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06 settembre 2026

Il principio enunciato nella sentenza della Cassazione n. 24768/2026 si inserisce nel più ampio quadro della responsabilità civile per danni derivanti da cose in custodia, e in particolare si applica alle perdite della rete idrica. La pronuncia chiarisce che, ai fini della responsabilità, non è necessario che il soggetto responsabile abbia un rapporto contrattuale con il soggetto danneggiato o un titolo giuridico specifico sul bene, ma è sufficiente che possieda effettivamente poteri di controllo e gestione sulla cosa stessa.

 

 

 

Il principio enunciato nella sentenza della Cassazione n. 24768/2026 si inserisce nel più ampio quadro della responsabilità civile per danni derivanti da cose in custodia, e in particolare si applica alle perdite della rete idrica. La pronuncia chiarisce che, ai fini della responsabilità, non è necessario che il soggetto responsabile abbia un rapporto contrattuale con il soggetto danneggiato o un titolo giuridico specifico sul bene, ma è sufficiente che possieda effettivamente poteri di controllo e gestione sulla cosa stessa.

In particolare, la Cassazione sottolinea che sia il Comune proprietario sia il gestore della rete idrica possono essere ritenuti responsabili per i danni causati da perdite sulla rete, qualora entrambi conservino poteri di custodia e controllo. Ciò significa che, anche in assenza di un rapporto contrattuale diretto tra il soggetto danneggiato e uno dei responsabili, si può configurare una responsabilità oggettiva qualora si dimostri che i soggetti in questione avevano la disponibilità e la possibilità di intervento sulla rete, e quindi di prevenire o mitigare il danno.

La ratio di questa pronuncia si fonda sul principio che la responsabilità per cose in custodia si fonda sul potere di controllo effettivo, e non esclusivamente sul possesso formale o sul rapporto contrattuale. La presenza di poteri di gestione e di controllo implica, infatti, l’onere di vigilare e di intervenire per evitare danni, e la loro mancata adempienza può comportare la responsabilità del soggetto in questione, anche in assenza di un rapporto diretto con il soggetto danneggiato.

In conclusione, questa decisione rafforza il concetto che la responsabilità per danni causati da cose in custodia si estende anche a soggetti pubblici o privati che, pur non essendo proprietari o titolari di un rapporto diretto con il danneggiato, abbiano comunque il controllo effettivo sulla cosa, e quindi l’obbligo di vigilare e di intervenire per prevenirne i rischi.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. 

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