Tar 2026 - Il presente ricorso si inserisce nel quadro delle procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti, in questo caso appartenenti all’Arma dei Carabinieri. La posizione del ricorrente, il signor -OMISSIS-, si fonda sulla richiesta di annullamento di una serie di atti amministrativi che hanno determinato la sanzione disciplinare e le relative determinazioni gerarchiche, sulla base di presunte illegittimità e vizi procedurali.
**Fattispecie e contesto**
Il ricorso riguarda la contestazione di una sanzione disciplinare di sette giorni di consegne di rigore inflitta al ricorrente dal OMISSIS Battaglione Carabinieri “-OMISSIS-”, successivamente confermata tramite determinazione del 17 maggio OMISSIS del Comandante del OMISSIS reggimento Carabinieri “-OMISSIS-”. La contestazione si fonda sulla ritenuta illegittimità di tali atti, presumibilmente per vizi procedurali, motivazionali o per eccesso di potere.
**Questioni giuridiche principali**
Le questioni centrali sottese al ricorso possono essere identificate come segue:
1. **Vizi di illegittimità della determinazione di rigore**: si contesta l’atto del 24.01.OMISSIS con cui è stata inflitta la sanzione, presumibilmente per motivi di legittimità, inadempimenti procedurali, o per difetti di motivazione.
2. **Vizi di illegittimità della determinazione di respingimento del ricorso gerarchico**: si impugna anche l’atto del 17.05.OMISSIS di conferma, ritenendo che esso possa essere stato adottato in modo viziato o senza adeguata motivazione.
3. **L’assenza di motivazione o motivazione insufficiente**: uno dei motivi principali di impugnazione può essere la mancanza di una motivazione adeguata o la violazione del principio del contraddittorio e della motivazione nei procedimenti disciplinari.
4. **Eccesso di potere per sviamento, travisamento o difetto di motivazione**: si argomenta che gli atti siano viziati da eccesso di potere, ad esempio per motivi di travisamento dei fatti o sviamento delle funzioni amministrative.
5. **Vizi di competenza o di procedura**: eventuali errori di attribuzione di competenza o violazioni delle regole procedurali previste dalla normativa disciplinare e amministrativa di settore.
**Normativa di riferimento**
Il procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, in particolare del personale militare, è regolato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dalle relative norme di attuazione, che stabiliscono i principi di legittimità, proporzionalità, motivazione e trasparenza degli atti. In particolare, l’art. 54 del citato decreto disciplina le modalità di inflizione delle sanzioni disciplinari, prevedendo un procedimento con garanzie per l’interessato, tra cui l’obbligo di motivazione e di possibilità di difesa.
Inoltre, il principio generale di legalità e di motivazione degli atti amministrativi trova fondamento nell’art. 97 della Costituzione e nella legge 241/OMISSIS90, che impongono la motivazione degli atti amministrativi, anche in ambito disciplinare.
**Giurisprudenza di riferimento**
La giurisprudenza amministrativa e costituzionale ha più volte sottolineato che le sanzioni disciplinari devono essere adottate nel rispetto delle garanzie di legge, con motivazione adeguata e senza eccesso di potere. Tra le pronunce rilevanti si evidenziano:
- TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 23 aprile 20OMISSIS, n. 4677, che evidenzia l’obbligo di motivazione e di rispettare il principio del contraddittorio.
- Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 ottobre 2018, n. 5834, che ribadisce che le sanzioni devono essere proporzionate e motivate.
**Valutazione del caso concreto**
Nel caso in esame, la contestazione si concentra sulla legittimità del procedimento e degli atti che hanno portato all’irrogazione della sanzione. È fondamentale verificare:
- La regolarità delle notifiche degli atti.
- La completezza e adeguatezza della motivazione degli atti impugnati.
- La corretta applicazione delle norme procedurali e delle garanzie di difesa del ricorrente.
- La proporzionalità della sanzione rispetto alla presunta infrazione disciplinare.
Se si riscontrano vizi procedurali, carenze motivazionali o eccesso di potere, il ricorso può essere accolto, con l’annullamento degli atti impugnati e, se del caso, con la condanna alla rinnovazione del procedimento nel rispetto delle norme vigenti.
**Conclusioni**
In conclusione, il ricorso si fonda sulla richiesta di tutela rispetto a presunti vizi procedurali e motivazionali degli atti disciplinari impugnati, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento della sanzione e di tutti gli atti connessi, affinché venga ripristinata la correttezza procedimentale e il rispetto delle garanzie di legge.
