CGUE 2026 - La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 21 maggio 2026, relativa alla causa C-717/24, si configura come un importante precedente in materia di sicurezza sociale, in particolare per quanto concerne il principio di totalizzazione dei periodi assicurativi tra gli Stati membri dell’UE. La decisione riguarda la tutela dei diritti pensionistici di un cittadino slovacco, che ha svolto l’attività di minatore in una miniera sotterranea situata a Karviná, Repubblica Ceca, dal 1° luglio 1976 al 31 agosto 1995.
La Corte ha stabilito che gli Stati membri devono tener conto, nel calcolo della pensione di vecchiaia, dei vantaggi specifici connessi all’esercizio di determinate attività in altri Stati membri. Questo principio deriva dal contesto di armonizzazione delle normative di sicurezza sociale nell’UE, volto a garantire che i cittadini che hanno esercitato attività lavorative in più Stati siano tutelati in modo equo e completo, evitando che le differenze di normativa tra Stati possano pregiudicare i diritti pensionistici.
In particolare, la sentenza sottolinea come la totalizzazione dei periodi assicurativi rappresenti uno strumento fondamentale per assicurare un calcolo equo delle pensioni, soprattutto in presenza di attività svolte in contesti lavorativi gravosi o con caratteristiche particolari, come quello dei minatori di miniere sotterranee. La Corte ha ribadito che tale totalizzazione deve includere non solo i periodi di assicurazione, ma anche i benefici specifici connessi all’attività svolta, quali possono essere premi di anzianità, indennità di rischio o altri vantaggi connessi all’esercizio di lavori particolarmente gravosi o rischiosi.
L’effetto pratico di questa decisione è che gli Stati membri devono adottare procedure e normative che riconoscano e valorizzino tali vantaggi, promuovendo un approccio più uniforme e giusto al calcolo delle pensioni di vecchiaia per i cittadini che hanno lavorato in più di uno Stato UE. Ciò comporta, tra l’altro, l’adeguamento delle normative nazionali di sicurezza sociale e la possibilità di una maggiore cooperazione tra le istituzioni previdenziali.
In conclusione, questa sentenza rafforza il principio di solidarietà e di tutela dei diritti dei lavoratori transfrontalieri, sottolineando l’importanza di un sistema di sicurezza sociale europeo che tenga conto delle specificità delle attività svolte, garantendo così una maggiore equità nel trattamento pensionistico.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
DEAN SPIELMANN
presentate il 18 dicembre 2025 ( 1 )
Causa C‑717/24
BD
contro
Sociálna poisťovňa, ústredie
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca)]
«Rinvio pregiudiziale – Regimi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Pensione di vecchiaia – Presupposti per la concessione – Norme specifiche di totalizzazione dei periodi – Articolo 51, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede un trattamento più favorevole per taluni gruppi di persone che svolgono attività lavorative specifiche»
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca) nell’ambito di una controversia tra BD, ricorrente nel procedimento principale, e la Sociálna poisťovňa, ústredie (Cassa di previdenza sociale, amministrazione centrale, Slovacchia; in prosieguo: la «cassa di previdenza sociale slovacca»), in merito al diniego opposto da quest’ultima alla domanda di BD di beneficiare di una pensione di vecchiaia, per la sua attività di minatore sotterraneo, a partire dall’età di 55 anni.
2.
La presente causa offre quindi alla Corte l’occasione, per la prima volta, di interpretare l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 ( 2 ), relativo alla totalizzazione dei periodi per la determinazione del diritto alla pensione di vecchiaia nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro, senza prevedere un regime speciale distinto dal regime generale di previdenza sociale, riserva tuttavia l’applicazione di norme specifiche a talune attività o a talune occupazioni.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3.
L’articolo 48 TFUE enuncia che «[i]l Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
a)
il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;
(...)».
4.
Secondo il considerando 1 del regolamento n. 883/2004:
«Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s’iscrivono nell’ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d’occupazione».
