Tar 2026 - Il caso in esame riguarda la posizione di un concorrente al concorso pubblico per l’assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato, il quale ha presentato domanda per posti riservati ai soggetti con particolari condizioni di invalidità o di inabilità, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a) del bando di concorso. La questione centrale concerne la legittimità della decisione dell’amministrazione di escludere il candidato dalla prova di corsa piana di 1000 metri, in seguito alla richiesta di differimento per motivi di salute e alla successiva partecipazione alla prova in un arco temporale molto ristretto rispetto alla certificazione medica.
**1. Analisi della normativa di riferimento**
Il bando di concorso disciplina le modalità di partecipazione e le riserve di posti per categorie di soggetti con invalidità o condizioni di salute particolari. In particolare, l’art. 2, co. 1, lettera a), stabilisce le categorie di soggetti destinatari delle riserve. La normativa di riferimento per le prove di idoneità fisica è costituita dal D.P.R. 782/1985 e successive integrazioni, che prevedono che le prove siano effettuate nel rispetto delle condizioni di salute e delle certificazioni mediche in possesso dei candidati.
**2. La richiesta di differimento e la certificazione medica**
Il ricorrente ha prodotto una certificazione medica attestante un’artralgia alle caviglie, con un periodo di inabilità certificato di 8 giorni. La richiesta di differimento, accolta dall’amministrazione, ha comportato la riconvocazione del candidato appena 8 giorni dopo la fine del periodo di inabilità, ovvero il 16 gennaio 2025. La decisione di riconvocare il concorrente in un arco temporale così ristretto appare, in linea generale, corretta, qualora si consideri la possibilità di effettuare la prova nel rispetto delle condizioni di salute del soggetto, a condizione che la certificazione medica sia attendibile e che le prove siano svolte in condizioni di sicurezza.
**3. La validità del differimento e la compatibilità con le esigenze della prova**
Il punto centrale del quesito riguarda la compatibilità tra la certificazione medica, il differimento concesso, e la successiva partecipazione alla prova. La normativa non prescrive un termine minimo tra il termine della certificazione di inabilità e la riconvocazione alle prove, purché si garantisca il rispetto delle condizioni di salute e di sicurezza del concorrente. Tuttavia, la rapidità con cui l’amministrazione ha riconvocato il candidato potrebbe sollevare dubbi circa la valutazione della reale condizione fisica del concorrente alla data della prova.
**4. La valutazione dell’idoneità e le conseguenze sulla prova**
Il risultato della prova, conclusa con un tempo superiore di circa un minuto rispetto al minimo previsto, ha determinato l’esclusione del concorrente. La questione si concentra sulla legittimità di tale esclusione, in relazione alla possibilità che la condizione di salute effettivamente certificata abbia influenzato la performance del candidato. La decisione dell’amministrazione di escludere il candidato sembra giustificata solo se si dimostra che l’invalidità temporanea e la successiva partecipazione abbiano influito sulla sua idoneità fisica effettiva al momento della prova. In assenza di evidenze che dimostrino una condizione di salute compromessa anche il giorno della prova, l’esclusione potrebbe apparire eccessiva o prematura.
**5. La pronuncia del TAR e le sue motivazioni**
Il TAR, ritenendo ingiusta la decisione amministrativa, ha accolto il ricorso del concorrente, con provvedimento che ha annullato l’esclusione e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite. La pronuncia si basa probabilmente sulla considerazione che l’amministrazione non abbia adeguatamente motivato l’esclusione alla luce della certificazione medica e del breve arco temporale tra la fine dell’inabilità e la prova.
**6. Considerazioni finali**
In conclusione, la decisione dell’amministrazione di riconvocare il candidato a soli otto giorni dalla fine del periodo di inabilità, pur potendo essere formalmente corretta, potrebbe risultare discutibile sotto il profilo della ragionevolezza e della tutela della salute del concorrente. La sentenza del TAR, quindi, sembra aver trovato un equilibrio tra il rispetto delle procedure concorsuali e la tutela dei diritti del candidato, riconoscendo che l’esclusione non fosse pienamente giustificata senza un’adeguata verifica della condizione fisica effettiva al momento della prova.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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