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18 settembre 2026

Intelligenza artificiale, stretta sulle forze dell’ordine e nuove tutele per i cittadini Garanzie procedurali, responsabilità penali e risarcimenti per i danni provocati dall’impiego illecito o negligente dei sistemi algoritmici.

 

 

 

 

Intelligenza artificiale, stretta sulle forze dell’ordine e nuove tutele per i cittadini
Garanzie procedurali, responsabilità penali e risarcimenti per i danni provocati dall’impiego illecito o negligente dei sistemi algoritmici.



L’intelligenza artificiale rappresenta ormai uno dei principali fattori di trasformazione dell’ordinamento giuridico, dell’amministrazione pubblica e delle attività di prevenzione e repressione dei reati. L’impiego di sistemi algoritmici nei procedimenti decisionali, nella gestione dei dati biometrici e nelle attività di pubblica sicurezza offre potenzialità significative, ma introduce al tempo stesso rischi rilevanti per la libertà personale, la riservatezza, la dignità dell’individuo e il diritto a un’effettiva tutela giurisdizionale.
È in questo complesso equilibrio tra innovazione tecnologica e garanzie fondamentali che si colloca il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 214 del 15 settembre 2026, e destinato a entrare in vigore il 30 settembre 2026. Il provvedimento adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto come AI Act, con specifico riferimento all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e alla disciplina della responsabilità civile e penale derivante dall’impiego illecito o negligente di tali tecnologie.[normattiva][gazzettaufficiale]
La scelta legislativa si inserisce nel più ampio quadro dei principi costituzionali che impongono alla Repubblica di tutelare la persona, la libertà individuale e la sicurezza collettiva. Vengono in rilievo, tra gli altri, gli articoli 2, 13, 14, 15, 21 e 24 della Costituzione, concernenti i diritti inviolabili dell’uomo, la libertà personale, l’inviolabilità del domicilio, la segretezza delle comunicazioni, la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di difesa. A essi si affiancano l’articolo 111 della Costituzione, in materia di giusto processo, nonché gli articoli 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il decreto assume, pertanto, una funzione di raccordo tra la disciplina europea dell’intelligenza artificiale e le categorie tradizionali del diritto penale, processuale penale e civile. Il legislatore non si limita a regolare l’uso degli strumenti tecnologici da parte delle forze dell’ordine, ma individua anche specifiche responsabilità per chi progetta, sviluppa, modifica, mette in esercizio o utilizza sistemi ad alto rischio in violazione degli obblighi di sicurezza, controllo umano e gestione del rischio.
Sicurezza pubblica e riconoscimento biometrico
Particolare rilievo assumono le disposizioni dedicate ai sistemi di identificazione biometrica remota e al riconoscimento facciale. Il decreto legislativo n. 160 del 2026 introduce un quadro di garanzie procedurali volto a evitare che l’automazione si trasformi in uno strumento indiscriminato di sorveglianza.
L’utilizzo dell’identificazione biometrica remota in tempo reale viene circoscritto a specifiche finalità investigative e di prevenzione, subordinandolo all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria e alla ricorrenza di presupposti determinati dalla legge. La tecnologia potrà essere impiegata, in particolare, per l’accertamento dell’identità o per la ricerca di persone latitanti o indagate per reati di particolare gravità, secondo i limiti previsti dal decreto.
La disciplina vieta inoltre la costruzione di archivi biometrici ottenuti mediante l’estrazione massiva e indiscriminata di immagini o materiali reperiti in rete. Tale previsione costituisce una garanzia essenziale contro la formazione di banche dati prive di un obiettivo investigativo definito e potenzialmente lesive del principio di proporzionalità, della minimizzazione dei dati e del controllo giurisdizionale.
Specifiche cautele sono previste anche per gli eventi pubblici caratterizzati da esigenze di ordine e sicurezza. In tali circostanze, l’associazione temporanea tra immagini, dati anagrafici e posto assegnato potrà essere effettuata attraverso la lettura dei titoli di accesso, senza un’immediata elaborazione dei tratti biometrici. L’eventuale ricorso al riconoscimento facciale a posteriori sarà consentito soltanto in presenza di un illecito penale. I dati dovranno essere conservati per il periodo stabilito dalla legge e successivamente cancellati, secondo modalità individuate nell’ambito delle indicazioni ministeriali e previo coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali.
Nuove responsabilità penali
