi, come la falsificazione di documenti o dichiarazioni, il recupero o la riabilitazione sono estremamente complessi, ma non impossibili, e dipendono da diversi fattori:
1. **Giurisprudenza e principi applicabili:**
- La destituzione rappresenta una sanzione molto severa, prevista dall'ordinamento per comportamenti gravemente lesivi dell'integrità e della fiducia nel corpo di polizia.
- La legge n. 65/1986 e il CCNL di riferimento disciplinano le procedure e le possibilità di recupero o riabilitazione, che sono comunque limitate in casi di condotta grave.
2. **Motivazioni di possibile revisione o recupero:**
- **Età giovane:** può indicare un potenziale di riabilitazione e reinserimento.
- **Minima anzianità di servizio:** può essere considerata come elemento favorevole, perché il comportamento può essere visto come un episodio isolato.
- **Qualifica non elevata:** può giocare a favore nel dimostrare che la condotta non era legata a una posizione di elevata responsabilità.
- **Pentimento:** un sincero pentimento e la collaborazione con le autorità potrebbero costituire elementi favorevoli in eventuali procedure di revisione o in richieste di riabilitazione, anche se non sono garanzie automatiche.
3. **Procedure di recupero o riabilitazione:**
- È possibile avanzare richiesta di riabilitazione amministrativa, che può essere valutata dall'amministrazione sulla base di comportamenti successivi, condotta corretta e altri elementi di valutazione.
- La riabilitazione può comportare la riassunzione o la riabilitazione morale, ma è soggetta a valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione.
4. **Limiti e considerazioni:**
- La gravità del comportamento (frode, falsificazione) può rendere difficile ottenere una riabilitazione, specialmente se la condotta ha inciso sulla credibilità e l’onore del servizio pubblico.
- La normativa vigente e la giurisprudenza tendono a privilegiare la tutela dell’ordine pubblico interno e la fiducia nel corpo di polizia, limitando le possibilità di recupero per condotte gravemente illecite.
- La possibilità di recupero in casi di destituzione per condotta gravemente illecita esiste, ma è difficile e dipende da molteplici fattori, tra cui l’atteggiamento successivo del soggetto, il comportamento dimostrato nel tempo, e la valutazione discrezionale delle autorità amministrative.

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