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**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
Pubblicato il 17/06/2026
N. 01249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00865/OMISSIS REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del OMISSIS, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 17.05.OMISSIS (notificata il 20.05.OMISSIS) con la quale il Comandante del OMISSIS reggimento Carabinieri “-OMISSIS-” ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 24.01.OMISSIS (notificata il 25.01.OMISSIS), con cui il Comandante del OMISSIS Battaglione Carabinieri “-OMISSIS-” ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare di 7 giorni di consegna di rigore;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 20-OMISSIS- il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- è -OMISSIS- c.s. dei Carabinieri, effettivo al OMISSIS Battaglione Carabinieri “-OMISSIS-”, e riveste la carica di segretario generale del -OMISSIS- (-OMISSIS-).
2. – Nella mattina del OMISSIS.11.OMISSIS doveva svolgersi presso la stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- (-OMISSIS-) la visita di una delegazione del -OMISSIS- (-OMISSIS--OMISSIS-) dei Carabinieri, composta dal brigadiere OMISSIS OMISSIS e dal -OMISSIS- OMISSIS OMISSIS. La visita era stata autorizzata dal Comandante di corpo.
3. – In data 12.11.OMISSIS era inoltre pervenuta al Comando generale dei Carabinieri e alla Legione Carabinieri -OMISSIS- una nota del -OMISSIS- (-OMISSIS-) nella quale, viste la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 e la circolare dell’Ufficio di gabinetto del Ministro della difesa n. 39591 del 22.08.20OMISSIS, si annunciava che nella stessa mattinata del OMISSIS.11.OMISSIS sarebbero state presenti delegazioni del -OMISSIS- «al fine di verificare che tutto si svolga nel rispetto della normativa vigente, sorvegliando sulle operazioni, affinché venga scongiurato il pericolo che qualcuno dei delegati -OMISSIS- possa cadere nella tentazione di svolgere attività di proselitismo e propaganda sindacale per la sigla di riferimento, durante il servizio svolto con trattamento economico di missione a carico dell’Amministrazione».
4. – In data 16.11.OMISSIS il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri aveva risposto alla nota del -OMISSIS- per rappresentare che la circolare dell’Ufficio di gabinetto del Ministro della difesa del 22.08.20OMISSIS non aveva ancora avuto attuazione in quanto oggetto di approfondimenti interforze in ordine alle modalità della sua applicazione e che il controllo sul rispetto delle norme all’interno delle caserme era, secondo la legislazione vigente, competenza della linea di comando.
5. – Ciononostante, la mattina del OMISSIS.11.OMISSIS, intorno alle ore 10,00, oltre ai due delegati del -OMISSIS--OMISSIS- si presentava presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- il -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, che dichiarava di voler vigilare sull’attività del -OMISSIS--OMISSIS- in qualità di rappresentante del -OMISSIS-.
6. – I delegati del -OMISSIS--OMISSIS-, a quel punto, si rifiutavano di avviare la visita, ritenendo che non sussistessero i presupposti per esercitare le loro funzioni, e uscivano dai locali della stazione, dichiarandosi disponibili ad attendere fino a quando il -OMISSIS- -OMISSIS- non si fosse allontanato dalla struttura.
7. – Verso le ore 11,00 giungeva alla stazione il Comandante provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, colonnello -OMISSIS--OMISSIS-, il quale, messo a conoscenza della situazione e dell’intenzione del -OMISSIS- -OMISSIS- di sorvegliare l’attività dei delegati del -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentava a quest’ultimo che la materia non era disciplinata, che non era consentito svolgere attività sindacale presso le caserme e nei confronti dei militari in servizio e che, comunque, la sua presenza presso la stazione non era stata autorizzata. Il Comandante provinciale invitava, quindi, il -OMISSIS-. -OMISSIS- ad allontanarsi dalla caserma.
Al rifiuto di quest’ultimo, il col.-OMISSIS- dava disposizioni al comandante della stazione di provvedere all’allontanamento dello -OMISSIS-, non avendo quest’ultimo valide ragioni per permanere nei locali.
Solo a quel punto, il -OMISSIS-. -OMISSIS- si allontanava dalla caserma, lamentandosi del comportamento del superiore.
