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28 agosto 2026

Tar 2026 - tutela dei minori online e sulla verifica dell'età, con riferimento al recente pronunciamento del Tar del Lazio in merito al blocco del sito "Escort Advisor" gestito da una società svizzera.

 

 

 

 

Tar 2026 - tutela dei minori online e sulla verifica dell'età, con riferimento al recente pronunciamento del Tar del Lazio in merito al blocco del sito "Escort Advisor" gestito da una società svizzera.

Il caso in esame riguarda il provvedimento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), adottato nel contesto del cosiddetto "Decreto Caivano", che ha disposto il blocco dell'accesso al suddetto sito web per gli utenti italiani. La decisione del Tar si inserisce in un contesto normativo volto a contrastare la diffusione di contenuti pornografici e a tutela dei minori online, prevedendo obblighi di verifica dell'età e misure di interdizione per contenuti dannosi.

Il provvedimento dell'AGCOM si basa sulla considerazione che, ai fini della disciplina applicabile, è sufficiente che i contenuti siano resi disponibili al pubblico italiano, senza che sia necessario che gli operatori abbiano stabile organizzazione nel territorio nazionale o in altri Stati membri dell'UE. Questa impostazione si fonda sull'articolata normativa italiana ed europea riguardante la responsabilità e il controllo dei contenuti online, nonché sulla tutela della minorezza e dell'integrità psicofisica dei soggetti vulnerabili.

Uno degli aspetti centrali del provvedimento riguarda l'obbligo per i gestori di implementare sistemi di verifica dell'età, al fine di prevenire l'accesso di minori a contenuti pornografici. La società svizzera, gestore del sito, è stata contestata per aver omesso di adottare tali sistemi, nonostante le diffide di AGCOM e il termine entro cui adeguarsi alle prescrizioni normative. La mancata ottemperanza ha costituito uno dei motivi alla base del blocco imposto.

Dal punto di vista giuridico, il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata dalla società svizzera, ritenendo che i presupposti per la tutela cautelare non fossero presenti. In particolare, ha evidenziato che:

- La semplice disponibilità di contenuti pornografici sul sito, accessibili dall'Italia, integra una violazione delle norme di tutela minorile, indipendentemente dalla presenza o meno di stabilimenti nel territorio nazionale o UE.
- Il principio del paese di origine, invocato dalla società ricorrente, non può essere applicato poiché il sito si trova in un paese extra-UE e i contenuti sono accessibili dall’Italia, con tutte le conseguenze di legge del caso.
- È stato accertato che il sito conteneva effettivamente contenuti di carattere pornografico, il che rafforza l’interesse pubblico alla tutela dei minori contro l’accesso a tali materiali.
- La tutela dell’integrità psicofisica dei minori prevale sugli interessi economici della società ricorrente, e il blocco DNS può essere reversibile qualora la società adotti le misure tecniche richieste.

Il provvedimento di blocco, pertanto, si configura come misura di tutela della collettività e dei soggetti vulnerabili, in linea con le finalità del quadro normativo vigente. La decisione del Tar evidenzia anche l’importanza delle misure tecniche di verifica dell’età, che costituiscono un elemento fondamentale per prevenire l’accesso ai contenuti illegali da parte dei minori.

In conclusione, questo caso sottolinea come le autorità italiane abbiano il potere e il dovere di intervenire anche nei territori extra-UE per garantire la protezione dei minori online, adottando strumenti di blocco e verifica efficaci. La sentenza del Tar del Lazio rappresenta un importante precedente in materia di tutela dei minori e di responsabilità dei gestori di piattaforme digitali, ribadendo che la protezione dei soggetti vulnerabili prevale sugli interessi economici delle società coinvolte.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.




Pubblicato il 28/08/2026
N. 04728/2026 REG.PROV.CAU.
N. 07109/2026 REG.RIC.           
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7109 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da


OMISSIS  , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS          , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Garante per la Protezione dei Dati personali, Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensiva.
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio n. 05/Ageverification/AM (Determina n. 11/25/SG), notificata l’11 giugno 2026, con cui AGCOM ha contestato alla ricorrente la violazione dell’art. 13-bis, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 123/2023 e l’ha diffidata ad adeguarsi entro venti giorni, prospettando il blocco del sito e la sanzione pecuniaria;
b) della «Lista AGCOM dei soggetti ex art. 13-bis del Decreto Caivano e delibera n. 96/25/CONS», nella versione denominata «…14.05.2026», pubblicata sulla pagina www.agcom.it/provvedimenti/comunicazione-31-ottobre-2025, nella parte in cui include la ricorrente (voce n. 59 – «Escort-Advisor», www.escort-advisor.com – OMISSIS SA);
c) della delibera AGCOM n. 96/25/CONS dell’8 aprile 2025 e dei suoi allegati, in particolare dell’Allegato A, per quanto di ragione e nella parte in cui sono applicati alla ricorrente, quale operatore stabilito fuori dell’Unione europea;
d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS Sa il 7/8/2026:
Motivi aggiunti con istanza cautelare
- della delibera AGCOM n. 171/26/CONS del 7 luglio 2026, notificata il 21 luglio 2026, recante «Provvedimento ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 5, del d.l. n. 123/2023», con cui l’Autorità ha accertato l’inottemperanza della ricorrente alla diffida e ha ordinato ai prestatori di servizi di mere conduit operanti in Italia la disabilitazione dell’accesso al sito www.escort-advisor.com mediante blocco del DNS, con reindirizzamento alla pagina di cui all’Allegato A, entro due giorni dalla notifica e fino al ripristino; del relativo Allegato A; dei verbali di monitoraggio del 1° e del 2 luglio 2026 e di ogni altro atto istruttorio richiamato in delibera, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie Nelle Comunicazioni – Roma;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2026 il dott. Giuseppe Grauso;


Ritenuta l’istanza cautelare, ad una prima analisi propria della fase cautelare, priva di fumus in quanto:
- ai fini della applicazione della disciplina di cui all’art. 13-bis, D.L. 123/2023 è sufficiente che i contenuti siano resi disponibili al pubblico italiano e non è necessario che gli operatori siano stabiliti nel territorio nazionale o in altro paese UE;
- non può applicarsi alla società ricorrente il principio del paese di origine né le ulteriori tutele invocate proprie della normativa eurounitaria, essendo la stessa stabilita in un paese extra-UE;
- è incontestabile la presenza di contenuti di carattere pornografico nel sito web della ricorrente, come accertato dall’Autorità nel corso della propria attività istruttoria;
Ritenuto insussistente anche il profilo del periculum avuto riguardo:
- alla prevalenza dell’interesse alla tutela dell’integrità psicofisica dei minori dall’accesso a contenuti pornografici rispetto agli interessi economici della ricorrente;
- al carattere reversibile del blocco DNS ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del D.L. 123/2023, il quale cessa automaticamente con l’adeguamento alle prescrizioni tecniche della delibera 96/25/CONS;
Ritenuto pertanto di dover respingere l’istanza cautelare e di disporre la compensazione delle spese della presente fase processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Giuseppe Grauso        Francesco Mele
         
         
         
IL SEGRETARIO

 

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