Cassazione 2026 - Il pronunciamento della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, del 15 luglio 2026, n. 23319, rappresenta un'importante pronuncia in materia di danno biologico riconducibile alle prestazioni dell'Inail, in particolare riguardo alla quantificazione delle menomazioni permanenti e alle modalità di valutazione di queste ultime. La pronuncia si inserisce nel quadro normativo e giurisprudenziale volto a garantire una corretta tutela dei lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali, con particolare attenzione alle Tabelle ministeriali utilizzate come strumenti di riferimento per la valutazione delle menomazioni.
Nel caso di specie, la Corte ha rigettato la legittimità di una riduzione della percentuale fissa prevista dalle Tabelle ministeriali per la valutazione delle menomazioni, ritenendo che tale riduzione fosse illegittima. La motivazione principale si fonda sul principio secondo cui le Tabelle ministeriali costituiscono un parametro di riferimento consolidato e ufficiale, adottato dal legislatore e dalle autorità competenti, e pertanto devono essere applicate in modo diretto e imparziale, senza che possano essere ridotte o alterate se non in presenza di circostanze eccezionali e motivate.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato che l'applicazione delle percentuali di invalidità stabilite dalle Tabelle ministeriali deve essere considerata come un principio di diritto inderogabile, che garantisce uniformità e certezza nella valutazione delle menomazioni. La riduzione di tali percentuali, se non giustificata da elementi specifici e documentati, rappresenta quindi una violazione del diritto del lavoratore ad una corretta e proporzionata valutazione del danno biologico subito.
Il principio affermato dalla Corte si inserisce nel contesto più ampio della tutela del lavoratore infortunato o malato, rafforzando la presunzione di correttezza e di oggettività delle Tabelle ministeriali e limitando le possibilità di manomissione o di valutazioni arbitrarie da parte degli enti preposti alla quantificazione del danno. La sentenza, dunque, fornisce un importante orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela delle prestazioni INAIL, assicurando che le menomazioni vengano valutate secondo parametri ufficiali e standardizzati.
In conclusione, la pronuncia della Cassazione rappresenta un punto fermo nel diritto in materia di danno biologico, ribadendo l'importanza dell'applicazione rigorosa delle Tabelle ministeriali e la illegittimità di ogni riduzione ingiustificata delle percentuali di invalidità previste. Tale orientamento contribuisce a garantire una maggiore uniformità e trasparenza nella valutazione delle menomazioni, tutelando i diritti dei lavoratori e assicurando un più efficace sistema di risarcimento.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANCINO Rossana - Presidente
Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere
Dott. CASOLA Maria - Relatore-Consigliere
Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere
Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 21796-2025 proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO RODIN, TEODORO VENCESLAO RODIN, GIORGIO RODIN;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS;
- controricorrente –
avverso la sentenza n. 177/2025 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/10/2025 R.G.N. 275/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dal Consigliere Dott. MARIA CASOLA.
Fatto
1.Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Cagliari ha rigettato l'appello proposto da G.D. avverso la sentenza n. 672/2021 del Tribunale della medesima città, che aveva rigettato la domanda avanzata dal medesimo nei confronti dell'I.N.A.I.L., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'indennizzo per l'infortunio sul lavoro, occorsogli il 19.6.2016, in misura maggiore rispetto alla percentuale riconosciuta dall'Istituto pari al 13%.
2. In particolare, la Corte ha ritenuto che il C.T.U. nominato avesse fatto corretta applicazione delle tabelle di valutazione delle menomazioni ed ha escluso la sussistenza di errori di calcolo, ritenendo altresì esente la perizia da errori di valutazione medico-legale dei postumi dell'infortunio indicati nell'atto di appello.
3.Propone ricorso per cassazione la parte privata, articolando due motivi, illustrati anche con memoria; l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.
4. A seguito di proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis c.p.c., la parte ricorrente ha presentato istanza di decisione, all'esito della quale è stata fissata l'odierna adunanza camerale.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine previsto dall'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
Diritto
1. Il primo motivo di ricorso è articolato nei termini di violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000, per l'erronea asserita riduzione di una menomazione valutata in maniera fissa.
2. Il ricorrente, in particolare, fa riferimento alla valutazione della menomazione alla caviglia, diagnosticata come "rigidità dolorosa senza anchilosi", evidenziando che la Corte di merito, aderendo alla consulenza tecnica, avrebbe applicato per analogia il codice 293 della "Tabella delle menomazioni", previsto per l'"anchilosi della caviglia in posizione favorevole", che stabilisce una valutazione in misura fissa del 12%, tuttavia, anziché applicare tale valore, avrebbe erroneamente operato una riduzione discrezionale al 4%, per una presunta limitazione funzionale parziale.
3.Tale vizio, ad avviso della parte privata, configurerebbe non un apprezzamento di fatto, ma una palese violazione di legge, per la natura vincolante delle tabelle, in quanto integrative della norma primaria, e la loro violazione sarebbe pertanto denunciabile come vizio di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.
