Tar 2026 – Il ricorrente, Sostituto Commissario della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione della Polizia Stradale di – OMISSIS –, ha impugnato il decreto con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, ai sensi dell’art. 6, comma 3, n. 1 (in relazione all’art. 4, comma 2, n. 18) e n. 4 del d.P.R. n. 737/1981, nonché la presupposta delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina.[
Con decreto del 13 giugno 2025, il Ministero dell’Interno (nella persona del Vicario del Capo della Polizia) ha disposto l’annullamento degli atti del procedimento disciplinare a decorrere dalla prima seduta del Consiglio Provinciale del 9 maggio 2025, avendo riscontrato un vizio nella composizione dell’organo collegiale, in contrasto con l’art. 16 d.P.R. n. 737/1981.[
Nonostante tale annullamento, l’Amministrazione ha poi irrogato la sanzione con decreto del 20 agosto 2025, sulla base di un procedimento viziato nella sua struttura organizzativa, dando luogo al ricorso giurisdizionale davanti al TAR Friuli Venezia Giulia, che ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati.
La disciplina normativa: art. 16 d.P.R. n. 737/1981 e composizione del Consiglio di disciplina
Il d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 regola le sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e i relativi procedimenti.[
L’art. 16 stabilisce che il Consiglio provinciale di disciplina è composto, tra gli altri, anche da:
• “due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell’incolpato, designati di volta in volta dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale
•
Questa previsione risponde a una precisa garanzia di terzietà e imparzialità dell’organo giudicante, assicurando che la componente “eletta” dai sindacati sia effettivamente rappresentativa del personale e di livello gerarchico adeguato rispetto all’incolpato
Nel caso di specie, il Consiglio di Disciplina è risultato composto in violazione di tale disposizione, poiché non erano presenti i due membri sindacali di qualifica superiore, come richiesto dall’art. 16
Il vizio di composizione e il richiamo agli artt. 149 e 112 d.P.R. n. 3/1957
Il TAR richiama il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), in particolare:
• l’art. 149, in tema di ricusazione del giudice disciplinare;
• l’art. 112, ultimo comma, in tema di incompatibilità e divieto di partecipazione a più fasi del procedimento
Secondo un principio generale dell’ordinamento, confermato dalla giurisprudenza amministrativa, nei procedimenti lato sensu giudiziari o assimilati (tra cui i procedimenti disciplinari a carico di pubblici dipendenti):
“il giudice o il funzionario che sono intervenuti in una fase precedente del procedimento non possono partecipare alle fasi successive, specie se si tratta della fase in cui deve essere deliberata la decisione sulla controversia o, nel caso dei procedimenti sanzionatori, l’applicazione di una sanzione
Nel caso esaminato, il vizio di composizione del Consiglio si riverbera sull’intera sequenza procedimentale: un organo illegittimamente composto non può validamente esercitare la funzione giudicante, e gli atti da esso adottati sono affetti da illegittimità strutturale.[
La giurisprudenza di riferimento: TAR Campania, TAR Puglia e principi consolidati
Il TAR Friuli Venezia Giulia si allinea a un orientamento consolidato, citando espressamente:
• TAR Campania – Salerno, sez. I, 3 marzo 2015, n. 469;
• TAR Puglia – Lecce, sez. II, 30 aprile 2025, n. 765;
• TAR Puglia – Lecce, sez. III, n. 537/2008
In queste pronunce è stato ribadito che:
• la violazione delle regole sulla composizione degli organi disciplinari integra un vizio insanabile, che inficia l’intero procedimento;
• il principio di imparzialità e terzietà dell’organo giudicante deve essere garantito non solo in astratto, ma anche nella concreta composizione dell’organo, pena l’illegittimità della sanzione irrogata
La sentenza del TAR FVG n. 224/2026 si inserisce in questo filone, confermando che, ove il procedimento disciplinare debba essere rinnovato a seguito di annullamento, l’organo che lo conduce deve avere composizione diversa rispetto a quello il cui atto è stato annullato, per evitare la perpetuazione del vizio di imparzialità
Profili di diritto sostanziale: la sanzione della sospensione e i presupposti disciplinari
La sanzione inflitta – sospensione dal servizio per sei mesi – rientra tra le sanzioni più gravi previste dall’art. 6, comma 3, d.P.R. n. 737/1981, applicabili in caso di violazioni disciplinari di particolare gravità, tra cui quelle richiamate dall’art. 4, comma 2, n. 18 (mancanze attinenti al rispetto dei doveri d’ufficio, alla correttezza e alla disciplina
Tuttavia, la legittimità della sanzione non dipende solo dalla sussistenza del fatto addebitato e dalla corretta qualificazione giuridica, ma anche dal rispetto delle garanzie procedimentali, tra cui:
• la regolare costituzione dell’organo giudicante;
• il rispetto del principio del contraddittorio;
• l’osservanza delle regole su ricusazione e incompatibilità
Nel caso in esame, il vizio di composizione del Consiglio di Disciplina ha reso illegittimo l’intero iter, indipendentemente dal merito dell’addebito.
