Tar 2026 - la sentenza si occupa di una controversia riguardante ex appartenenti alle Forze di Polizia, congedati a domanda, che rivendicano il diritto a benefici economici in virtù dell’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987. La decisione del TAR si inserisce nel contesto delle questioni relative alla tutela dei diritti dei lavoratori pubblici in congedo, in particolare in relazione alle condizioni di accesso e alle modalità di calcolo delle indennità di buonuscita e delle eventuali integrazioni di trattamento.
**Fatto e contesto normativo**
I ricorrenti sono ex appartenenti alle Forze di Polizia, congedati volontariamente dopo aver maturato oltre 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La richiesta principale concerne il riconoscimento di benefici economici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti, specificamente l’estensione di sei scatti stipendiali in favore di coloro che hanno raggiunto determinati requisiti di anzianità e di età, sulla base dell’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, normativa che ha subito numerose modifiche nel tempo e che ha come obiettivo un trattamento più favorevole per i soggetti in determinate condizioni di anzianità contributiva e anagrafica.
Il giudizio si apre con il ricorso dei lavoratori contro l’INPS, che si opponeva alla richiesta di riconoscimento di benefici economici ulteriori. La posizione dell’Inps, supportata anche da atti amministrativi e normative sopravvenute, si fonda sulla mancanza di una norma specifica che estenda automaticamente quei benefici e sulla discrezionalità del legislatore di determinare le prestazioni sociali sulla base di esigenze di bilancio e di principi costituzionali.
**Aspetti giuridici principali**
Il punto centrale della controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e delle norme collegate, nonché la compatibilità costituzionale delle norme che prevedono l’estensione di benefici economici in favore di categorie di ex dipendenti pubblici. La giurisprudenza richiamata dal TAR, in particolare le sentenze del Consiglio di Stato n. 3914/2023 e n. 10916/2023, sottolinea come l’estensione di benefici economici in assenza di una specifica norma non costituisce una violazione dei principi costituzionali, in particolare dell’art. 81 della Costituzione, che disciplina il principio di copertura finanziaria, e dell’art. 3, che garantisce il principio di uguaglianza e di non discriminazione.
Inoltre, il Tribunale riconosce che la disciplina vigente, pur non prevedendo esplicitamente l’estensione dei benefici, si basa su una discrezionalità legislativa che tiene conto delle esigenze di trattamento equo tra categorie di lavoratori appartenenti al comparto sicurezza, considerando anche le esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto dei limiti di bilancio.
Per quanto riguarda la quantificazione delle somme, il TAR stabilisce che si devono applicare gli interessi legali sulla somma spettante, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, conformemente alle norme di legge (art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e art. 22, comma 36, l. n. 724/1994).
**Decisione e conseguenze**
Il Tribunale accerta il diritto dei ricorrenti ad ottenere l’integrazione dell’indennità di buonuscita con le sei scatti stipendiali richiesti, condannando l’Inps a corrispondere le somme dovute, oltre agli interessi legali dal momento della maturazione del diritto al saldo. La condanna include anche le spese di lite, liquidate in € 2000, oltre accessori di legge, e con distrazione in favore dei legali dei ricorrenti.
**Valutazione della giurisprudenza e delle implicazioni pratiche**
La sentenza si inserisce in un quadro di consolidamento del principio secondo cui le norme che prevedono benefici economici ai lavoratori in congedo devono essere interpretate alla luce delle esigenze di tutela costituzionale e di discrezionalità legislativa, senza che sia necessario un’ulteriore specificazione normativa per la loro applicazione. La decisione rafforza l’orientamento secondo cui, in assenza di una norma esplicita, la tutela dei diritti dei lavoratori può essere riconosciuta attraverso un’interpretazione teleologica e costituzionalmente orientata delle norme vigenti.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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