8. – Dopo l’allontanamento del -OMISSIS-. -OMISSIS-, i due delegati del -OMISSIS--OMISSIS- procedevano alla visita programmata.
9. – In data 22.11.OMISSIS, il Comandante provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- trasmetteva al Comandante della Legione Carabinieri “-OMISSIS-” un rapporto nel quale riferiva i fatti accaduti, evidenziava che la presenza del -OMISSIS-. -OMISSIS- presso la caserma si era protratta per circa due ore, condizionando in maniera significativa l’esercizio del mandato dei componenti dell’organo di rappresentanza, i quali avevano dovuto attendere nel piazzale della caserma per ben due ore che il -OMISSIS-. -OMISSIS- si allontanasse prima di avviare la visita e che il comandante della stazione, mar. -OMISSIS-, nella mattina del OMISSIS.11.OMISSIS era comandato di servizio per l’accesso dei delegati -OMISSIS--OMISSIS- dalle 8,00 alle 11,00 e per ricezione del pubblico dalle 11,00 alle 13,00. Inoltre, nel rapporto si evidenzia che nella mattinata del 20.11.OMISSIS era pervenuto al Comando provinciale il comunicato stampa del -OMISSIS- dal titolo “-OMISSIS-: cacciato dalla caserma di -OMISSIS- (-OMISSIS-) il segretario generale ad opera del Comandante Provinciale di -OMISSIS-. Condotta antisindacale e violazione norme?”, pubblicato anche in un post sulla pagina Facebook del sindacato.
10. – In relazione ai fatti sopra descritti il -OMISSIS-. -OMISSIS- veniva sottoposto a procedimento penale militare per i reati di disobbedienza aggravata e continuata (artt. 173, 47 n. 2 e n. 4, c.p.m.p.; art. 81 cpv. c.p.) e diffamazione pluriaggravata (artt. 227, co. 2, e 47, n. 2, c.p.m.p.), per i quali in data 8.09.2022 la Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma chiedeva il rinvio a giudizio dell’interessato.
11. – Con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Tribunale penale militare di Roma condannava l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione militare per i reati di disobbedienza aggravata e continuata e diffamazione pluriaggravata, mentre dichiarava il non doversi procedere e l’assoluzione per altre imputazioni minori.
12. – La condanna veniva confermata dalla Corte militare di appello di Roma con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
13. – Risulta che avverso la sentenza di primo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto del 14.10.2024 e che il relativo giudizio non è stato ancora definito, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli con riguardo all’art. 227 c.p.m.p., relativo al reato di diffamazione e, pertanto, di nessun rilievo per quello che qui interessa.
14. – Nelle more del procedimento penale, con atto del 25.11.2022 l’Amministrazione comunicava all’interessato l’avvio di un procedimento disciplinare finalizzato all’eventuale irrogazione della sanzione della consegna di rigore ai sensi dell’art. 1399 del d.lgs. n. 66/2010, contestando i seguenti addebiti, corrispondenti ai capi di imputazione:
i) «-OMISSIS- Carica Speciale, Comandante della Squadra Comando della 1^ Compagnia del OMISSIS Battaglione “-OMISSIS-”, alle ore 10.00 circa del OMISSIS novembre OMISSIS si recava presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (-OMISSIS-) per presenziare – quale Segretario Nazionale del -OMISSIS- – alla concomitante (programmata ed autorizzata) visita ivi effettuata da delegazione del -OMISSIS--OMISSIS- del Comando Legione CC “-OMISSIS-”, così violando il divieto espresso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con nota nr. 63/2-25-2-OMISSIS del 16.11.OMISSIS. Nell’occasione la S.V. rifiutava prima e ritardava poi di obbedire all’ordine di abbandonare quella Stazione, reiteratamente impartitoLe dal Comandante della stessa e dal Comandante Provinciale successivamente intervenuto. Quanto sopra in violazione del D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90, art. 751, comma 1, nr. 3 [“violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato” (art. 713)] e nr. 22 [“negligenza o imprudenza o ritardo nell’esecuzione di un ordine o nell’espletamento di un servizio (artt. 716, 717 e 729)]»;