5.
Il considerando 13 di tale regolamento così recita:
«Le norme di coordinamento devono garantire alle persone che si spostano all’interno della Comunità, nonché ai loro aventi diritto e ai superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso d’acquisizione».
6.
Il considerando 45 di detto regolamento indica che lo scopo dell’azione proposta è l’adozione di misure di coordinamento atte a garantire l’effettivo esercizio della libera circolazione delle persone.
7.
L’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Totalizzazione dei periodi», è redatto come segue:
«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:
–
l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,
(...)
al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica».
8.
L’articolo 51 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi», al paragrafo 1 così dispone:
«Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un’occupazione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l’istituzione competente di detto Stato membro tiene conto dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri soltanto se sono maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma.
Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l’interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell’erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l’interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi».
Diritto cecoslovacco
9.
L’articolo 1 dello zákon č. 100/1988 ZB., o sociálnom zabezpečení (legge n. 100/1988 sulla previdenza sociale), del 16 giugno 1988 (in prosieguo: la «legge n. 100/1988»), intitolato «Principi fondamentali», prevedeva, nella versione applicabile tra il 1o ottobre 1988 e il 31 maggio 1992, quanto segue:
«(...)
2) Il diritto alla previdenza sociale previsto dalla presente legge è garantito a tutti i cittadini. Le prestazioni e i servizi di previdenza sociale sono assicurati dallo Stato.
(...)
4) L’importo delle prestazioni pensionistiche dipende anzitutto dal merito d’impiego, ossia dalla durata del periodo di occupazione (...) e dalla categoria di lavoro».
10.
L’articolo 14 della legge n. 100/1988 era così formulato:
«1) Ai fini pensionistici, gli impieghi sono classificati, a seconda del tipo di lavoro svolto, in tre categorie di lavoro.
2) Sono classificati nella categoria I gli impieghi che richiedono lo svolgimento, in modo continuativo nel corso di un mese civile, di attività lavorative essenzialmente rischiose che comportano danni frequenti e permanenti alla salute dei lavoratori a causa dell’esposizione ad agenti fisici e chimici nocivi, vale a dire
a)
gli impieghi nell’industria estrattiva con la postazione di lavoro fissa nel sottosuolo in miniere profonde,
b)
gli altri impieghi nel settore minerario svolti nel sottosuolo in miniere profonde, (...)
(...)
4) Rientrano nella categoria di lavoro III gli impieghi che non sono inclusi nelle categorie I o II».
11.
Ai sensi dell’articolo 21 di detta legge, intitolato «Condizioni di accesso alla pensione di vecchiaia»:
«1) Un cittadino ha diritto a una pensione di vecchiaia se ha svolto almeno [25] anni di attività lavorativa e ha raggiunto almeno l’età di:
a)
55 anni, a condizione di aver svolto per almeno quindici anni un’attività lavorativa di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a) (...),
(...)».
12.
La legge n. 100/1988 è stata modificata dallo zákon č. 235/1992 Zb. o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení (legge n. 235/1992 sulla soppressione delle categorie di lavoro e su alcune altre modifiche relative alla previdenza sociale), del 28 aprile 1992 (in prosieguo: la «legge n. 235/1992»), entrata in vigore il 1o giugno 1992.
13.
L’articolo 14, paragrafo 1, della legge n. 100/1988, nella versione risultante dalla legge n. 235/1992, così disponeva:
«1) Ai fini pensionistici, gli impieghi sono classificati, fino al 31 dicembre 1992, in tre categorie di lavoro, a seconda del tipo di lavoro svolto. Gli impieghi delle categorie di lavoro I e II figurano negli elenchi settoriali degli impieghi classificati nelle categorie di lavoro I e II pubblicati anteriormente al 1o giugno 1992; rientrano nella categoria di lavoro III gli impieghi che non sono inclusi nelle categorie I o II».
14.