4. Inoltre, il G.D. sottolinea che vi sarebbe una violazione della tassonomia valutativa, in quanto nella "Tabella delle menomazioni", nel caso del codice 293, si prevede una misura fissa non graduabile e non suscettibile di "riproporzionamento" analogico. La Corte di merito, secondo questa lettura, avrebbe dunque compiuto una "duplice forzatura": prima avrebbe assimilato la "rigidità" all'"anchilosi" (cod. 293) e, poi, avrebbe disapplicato il criterio di quantificazione fisso (12%) associato a tale codice, creando di fatto una nuova categoria di danno non prevista dalla legge: una menomazione "a percentuale fissa ma riducibile discrezionalmente".
5. Il motivo è ammissibile ed anche fondato.
6. Come chiarito da questa Corte (n. 990/2016; n. 13574/14; n.26299/11), nel nuovo regime introdotto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 (recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), a seguito della delega di cui alla legge n. 17 maggio 1999, n. 144, art. 55, il giudice, e per esso il ctu, deve far riferimento al D.M. 12 luglio 2000 di approvazione della tabella delle menomazioni, della tabella di indennizzo del danno biologico e della tabella dei coefficienti (cfr. Cass. n. 11940/2008).
Il suddetto decreto ministeriale costituisce, pertanto, non un insieme di norme amministrative interne, ma un corpus di norme regolamentari, con rilevanza esterna, la cui violazione è, per conseguenza, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. (Cass. 26299 del 2011).
7. Nel caso di specie, la doglianza ha ad oggetto proprio il rispetto da parte del giudice della disciplina contenuta nel decreto ministeriale e prescinde dal contenuto intrinseco dell'accertamento in fatto effettuato. Pertanto, trattasi di censura che supera l'eccezione d'inammissibilità formulata dall'I.N.A.I.L.
8. Tanto premesso, occorre tener conto che, in tale decreto, la percentuale di danno conseguente a ciascuna infermità è indicata, a seconda dei casi, con un valore unico fisso ovvero in un intervallo di valori o ancora con locuzioni "superiore a" ovvero "fino a".
9. Questa Corte, sul punto controverso centrale del presente giudizio, ha già in precedenza affermato - con insegnamento a cui occorre dare senz'altro continuità - che " l'adeguamento della stima percentuale del danno alla realtà del caso clinico in tanto sia possibile in quanto le tabelle espressamente lo consentano, individuando la percentuale in relazione ad un intervallo di valori o facendo uso di locuzioni similari che lascino all'interprete un margine di discrezionalità valutativa, non anche quando esse la determinino in un valore unico e senza circostanziarla con perifrasi o aggettivi (quali ad es. "fino a" o "superiore a" o "completa") che tale valutazione rendano possibile" (Cass. n. 23896/2021).
Pertanto, una volta che, in via diretta o per analogia, venga individuato un certo codice tabellare, entro cui sussumere la patologia accertata, deve farsi applicazione del valore (unico fisso o variabile), associato dalle Tabelle a ciascun codice.
10. La Corte territoriale non si è attenuta a tale principio operando un'operazione non prevista di gradazione di un valore percentuale, che è previsto, invece, dalle tabelle come fisso ed unico.
11. Col secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 cit. e del D.M. 12.7.2000 e l'erroneità del criterio di calcolo applicato per menomazioni concorrenti e la sua decisività.
Questo secondo mezzo di censura denuncia l'erronea applicazione della somma aritmetica per la valutazione di menomazioni plurime, in violazione delle "Avvertenze" alla Tabella e della consolidata prassi medico-legale, che impongono l'uso di una formula a scalare (c.d. formula di Balthazar).
12. La parte allega in particolare la decisività del motivo emergente in tutta la sua evidenza se lo si pone in stretta connessione con il primo: l'errore di calcolo non andrebbe quindi valutato sulle percentuali errate applicate dalla Corte di merito (13%), ma proiettato sull'esito del giudizio in caso di accoglimento della prima censura.
13. Nello specifico, il G.D. argomenta che l'applicazione del criterio legale corretto (formula a scalare), su percentuali rettificate secondo legge (primo motivo), condurrebbe a un risultato (20%) significativamente superiore a quello riconosciuto (13%). Questo dimostrerebbe la decisività della censura. Il risultato del calcolo corretto (20%) sarebbe diverso da quello ottenibile con la mera somma aritmetica (21%), smentendo l'assunto della Corte di merito secondo cui la somma aritmetica sarebbe sempre e comunque "più favorevole".
14. Il motivo resta assorbito nell'accoglimento del primo, in quanto, il giudice del rinvio dovrà procedere alla nuova valutazione della fattispecie, sulla base del valore fisso indicato, con ogni conseguente rinnovo del calcolo riduzionistico a scalare previsto dalle tabelle per le menomazioni concorrenti.
15. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto e alla regolazione delle spese anche del presente giudizio.
16. Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 196 del 2003 si dispone che, in caso di riproduzione, utilizzazione o diffusione di questo provvedimento in qualsiasi forma, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata G.D., venendo in considerazione dati di natura personale.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata ivi riportati.
Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale del 26 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2026.
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