La decisione del TAR: accoglimento del ricorso e annullamento dei provvedimenti
Il TAR Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), con sentenza n. 224/2026, ha:
• accolto il ricorso;
• annullato il decreto di irrogazione della sanzione disciplinare del 20 agosto 2025 e la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina presupposta;
• confermato il principio secondo cui un organo disciplinare viziato nella composizione non può validamente deliberare sanzioni, nemmeno a seguito di eventuale rinnovazione del procedimento
La pronuncia ha effetto costitutivo, eliminando gli effetti giuridici della sanzione e ripristinando la posizione giuridica del ricorrente come se la sanzione non fosse mai stata irrogata, con le conseguenze anche in termini di carriera, retribuzione e annotazioni nel fascicolo personale.
Implicazioni pratiche e profili di tutela del dipendente
La sentenza offre importanti spunti operativi:
• per i dipendenti pubblici sanzionati: la verifica della regolare composizione degli organi disciplinari costituisce un profilo di difesa essenziale, spesso decisivo;
• per l’Amministrazione: l’obbligo di prestare massima attenzione alle regole di costituzione degli organi collegiali, pena l’annullamento delle sanzioni e il possibile risarcimento del danno per illegittimo esercizio del potere disciplinare;
• per i sindacati: il ruolo attivo nella designazione dei membri dei Consigli di disciplina, come garanzia di terzietà e rappresentatività.[
In prospettiva, la pronuncia rafforza il controllo giurisdizionale sulle garanzie procedimentali nel settore disciplinare delle forze di polizia, allineandosi ai principi generali di giusto procedimento e imparzialità dell’azione amministrativa.
Nota: Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
Pubblicato il 06/06/2026
N. 00224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2025, proposto
dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS OMISSIS in Udine, via Moretti n. 2 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
del decreto n. 333/ISP/I/Sez.3/77122/8.3 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza d.d. 20.08.2025 a firma del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, notificato in data 26.08.2025, unitamente alla delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Udine d.d. 24.07.2025 e di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Sostituto Commissario della Polizia di Stato presso la Sottosezione della Polizia Stradale di -OMISSIS-, impugna il decreto, in epigrafe compiutamente indicato, con cui gli è stata inflitta la “sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei, ai sensi dell’art. 6, comma 3 n. 1 (in relazione all’art. 4, comma 2 n. 18) e n. 4 del d.P.R. n. 737/1981”, nonché la presupposta delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina.
2. Formula i seguenti motivi di diritto:
“1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 24 Cost., art. 16 d.p.r. n. 737/1981 e del richiamato art. 149 d.p.r. n. 3/1957; art. 112, ult. co. d.p.r. n. 3/1957). Violazione del principio di trasparenza amministrativa e di imparzialità, nonché del diritto di difesa”, deducendo la illegittimità dei provvedimenti impugnati in conseguenza della rivalutazione, in esito all’annullamento in autotutela degli atti del primo procedimento disciplinare, della propria condotta da parte dei medesimi soggetti (salvo i due nuovi componenti) che già si erano in precedenza pronunciati per la sua colpevolezza.
“2. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3, L. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e contraddittorietà”, deducendo l’assenza di approfondimenti istruttori ed il carente supporto motivazionale posto a base della contestata sanzione disciplinare.
“3. Violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 16 d.P.R. 737/1981 e dei principi di correttezza e imparzialità amministrativa – Condotta antisindacale e illegittima ricomposizione del Consiglio Provinciale di Disciplina”, deducendo che l’esclusione della sigla sindacale di appartenenza del ricorrente dalla composizione del Consiglio di Disciplina, con la motivazione di una asserita “rotazione tra sigle”, avrebbe configurato un comportamento antisindacale, nonché un vizio ulteriore nella formazione dell’organo disciplinare.
“4. Violazione dei principi di partecipazione e parità sindacale – Lesione del diritto di difesa”, lamentando che la predetta esclusione avrebbe inciso negativamente sul proprio diritto di difesa, non avendo potuto contare sulla presenza nel Consiglio di Disciplina di un rappresentante della propria sigla sindacale, come da prassi consolidata.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in resistenza.
4. In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha prodotto memoria difensiva con cui ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
5. All’udienza pubblica del 6.5.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato, per le ragioni che saranno di seguito esposte.
7. Pregiudiziale ed assorbente risulta la censura contenuta nel primo motivo, con cui parte ricorrente lamenta il fatto che i medesimi soggetti che, in sede di espletamento del primo procedimento disciplinare, successivamente annullato dall’Amministrazione in autotutela, si erano pronunciati nel senso della sua colpevolezza, si siano nuovamente pronunciati in esito al rinnovato procedimento, confermando la sanzione della sospensione per la medesima durata massima di mesi sei.
8. Va premesso che il ricorrente era stato sottoposto ad un procedimento penale, definito con una sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato per buon esito della messa alla prova.
8.1 Conclusa la vicenda penale, nei confronti del ricorrente veniva avviato un procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 737/1981, con contestazione notificata il 10.2.2025.