Ai sensi dell’articolo 15 di tale legge:
«Ai fini pensionistici, le attività lavorative svolte dopo il 31 dicembre 1992 sono considerate come impieghi di categoria di lavoro III».
15.
Ai sensi dell’articolo 175 della medesima legge:
«I diritti derivanti dalla classificazione di un impiego nelle categorie di lavoro I e II o di un servizio nelle categorie di funzioni I e II sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2016».
Diritto slovacco
16.
L’articolo 65 dello zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (legge n. 461/2003 sull’assicurazione sociale), del 30 ottobre 2003 (in prosieguo: la «legge n. 461/2003»), è così formulato:
«1) L’assicurato ha diritto ad una pensione di vecchiaia se ha versato contributi per la pensione per almeno 15 anni e ha raggiunto l’età pensionabile.
2) L’età pensionabile dell’assicurato è determinata conformemente all’allegato 3a, se non diversamente stabilito dalla presente legge all’articolo 274 (...)».
17.
Ai sensi dell’articolo 274 di tale legge:
«1) I diritti derivanti dalla classificazione degli impieghi nelle categorie I e II restano immutati.
(...)».
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
18.
La federazione cecoslovacca è stata sciolta il 31 dicembre 1992, dando origine a due Stati distinti. In precedenza, nella legislazione della federazione cecoslovacca, le diverse professioni erano classificate in tre categorie, a seconda del loro livello di rischio. Il lavoro di minatore era classificato nella categoria I e i minatori avevano quindi diritto ad una pensione di vecchiaia a partire dall’età di 55 anni, a condizione di aver lavorato per 25 anni, di cui 15 nel sottosuolo in una miniera profonda. Nel 1992 la legge n. 100/1988 è stata modificata dalla legge n. 235/1992, in base alla quale le suddette categorie dovevano cessare di esistere al 31 dicembre 1992, data a partire dalla quale tutti i lavoratori subordinati sarebbero stati classificati nella categoria III. Ciò valeva solo per le attività lavorative svolte dopo il 31 dicembre 1992, mentre i diritti derivanti dallo svolgimento di un’attività rientrante nella categoria I o II prima di tale data venivano mantenuti fino al 31 dicembre 2016.
19.
Il 31 dicembre 1992, nella Repubblica ceca, è entrata in vigore la legge federale recante soppressione delle categorie di lavoro. Per contro, nel territorio della Slovacchia, l’applicazione di tale legge è stata più volte differita e la classificazione dei lavori è stata soppressa solo il 31 dicembre 1999.
20.
Il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino slovacco che ha lavorato dal 1o luglio 1976 al 31 agosto 1995 come minatore in una miniera sotterranea situata a Karviná, nel territorio dell’attuale Repubblica ceca. Successivamente, ha svolto diversi altri lavori nella Repubblica ceca e poi in Slovacchia.
21.
Nel 2013 il ricorrente nel procedimento principale, all’età di 55 anni, ha chiesto la liquidazione della sua pensione di vecchiaia in Slovacchia. La cassa di previdenza sociale slovacca ha respinto la sua domanda con la motivazione che egli non aveva raggiunto l’età per beneficiarne, ossia 62 anni. All’interessato è stato infine riconosciuto il diritto al beneficio di una pensione di vecchiaia a partire dall’ottobre 2020, data in cui egli ha raggiunto l’età di 62 anni e 8 mesi, ma le autorità slovacche hanno mantenuto la loro posizione secondo cui egli non poteva beneficiare della pensione di vecchiaia concessa a condizioni più favorevoli alle persone che avevano lavorato come minatore sotterraneo per un periodo di 15 anni.
22.