ii) «-OMISSIS- Carica Speciale, Comandante della Squadra Comando della 1^ Compagnia del OMISSIS Battaglione “-OMISSIS-”, in data 20 novembre OMISSIS divulgava – anche a mezzo pubblicazione di post sul profilo pubblico “Facebook” denominato “-OMISSIS-” – un comunicato stampa dal titolo “-OMISSIS-. CACCIATO DALLA CASERMA DI -OMISSIS- (-OMISSIS-) IL SEGRET-OMISSIS-IO GENERALE AD OPERA DEL COMANDANTE PROVINCIALE DI -OMISSIS-EZZO. CONDOTTA ANTISINDACALE O VIOLAZIONE DI NORME?”, avente ad oggetto la visita effettuata presso quel Comando in presenza di delegazione -OMISSIS--OMISSIS- del Comando Legione CC “-OMISSIS-” ed il confronto avuto con il Comandante Provinciale di -OMISSIS-, resosi responsabile del Suo asserito inopportuno allontanamento. Attraverso tale condotta, omettendo peraltro di esplicitare le reali ragioni per cui ciò Le veniva intimato – e comunicando con più persone – la S.V. offendeva la reputazione del citato Comandante e dei delegati -OMISSIS--OMISSIS- ivi impegnati nelle autorizzate attività di rappresentanza, insinuando esplicitamente dubbi sulle motivazioni e sulla correttezza del loro operato. Quanto anzidetto, in violazione della Circolare nr. 27/28-1-2016 del 12 novembre 20OMISSIS del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – SM – Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare, afferente l’“uso consapevole dei social network ed applicazione di messaggistica”, nonché il D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90, art. 751, comma 1, nr. 3 [“violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato” (art. 713)] e nr. 6 [“trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d’ufficio (art. 722 ed art. 1472 COM)], evidenziando con ciò minor senso di responsabilità (art. 717)».
15. – Con memoria del 6.01.OMISSIS l’incolpato presentava le proprie giustificazioni.
16. – In data 24.01.OMISSIS si riuniva la Commissione di disciplina e veniva ascoltato l’incolpato e, su richiesta di quest’ultimo, si procedeva all’audizione del comandante della stazione Carabinieri di -OMISSIS-, mar. -OMISSIS- -OMISSIS-.
Quindi, dopo aver sentito il militare difensore dell’incolpato, la Commissione di disciplina formulava il parere di competenza ritenendo, all’unanimità dei componenti, l’incolpato passibile della sanzione disciplinare della consegna di rigore relativamente al primo addebito, mentre non riteneva irrogabile nessuna sanzione in relazione al secondo addebito.
Con motivata determinazione segnata in calce al verbale della Commissione di disciplina, il Comandante di corpo, uniformandosi al parere della Commissione per quanto riguarda il primo addebito e procedendo in difformità per quanto riguarda il secondo addebito («in relazione al quale si ritiene l’incolpato manchevole») riteneva di definire la complessiva posizione disciplinare dell’incolpato con l’irrogazione di giorni sette di consegna di rigore.
17. – Con provvedimento del 24.01.OMISSIS, il Comandante del OMISSIS Battaglione Carabinieri “-OMISSIS-” irrogava all’incolpato la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore di giorni sette con la seguente motivazione: «-OMISSIS- Carica Speciale, Comandante della Squadra Comando della 1^ Compagnia del OMISSIS Battaglione “-OMISSIS-”, si recava presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (-OMISSIS-) per presenziare – quale Segretario Nazionale del -OMISSIS- – alla concomitante (programmata ed autorizzata) visita ivi effettuata da delegazione del -OMISSIS--OMISSIS- del Comando Legione CC “-OMISSIS-”, noncurante del divieto formalmente espresso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Nell’occasione, la S.V. rifiutava prima e ritardava poi di obbedire all’ordine di abbandonare quella Stazione, reiteratamente impartitoLe dal Comandante della stessa e dal Comandante Provinciale successivamente intervenuto, così violando il D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90, art. 751, comma 1, n. 3 [“violazione rilevante dei doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato” (art. 713)] e nr. 22 [“negligenza o imprudenza o ritardo nell’esecuzione di un ordine o nell’espletamento di un servizio “artt. 716, 717 e 729)]. Mancanza commessa a -OMISSIS- (-OMISSIS-), in data OMISSIS novembre OMISSIS, dalle ore 10.00, nel grado di -OMISSIS- Carica Speciale».
18. – In data 21.02.OMISSIS l’interessato proponeva ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare subita.
OMISSIS. – Con atto del 17.05.OMISSIS il Comandante del OMISSIS Reggimento Carabinieri “-OMISSIS-” rigettava il ricorso gerarchico.
