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09 settembre 2026

Tar 2026 - Il presente pronuncio analizza la domanda proposta nel ricorso TAR 2026, riguardante la richiesta di riconoscimento dei diritti contributivi e pensionistici della ricorrente presso l’INPS, in relazione al periodo di lavoro svolto sia in ambito nazionale che internazionale, e la richiesta di tutela in ordine alla continuità e corretta gestione dei versamenti contributivi, nonché alla non restituzione degli importi versati.

 

 

 

Tar 2026 - Il presente pronuncio analizza la domanda proposta nel ricorso TAR 2026, riguardante la richiesta di riconoscimento dei diritti contributivi e pensionistici della ricorrente presso l’INPS, in relazione al periodo di lavoro svolto sia in ambito nazionale che internazionale, e la richiesta di tutela in ordine alla continuità e corretta gestione dei versamenti contributivi, nonché alla non restituzione degli importi versati.
 
**1. Soggetti coinvolti e qualità delle parti**
 
Il ricorso vede coinvolti:
 
- **Ministero dell’Interno**, quale parte resistente, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, che ha il compito di difendere gli interessi pubblici dello Stato in materia di funzionamento delle pubbliche amministrazioni e delle relative posizioni previdenziali del personale appartenente alle forze di polizia e altre istituzioni pubbliche.
 
- **INPS**, quale ente previdenziale competente per la gestione dei contributi e delle prestazioni pensionistiche, rappresentato dall’avvocato Flavia Incletolli. La posizione della ricorrente concerne la sua qualità di lavoratrice collocata in posizione fuori ruolo presso le Istituzioni dell’Unione Europea, con conseguente complessità circa l’applicabilità delle norme nazionali e internazionali in materia contributiva e pensionistica.
 
**2. Oggetto della controversia**
 
L’oggetto del ricorso si articola su due piani principali:
 
- **Accertamento del diritto della ricorrente** ad ottenere il riconoscimento dei diritti contributivi e pensionistici presso l’INPS, in relazione al periodo lavorativo svolto sia in Italia (dal 1995) sia presso le Istituzioni dell’UE (dal 2003), considerando la posizione di fuori ruolo presso la Questura di OMISSIS e successivamente presso la Commissione Europea.
 
- **Obbligo delle parti resistenti** di non interrompere o rifiutare il versamento degli importi contributivi e pensionistici già effettuati dalla ricorrente, e di non restituirli, preservando così la posizione previdenziale della stessa.
 
In via subordinata, si chiede inoltre la **restituzione degli importi versati** senza applicazione della prescrizione decennale, nel caso in cui si ritenga che l’azione sia soggetta a termini di prescrizione più breve o che siano stati operati atti interruttivi, e/o l’**annullamento o disapplicazione** di eventuali atti amministrativi o normativi che si oppongano a tali diritti.
 
**3. Profilo normativo e giurisprudenziale**
 
L’analisi deve considerare le seguenti fonti di diritto:
 
- **Normativa nazionale** in materia di tutela dei diritti contributivi e pensionistici dei lavoratori pubblici, con particolare attenzione alle disposizioni riguardanti le posizioni di fuori ruolo e le modalità di calcolo e accredito dei periodi contributivi.
 
- **Normativa europea** e i regolamenti dell’Unione Europea che disciplinano la mobilità del personale tra Stati membri e le relative compatibilità tra sistemi previdenziali, quali il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il Regolamento (CE) n. 987/2009, che prevedono la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori mobili.
 
- **Principi di diritto internazionale privato** e di coordinamento tra sistemi previdenziali, che sono fondamentali per stabilire se e in che misura le contribuzioni versate presso enti di Stati membri dell’UE siano riconosciute e trasferibili ai fini pensionistici nazionali.
 
La giurisprudenza del TAR e della Corte di Cassazione ha più volte affermato che i diritti contributivi e pensionistici devono essere riconosciuti e tutelati in modo uniforme, anche in presenza di situazioni di mobilità internazionale, purché siano rispettate le norme di coordinamento e le disposizioni di legge applicabili.
 
**4. Analisi della posizione della ricorrente**
 
La posizione della ricorrente, che si colloca in una posizione di fuori ruolo presso le Istituzioni dell’UE, comporta una serie di problematiche:
 
- La possibilità di riconoscimento dei periodi di contribuzione maturati presso le istituzioni europee ai fini della pensione italiana, in virtù del principio di totalizzazione e di riconoscimento reciproco tra sistemi previdenziali.
 
- La corretta applicazione delle norme di legge nazionali e internazionali, in particolare per quanto concerne la compatibilità tra il sistema previdenziale italiano e quello dell’UE.
 
- La tutela dei versamenti già effettuati, contro eventuali pratiche di rifiuto, interruzione o restituzione degli importi, che potrebbero pregiudicare i diritti acquisiti dalla ricorrente.
 
**5. Questioni giuridiche rilevanti**
 
Le questioni principali riguardano:
 
- La legittimità dell’operato dell’INPS nel rifiutare o sospendere il riconoscimento dei contributi e dei periodi di contribuzione maturati all’estero, e la possibilità di ottenere l’accertamento giudiziale del diritto a tali riconoscimenti.
 
- La possibilità di considerare validi e utili ai fini pensionistici i periodi di contribuzione maturati presso le istituzioni europee, alla luce delle norme di coordinamento UE e delle disposizioni nazionali.
 
- La eventuale applicabilità di norme sulla prescrizione decennale per la richiesta di restituzione di somme versate, considerando che tali contributi costituiscono una posizione giuridica di interesse legittimo e che la tutela dei diritti previdenziali ha carattere di tutela di interessi di carattere personalissimo e patrimoniale.
 
**6. Conclusioni e orientamenti**
 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che:
 
- La ricorrente possa legittimamente chiedere il riconoscimento dei periodi di contribuzione maturati presso le istituzioni dell’UE, ai fini del trattamento pensionistico, valorizzando i principi di tutela della mobilità e della parità di trattamento previsti sia dal diritto nazionale che da quello europeo.
 
- L’INPS, qualora abbia agito in modo da interrompere o negare il riconoscimento di tali periodi, può essere soggetto a condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre che alla non restituzione delle somme versate.
 
- La richiesta di pagamento di somme già versate, anche senza applicazione di prescrizione decennale, può trovare fondamento nel principio di tutela delle posizioni acquisite, purché si dimostri la natura contributiva di tali versamenti e il loro diritto al mantenimento.
 
- In ogni caso, eventuali atti amministrativi impeditivi o disattenti ai diritti della ricorrente devono essere disapplicati o annullati, ove emergano elementi di illegittimità.
 
 
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
 

 

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