La cassa di previdenza sociale slovacca ha ritenuto che, dal momento che il ricorrente aveva svolto la sua attività di minatore sotterraneo nel territorio dell’attuale Repubblica ceca, aveva diritto al beneficio della pensione di vecchiaia a partire dall’età di 55 anni solo se dimostrava di aver svolto per 15 anni un’attività lavorativa rientrante nella categoria I in base alla legislazione di tale Stato membro. Orbene, il 31 dicembre 1992, data in cui è entrata in vigore la soppressione delle categorie lavorative nella Repubblica ceca, l’interessato, secondo la cassa di previdenza sociale slovacca, aveva lavorato in qualità di minatore solo per 14 anni e 63 giorni.
23.
Ne è seguito un contenzioso al riguardo, nell’ambito del quale il ricorrente ha sostenuto che, per stabilire se la condizione dell’attività di durata pari a 15 anni fosse soddisfatta, la cassa di previdenza sociale slovacca era tenuta a prendere in considerazione, quale periodo di attività in un lavoro di categoria I, il periodo dal 1o gennaio 1993 al 31 agosto 1995, durante il quale egli aveva continuato a lavorare come minatore sotterraneo nella Repubblica ceca, anche se le categorie lavorative erano state soppresse in tale Stato membro il 31 dicembre 1992.
24.
Adito in sede di impugnazione dal ricorrente, il Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca), interrogandosi sull’interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, relativo alla totalizzazione dei periodi per il calcolo della pensione di vecchiaia quando si tratta di un regime speciale o dell’applicazione di norme proprie di talune attività, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento [n. 883/2004] debba essere interpretato nel senso che esso si applica a una pensione di vecchiaia decisa dall’istituzione competente di uno Stato membro solo a condizione che venga istituito un “regime speciale per i lavoratori subordinati o autonomi” ai sensi della legislazione di tale Stato,
e, in caso affermativo, quali sono le caratteristiche di un siffatto “regime speciale” (ad esempio, il fatto che esso è gestito da un’istituzione separata, che è finanziato autonomamente, che è destinato solo ad un gruppo particolare di lavoratori subordinati o autonomi);
oppure
2)
anche nel caso in cui la legislazione di tale Stato membro non preveda tale “regime speciale”, ma si limiti a prevedere che un certo gruppo di persone che hanno maturato periodi di assicurazione solo in un’attività determinata (ad esempio, i minatori delle miniere sotterranee) possa, sulla base di tali periodi, ottenere una pensione di vecchiaia a condizioni più favorevoli rispetto ad altre persone che svolgono attività diverse come lavoratori dipendenti o autonomi».
25.
Sono state presentate alla Corte osservazioni scritte dai governi italiano e polacco, nonché dalla Commissione europea.
Analisi
26.
Prima di analizzare tali questioni pregiudiziali, mi sembra che l’applicabilità del regolamento n. 883/2004 alla controversia di cui al procedimento principale necessiti qualche spiegazione.
Sull’applicabilità del regolamento n. 883/2004
27.
Ricordo che, poiché la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno aderito all’Unione il 1o maggio 2004, il regolamento n. 1408/71 è entrato in vigore nei loro confronti in tale data ( 3 ). Il regolamento n. 883/2004, che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1408/71, è entrato in vigore nei loro confronti il 20 maggio 2004 ed è applicabile a partire dal 1o maggio 2010 ( 4 ).
28.
La domanda di concessione della pensione di vecchiaia, presentata da BD alla cassa di previdenza sociale slovacca nel 2013, è stata respinta – e il diniego di tale ente è divenuto oggetto della controversia nel procedimento principale – prima di essere accolta nel 2020 all’età di 62 anni ( 5 ). I periodi di lavoro cui fa riferimento la domanda di pronuncia pregiudiziale sono maturati nel territorio dell’attuale Repubblica ceca tra il 1o gennaio 1993 e il 31 agosto 1995.
29.
In primo luogo, il fatto che i periodi contributivi siano precedenti all’adesione all’Unione della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca non mi sembra ostare all’applicazione del regolamento n. 883/2004 alle circostanze di cui al procedimento principale.
30.
