Tar 2026 - Il presente ricorso proposto dal Commissario Capo della Polizia di Stato -OMISSIS- concerne l’impugnazione di un provvedimento di diniego della richiesta di collocamento in posizione di fuori ruolo per il periodo compreso tra il 16 luglio 2025 e il 15 luglio 2030, finalizzato a consentire al ricorrente di assumere un incarico presso l’Agenzia FRONTEX. La questione principale riguarda la legittimità di tale diniego, fondato dall’amministrazione sulla presunta mancanza di un interesse specifico e concreto dell’amministrazione stessa ad autorizzare il collocamento in fuori ruolo del funzionario.
**Fattispecie e quadro normativo di riferimento**
Il ricorrente, in qualità di Commissario Capo della Polizia di Stato, ha più volte usufruito della possibilità di collocamento fuori ruolo, ex art. 1 della legge n. 1114/1962, per svolgere incarichi presso organizzazioni europee ed internazionali, tra cui FRONTEX. Tale disciplina consente ai funzionari di pubblica amministrazione di essere distaccati temporaneamente presso enti esterni, mantenendo il rapporto con l’amministrazione di appartenenza, purché sussistano specifici motivi di interesse pubblico.
Il procedimento di richiesta di collocamento in fuori ruolo, e la relativa autorizzazione, rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione, che deve comunque rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e motivazione, sanciti dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 3 della legge n. 241/1990.
**Valutazione della legittimità del provvedimento di diniego**
Il motivo di ricorso principale riguarda la carenza di motivazione adeguata e la violazione dei principi di logicità e trasparenza nella valutazione del requisito dell’interesse pubblico. La motivazione contenuta nel provvedimento di diniego, secondo il ricorrente, si limita ad affermazioni generiche e apparenti, senza analizzare specificamente la posizione del funzionario e senza individuare le ragioni per le quali l’interesse pubblico avrebbe dovuto essere ritenuto insussistente.
In diritto, la giurisprudenza amministrativa richiede che i provvedimenti di diniego di autorizzazioni di fuori ruolo siano motivati in modo specifico ed esaustivo, evidenziando le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla scelta dell’amministrazione, affinché il destinatario possa esercitare il diritto di difesa e il controllo sull’operato pubblico (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 16 dicembre 2019, n. 14491).
Inoltre, la posizione del ricorrente, già collocato in fuori ruolo e incaricato presso FRONTEX, rappresenta un elemento che potrebbe costituire interesse pubblico, anche sotto il profilo della valorizzazione delle competenze del personale di polizia e del contributo italiano alle politiche europee di gestione dei confini, in linea con il Regolamento (UE) 2019/1896. Qualora l’amministrazione abbia omesso di valutare tale interesse o abbia effettuato una valutazione superficiale, si porrebbe un vizio di sviamento e di eccesso di potere per illogicità.
Il secondo motivo di illegittimità riguarda la presunta violazione del Regolamento UE 2019/1896, che disciplina le attività delle guardie di frontiera europee, e l’impegno internazionale assunto dall’Italia nel contribuire alla capacità operativa di FRONTEX. La mancata considerazione di tale contesto potrebbe configurare un eccesso di potere per illogicità, considerando che il collocamento in fuori ruolo potrebbe concorrere a realizzare gli obiettivi di solidarietà e cooperazione europea in materia di gestione delle frontiere esterne.
**Conclusioni**
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento di diniego appare illegittimo sotto diversi profili: mancata motivazione specifica e sufficiente, violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, e potenziale sviamento dal potere discrezionale, in quanto non adeguatamente motivato e fondato su valutazioni generiche. La presenza di elementi che indicano un interesse pubblico alla permanenza del ricorrente in posizione di fuori ruolo presso FRONTEX rafforza la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.

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