20. – Con ricorso notificato il 14.07.OMISSIS e depositato il 2.08.OMISSIS, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento da ultimo citato e ne ha chiesto l’annullamento.
Con unico articolato motivo, il ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo:
i) per violazione dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, che avrebbe imposto all’Amministrazione procedente la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale pendente sugli stessi fatti;
ii) perché l’Autorità che ha rigettato il ricorso gerarchico non avrebbe tenuto conto del travisamento di fatto in cui sarebbe incorso l’organo titolare del potere disciplinare, giacché nessun ordine di allontanarsi dalla stazione sarebbe stato impartito al ricorrente dal Comandante della stessa e dal Comandante provinciale dei Carabinieri e, inoltre, perché nell’occasione il militare ricorrente si trovava presso la stazione di -OMISSIS- nell’esercizio delle sue funzioni sindacali al fine di effettuare una visita programmata regolarmente comunicata alla scala gerarchica;
iii) perché il provvedimento sanzionatorio sarebbe carente di motivazione in riferimento alle ragioni per le quali la condotta contestata avrebbe violato le disposizioni in materia di disciplina o di servizio militare;
iv) perché la sanzione di sette giorni di consegna di rigore sarebbe sproporzionata rispetto all’entità del fatto contestato, violando i principi di ragionevolezza e di gradualità delle sanzioni disciplinari.
17. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e, con successiva memoria, ne ha contestato la fondatezza.
18. – All’udienza pubblica del 7 maggio 20-OMISSIS-, previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
OMISSIS. – Muovendo dall’esame della prima articolazione del motivo di ricorso, deve premettersi che l’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, nel testo vigente a seguito delle modifiche intervenute, da ultimo, con il d.lgs. n. 91/2016, stabilisce che «[i]l procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio».
Nel sistema delineato dal citato art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, così come modificato dalla legge n. 124/2015 e dal d.lgs. n. 91/2016, il procedimento disciplinare nei confronti del militare è autonomo rispetto al procedimento penale e la sospensione per pregiudizialità penale ha carattere eccezionale e facoltativo, ricorrendo solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento o di insufficienza degli elementi conoscitivi oppure quando i fatti contestati siano stati commessi dal militare «nello svolgimento delle proprie funzioni» e costituiscano «adempimento di obblighi e doveri di servizio» (Cons. Stato, sez. IV, OMISSIS marzo 20-OMISSIS-, n. 2348; T-OMISSIS- -OMISSIS-, sez. I, 22 gennaio 20-OMISSIS-, n. 136).
Nel caso che qui interessa, l’Amministrazione ha puntualmente motivato, con la proposta del Comandante del OMISSIS Battaglione Carabinieri “-OMISSIS-” del 16.11.2022, l’immediato avvio del procedimento disciplinare, trattandosi di fatti del tutto estranei al servizio e di non complesso accertamento, tanto sotto il profilo della gravità quanto sotto quello della loro esatta dinamica, essendo essi dettagliatamente descritti anche nei capi di imputazione oggetto della richiesta di rinvio giudizio, e dunque non necessitanti di ulteriori approfondimenti.
Peraltro, come pure evidenziato dall’Amministrazione, il giudice dell’udienza preliminare aveva autorizzato l’ostensione degli atti del procedimento penale a fini amministrativi e disciplinari a far data dal giorno successivo a quello stabilito per la celebrazione dell’udienza preliminare.
Correttamente e motivatamente, dunque, l’Amministrazione ha ritenuto insussistenti le condizioni per l’applicazione dell’eccezione alla regola dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale.
20. – Con riguardo alla seconda articolazione delle censure di parte ricorrente devono farsi le considerazioni che seguono.
20.1. – Il -OMISSIS-. -OMISSIS- sostiene che il contegno da lui assunto presso la stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- la mattina del OMISSIS.11.OMISSIS costituirebbe legittimo esercizio delle prerogative sindacali e richiama a tal fine la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 e la circolare dell’Ufficio di gabinetto del Ministro della difesa del 22.08.20OMISSIS.