Un ulteriore profilo di particolare rilevanza riguarda l’introduzione di nuove fattispecie penali e l’adeguamento degli strumenti processuali. Il decreto interviene, tra l’altro, sul codice penale e sul codice di procedura penale, prevedendo specifiche conseguenze per la mancata adozione delle misure di sicurezza, per l’omessa supervisione umana e per l’alterazione abusiva dei sistemi di intelligenza artificiale classificati come ad alto rischio.
La responsabilità penale non deriva dalla sola esistenza di un malfunzionamento tecnologico, ma dalla violazione di obblighi giuridicamente rilevanti, quando da tale condotta derivi un pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone, ovvero un pregiudizio per la sicurezza dello Stato. In tal modo, la disciplina valorizza i principi di legalità, colpevolezza, offensività e causalità, evitando che l’algoritmo divenga un autonomo centro di imputazione estraneo alla responsabilità di progettisti, gestori, tecnici e soggetti titolari del trattamento o dell’impiego.
Il provvedimento rafforza inoltre il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, estendendo l’area di rilevanza delle violazioni connesse all’intelligenza artificiale nell’ambito del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Ne deriva la necessità, per imprese, amministrazioni e organizzazioni che utilizzino sistemi ad alto rischio, di aggiornare i modelli organizzativi, i protocolli interni, le procedure di controllo e i sistemi di delega e vigilanza.
Prova, causalità e risarcimento
Sul piano civilistico, il decreto introduce strumenti destinati a incidere profondamente sull’accertamento della responsabilità e sulla posizione processuale della persona danneggiata. La complessità tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, infatti, può rendere particolarmente difficile per il cittadino conoscere il funzionamento dell’algoritmo, individuare l’origine dell’errore e dimostrare il collegamento tra violazione e danno.
Per questa ragione, il nuovo quadro normativo attribuisce rilievo alla disponibilità della documentazione tecnica, dei registri di funzionamento, dei dati relativi all’addestramento e delle misure di gestione del rischio adottate dal fornitore o dal gestore del sistema. L’ordine giudiziale di esibizione assume così una funzione centrale nel riequilibrio dell’asimmetria informativa tra la parte danneggiata e l’operatore tecnologico.
L’eventuale mancata produzione della documentazione richiesta dal giudice potrà riflettersi sul piano probatorio, consentendo di valorizzare le allegazioni della parte lesa secondo i presupposti stabiliti dalla legge. Analogamente, quando venga accertata la violazione degli obblighi previsti dalla disciplina europea sull’intelligenza artificiale, il nesso causale tra l’inosservanza e il danno potrà essere assistito da una presunzione relativa, suscettibile di prova contraria.
La tutela viene completata dalla possibilità, nei casi previsti, di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione del soggetto responsabile. Si tratta di una previsione di particolare importanza pratica, poiché mira a rendere più effettivo il conseguimento del risarcimento e a ridurre gli ostacoli che spesso separano l’accertamento della responsabilità dalla concreta soddisfazione del diritto leso.
Una disciplina fondata sulla centralità della persona
Il decreto legislativo n. 160 del 2026 delinea, nel suo complesso, un modello di regolazione fondato sulla centralità della persona e sulla non delegabilità delle responsabilità pubbliche e private. L’intelligenza artificiale può assistere l’attività investigativa, amministrativa e imprenditoriale, ma non può sostituire il controllo umano, il vaglio dell’autorità giudiziaria né il diritto dell’interessato a conoscere, contestare e impugnare le decisioni che incidono sulla sua libertà e sui suoi diritti.
La sfida posta dal nuovo quadro normativo non consiste soltanto nel disciplinare una tecnologia in rapida evoluzione, ma nel preservare la funzione garantista del diritto in un contesto nel quale decisioni apparentemente neutre possono produrre effetti concreti sulla vita delle persone. La trasparenza dei sistemi, la tracciabilità delle operazioni, la sicurezza informatica, la supervisione umana e l’effettività del risarcimento diventano, quindi, condizioni indispensabili per assicurare che l’innovazione sia compatibile con i principi dello Stato di diritto.
Il decreto attuativo dell’AI Act si presenta così come uno strumento di responsabilizzazione complessiva: delle forze di polizia, chiamate a utilizzare le tecnologie entro limiti rigorosi; degli operatori economici, tenuti a garantire sistemi sicuri e controllabili; degli enti, obbligati a prevenire i rischi organizzativi; e dell’autorità giudiziaria, cui spetta assicurare il controllo sulla legalità dell’impiego degli strumenti algoritmici. La vera misura dell’efficacia della riforma sarà, tuttavia, rappresentata dalla sua capacità di trasformare le garanzie previste dal legislatore in una tutela concreta, accessibile e tempestiva per ogni persona esposta agli effetti dell’intelligenza artificiale.


 

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