8.2 All’esito della riunione del 19.5.2025, il Consiglio Provinciale di Disciplina di Udine deliberava di proporre ai sensi degli artt. 20 e 21 del richiamato d.P.R. 737/1981 l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione nella misura di mesi sei.
8.3 A tale deliberazione faceva seguito la trasmissione della medesima al Ministero dell’Interno da parte della Questura di Udine il 28.5.2025 per le definitive determinazioni del Capo della Polizia.
8.4 Il 13.6.2025 il Ministero dell’Interno, nella persona del Vicario del Capo della Polizia, emetteva un decreto di annullamento degli atti del procedimento disciplinare a partire dalla prima seduta del Consiglio Provinciale del 9.5.2025, essendo risulta viziata la composizione di detto organo, per contrasto con il disposto di cui all’art. 16 d.P.R. 737/1981 secondo cui devono farvi parte anche “due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell’incolpato, designati di volta in volta dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale”.
8.5 In esito alla riunione del nuovo Consiglio Provinciale di Disciplina, composto dagli stessi membri che già avevano in precedenza deliberato, salvo i due nuovi componenti nominati in ossequio al predetto art. 16, veniva deliberata il 24.7.2025 a maggioranza l’irrogazione della medesima sanzione disciplinare.
Veniva indicato addirittura che detta delibera risulta adottata “All’esito della seconda seduta, in data 19 maggio 2025”, che si era svolta innanzi al Consiglio di disciplina nella prima composizione (nel corso della quale peraltro il ricorrente era stato sentito a sua difesa), dimostrando così che si era trattato di un mero “copia-incolla”.
9. Risulta pertanto che nel caso di specie il Consiglio di Disciplina è incorso nella violazione degli artt. 149 del d.P.R. n. 3/1957 (richiamato dall’art. 16 d.P.R. n. 737/1981) e 112 ultimo comma del medesimo d.P.R., così come interpretati dalla costante giurisprudenza (cfr. per vicende del tutto sovrapponibili, Tar Campania – Salerno sez I 3.3.2015 n. 469; Tar Puglia – Lecce sez. II 30.4.2025 n. 765; id sez III n. 537/2008) e che tale vizio ha comportato poi la illegittimità del decreto di irrogazione della sanzione disciplinare dd 20.8.2025.
9.1 Va infatti evidenziato che in base ad un principio generale dell’ordinamento, in tutti i procedimenti lato sensu giudiziari o assimilati, tra i quali il procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti, salvo espresse eccezioni, il giudice o il funzionario che sono intervenuti in una fase precedente del procedimento non possono partecipare alle fasi successive, specie se si tratta della fase in cui deve essere deliberata la decisione sulla controversia o, nel caso dei procedimenti sanzionatori, l’applicazione di una sanzione.
La preclusione a far parte dell’organo di disciplina non riguarda pertanto, come controdedotto dalla difesa erariale, solamente i soggetti espressamente citati nell’art. 149 del T.U. n. 3/1957, ma tutti i funzionari che hanno preso parte alle fasi pregresse del procedimento, per la necessaria garanzia di terzietà del giudicante rispetto ai fatti.
Un tanto risponde infatti all’esigenza di “evitare che ‘l’accusato’ venga giudicato da un soggetto che, per avere partecipato a fasi pregresse del procedimento (ivi inclusa la fase di irrogazione della sanzione, laddove si tratti della rinnovazione del procedimento), sia già in qualche modo condizionato dalla conoscenza dei fatti e dalle convinzioni eventualmente già maturate” potendo altresì richiamarsi sul punto “l’autorevole pronuncia della Corte costituzionale n. 262 del 2003, recante l’annullamento di norme che consentivano in sostanza che uno stesso soggetto si pronunciasse di nuovo nell’ambito del medesimo procedimento disciplinare” con la precisazione che “la rinnovazione del procedimento mediante il Consiglio Provinciale di Disciplina nella medesima composizione contrasta anche con l’art. 6 della Convenzione EDU ovvero con il diritto ad processo equo, ritenuto applicabile anche ai provvedimenti sanzionatori di natura afflittiva (sentenze 4 marzo 2014, ric. N. 18640/10 Grande Stevens e altri c. Italia; 29 ottobre 2013, ric. N. 17475/2009 Varvara c. Italia; 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia) con particolare riferimento – per quel che qui rileva – ai procedimenti preordinati all’applicazione di sanzioni con valenza disciplinare, attestante la natura punitiva (sent. 28 giugno 1978, ric. N. 6232/73 Konig c. Repubblica Federale tedesca; 26 settembre 1995 ric. n. 18160/91 Diennet c. Francia) se lesivi di un diritto ‘civile’ della parte ricorrente, quale la sospensione o la cessazione dell’attività professionale” (in tal senso, cfr. la giurisprudenza sopra citata).
10. Alla luce delle superiori considerazioni, il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e va accolto, mentre gli ulteriori motivi possono essere assorbiti.
Da ciò consegue l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso.
11. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudia Micelli Carlo Modica de Mohac di Grisi'
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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