Con la sentenza n. 120 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1475, co. 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 in quanto lo stesso prevedeva che «[i] militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», invece di prevedere che «[i] militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». Pur evidenziandosi l’indispensabilità di una specifica disciplina legislativa della materia, secondo la Corte, in attesa dell’intervento del legislatore (poi intervenuto con la legge n. 46/2022), il vuoto normativo avrebbe potuto essere colmato attraverso la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e il richiamo dei limiti dell’azione sindacale costituiti dal divieto di esercizio del diritto di sciopero e dalle disposizioni (art. 1478, co. 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla competenza di detti organismi «le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale», dovendosi in tali disposizioni rinvenire adeguata garanzia dei valori e degli interessi costituzionalmente rilevanti.
Nella circolare dell’Ufficio di gabinetto del Ministro della difesa del 22.08.20OMISSIS, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento all’interno del quale le associazioni sindacali avrebbero operato, si prevedeva che ai responsabili delle medesime associazioni avrebbe dovuto essere consentito di incontrare il personale presso i locali di uso comune fuori dall’orario di servizio, in modo tale da non intralciare le normali attività dei reparti e, comunque, nell’ambito di una programmazione semestrale delle attività informative, prevedendosi, inoltre, che in casi di particolare necessità avrebbero potuto essere consentite deroghe a detta programmazione, previa presentazione di specifica motivata richiesta almeno venti giorni lavorativi prima dell’incontro per il tramite dello Stato Maggiore della Forza armata interessata.
Orbene, alla luce dei fatti così come descritti dallo stesso ricorrente e riportati nel rapporto disciplinare del Comandante provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, al di là del fatto che la citata circolare non si era ancora tradotta in disposizioni operative che ne chiarissero le modalità di applicazione, non può ritenersi che le condizioni dalla stessa poste si fossero avverate nella vicenda nella quale il ricorrente ha disobbedito all’ordine del Comandante provinciale dei Carabinieri di allontanarsi dalla stazione di -OMISSIS-, dando causa al procedimento disciplinare, atteso che la sua presenza presso detta stazione:
- non era stata programmata, né autorizzata dalla linea di comando, né era stata comunicata almeno venti giorni prima, essendo stata invece comunicata solo in data 11.11.OMISSIS (comunicazione alla quale, peraltro, come si è visto, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri aveva dato riscontro negando le condizioni della legittima presenza dei delegati del -OMISSIS-);
- era dichiaratamente finalizzata (non ad incontrare il personale, ma) a sorvegliare l’attività dei delegati del -OMISSIS--OMISSIS-, attività non contemplata dalla circolare;
- è avvenuta nel corso della visita dei delegati del -OMISSIS--OMISSIS-, e dunque non fuori dall’orario di servizio;
- ha obiettivamente sortito l’effetto di condizionare, ritardandolo, lo svolgimento delle autorizzate attività di rappresentanza.
Sono dunque infondate le doglianze con le quali il ricorrente sostiene che il provvedimento disciplinare sarebbe illegittimo perché finalizzato a sanzionare una condotta costituente esercizio legittimo dei diritti sindacali.
20.2. – Anche in considerazione della risposta già data del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri il 16.11.OMISSIS alla nota del -OMISSIS- del 12.11.OMISSIS, la mattina del OMISSIS.11.OMISSIS il Comandante provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, anche per il tramite del comandante della stazione, ordinò più volte all’odierno ricorrente di allontanarsi dalla stazione di -OMISSIS- al fine di permettere lo svolgimento della visita dei delegati del -OMISSIS--OMISSIS-.
Nelle determinazioni assunte dal Comandante di corpo dopo l’espressione del parere della Commissione di disciplina si legge che lo stesso mar. -OMISSIS- aveva specificato di aver effettivamente intimato all’odierno ricorrente di lasciare i locali della caserma, confermando quanto già dichiarato negli atti del procedimento penale richiamati nel verbale della Commissione di disciplina.
Sul punto appare del tutto ragionevole quanto osservato anche dalla Corte militare d’appello di Roma nella sentenza n. -OMISSIS- del 2 luglio 2024 (pagg. 32 e ss.), che evidenzia che, a dispetto delle frasi riportate nelle registrazioni dei colloqui effettuate dall’odierno ricorrente (nelle quali si sente la frase pronunciata dal col.-OMISSIS- «… io non le ordino niente …»), non può dubitarsi che al -OMISSIS-. -OMISSIS- fosse stato formalmente ordinato di allontanarsi dalla stazione, potendosi spiegare dette frasi con il tentativo del superiore gerarchico «di portare al ragionamento il sottufficiale, spiegando dapprima con garbo le ragioni dell’invito ad uscire, poi rispondendo alle varie ipotesi giuridiche dello -OMISSIS- anche sulla sua interpretazione da dare alla sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale; infine, considerata l’insistenza dello -OMISSIS-, intimando più volte al militare di uscire, senza ricevere però una risposta affermativa o un comportamento di pronta obbedienza all’ordine. Questa ricostruzione è propria di tutte le testimonianze dei presenti ai fatti (rese nell’ud. del 21.3.23). Neanche può dirsi che l’ordine non fosse chiaro, visto che – sempre leggendosi le deposizioni – tutti i presenti lo percepirono come tale: lo -OMISSIS- doveva lasciare immediatamente la caserma perché non c’era nessun motivo legittimo per permanere all’interno di essa. (…) la frase del colonnello è stata certamente pronunciata nell’intercalare dei tentativi di convincere lo -OMISSIS- e, comunque, il non aver esplicitato formalmente di aver pronunciato un ordine non leva sostanza ai fatti verificatisi e al significato reale da dare alle parole del colonnello, ben ripetute in sede dibattimentale in tutta la loro portata. Né rileva che sul finale l’esecuzione dell’ordine sia stata delegata al Mar. comandante della Stazione, non potendo certo il superiore gerarchico rendersi esecutore materiale dell’accompagnamento dello -OMISSIS- alla porta della Caserma».
21. – E non meritano accoglimento nemmeno le critiche con le quali il ricorrente ritiene che il provvedimento sanzionatorio impugnato non sarebbe adeguatamente motivato con riguardo alla condotta ritenuta rilevante dal punto di vista disciplinare.
Nel provvedimento disciplinare, richiamata la contestazione di “disobbedienza” formulata nei confronti dell’incolpato, l’irrogazione della sanzione viene motivata in ragione del rifiuto e poi della tardiva obbedienza all’ordine di abbandonare la stazione, reiteratamente impartito dal comandante della stessa e dal Comandante provinciale di -OMISSIS- successivamente intervenuto, con violazione degli artt. 713 (“violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato”) e 716, 717 e 729 (“negligenza o imprudenza o ritardo nell’esecuzione di un ordine o nell’espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte”) del d.P.R. n. 90/2010, violazioni suscettibili di determinare l’irrogazione della sanzione della consegna di rigore ai sensi dell’art. 751, co. 1, lett. a), nn. 3 e 22, del medesimo decreto.
22. – Destituita di fondamento, infine, è la critica di parte ricorrente relativa all’asserita violazione del principio di proporzionalità nella individuazione, da parte dell’Amministrazione, della sanzione applicabile.
Come si è visto, l’illecito disciplinare si è concretizzato in violazioni che sono suscettibili di determinare l’irrogazione della sanzione della consegna di rigore ai sensi dell’art. 751, co. 1, lett. a), nn. 3 e 22, del d.P.R. n. 90/2010.
Tanto premesso, in materia di sanzioni disciplinari applicate in ambito militare, l’amministrazione procedente è dotata di ampia discrezionalità nella valutazione della gravità dei fatti addebitati, valutazione che, quindi, non è sindacabile in via generale dal giudice amministrativo, a meno che la stessa non sia viziata da eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità o il travisamento dei fatti, rimanendo esclusa ogni indagine di merito (cfr. Cons. Stato, sez. II, 20 settembre 2022, n. 8109; Id., sez. IV, 10 dicembre 2020, n. 7880; T-OMISSIS- Calabria, Reggio Calabria, 22 marzo 2024, n. 2-OMISSIS-; T-OMISSIS- Lombardia, Milano, sez. III, 16 ottobre 2020, n. OMISSIS45).
Nel caso di specie, tenuto conto della rilevanza delle condotte addebitate, nei limiti di cui è ammesso il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dall’Amministrazione in sede di valutazione della gravità dei fatti e di determinazione della sanzione irrogabile, non si ravvisano profili di manifesta illogicità o irragionevolezza o sproporzionalità nel provvedimento sanzionatorio impugnato.
La censura è pertanto infondata.
23. – In conclusione, il ricorso è nel complesso infondato e deve pertanto essere respinto.
24. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, nella misura di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. OMISSIS6 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 20-OMISSIS- con l’intervento dei magistrati:
Pierpaolo Grauso, Presidente FF
Silvia De Felice, Consigliere
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Davide De Grazia Pierpaolo Grauso
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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