Infatti, la Corte ha già dichiarato, a proposito del regolamento n. 1408/71, che esso era applicabile a una situazione in cui le persone interessate avevano versato contributi al sistema pubblico di sicurezza sociale di uno Stato membro per un periodo precedente all’adesione di quest’ultimo all’Unione, e che esse potevano legittimamente avvalersene a partire da tale data di adesione ( 6 ). Poiché il regolamento n. 883/2004 ha sostituito il regolamento n. 1408/71 e non ha comportato modifiche sostanziali delle disposizioni di cui trattasi, la giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 1408/71 rimane rilevante ai fini dell’interpretazione delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 883/2004 ( 7 ). Pertanto, il fatto che i periodi contributivi siano precedenti all’adesione all’Unione degli Stati membri di cui trattasi non osta all’applicabilità del regolamento n. 883/2004 alla situazione oggetto del procedimento principale, in cui BD ha versato contributi al sistema pensionistico della Repubblica ceca per un periodo precedente all’adesione di quest’ultima all’Unione, e BD può avvalersene nei confronti della cassa di previdenza sociale slovacca a partire da tale data di adesione.
31.
In secondo luogo, i periodi contributivi di cui trattasi sono certamente precedenti all’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004. Tuttavia, l’articolo 87, paragrafo 2, di tale regolamento prevede, proprio come prevedeva, mutatis mutandis, il regolamento n. 1408/71 ( 8 ), che «[o]gni periodo d’assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento». A tal riguardo, infatti, benché abbia validità, in linea di principio, soltanto per l’avvenire, una nuova normativa deve applicarsi, salvo deroghe, secondo un principio generalmente riconosciuto, anche agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della legge precedente ( 9 ).
32.
Pertanto, ritengo che il regolamento n. 883/2004 sia applicabile alle circostanze di cui trattasi nel procedimento principale.
Sull’interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004
33.
Nel procedimento principale è in discussione il rifiuto della cassa di previdenza sociale slovacca di prendere in considerazione il periodo contributivo corrispondente al lavoro svolto da BD nella Repubblica ceca tra il 1o gennaio 1993 e il 31 agosto 1995, con la motivazione che tale periodo non poteva essere preso in considerazione come lavoro della categoria I ai sensi della legge in vigore nell’ordinamento slovacco, in quanto non era considerato un lavoro di tale categoria ai sensi della legislazione ceca ( 10 ). Infatti, tale categoria I era stata soppressa il 31 dicembre 1992 nella Repubblica ceca. Poiché l’attività lavorativa svolta durante tale periodo non rientrava nella categoria I nell’ambito della legislazione ceca, la cassa di previdenza sociale slovacca ha ritenuto che BD avesse maturato meno di 15 anni nell’attività lavorativa di tale categoria e non potesse quindi beneficiare della disposizione slovacca che gli consentiva il pensionamento a 55 anni.
34.
Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 51 del regolamento n. 883/2004, relativo alla totalizzazione dei periodi, mira in generale a garantire che i vantaggi che la legislazione di uno Stato membro collega allo svolgimento di talune attività specifiche siano connessi a tali attività anche se l’interessato le svolge in un altro Stato membro.
35.
Tuttavia, esso ritiene che le condizioni per prendere in considerazione tali vantaggi non siano chiare.
36.
Sottolineo anzitutto che le questioni sollevate non vertono sul principio della presa in considerazione, da parte della Repubblica slovacca, dei periodi di contribuzione del ricorrente nel procedimento principale nella Repubblica ceca, bensì sulla questione se i periodi controversi debbano essere presi in considerazione a titolo di un’attività di categoria I per il calcolo del periodo di attività di 15 anni come minatore sotterraneo, richiesto dalla normativa slovacca per beneficiare di una pensione di vecchiaia a decorrere dall’età di 55 anni.
37.
Orbene, come sottolineato dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, la normativa applicabile (legge n. 100/1988 e legge n. 461/2003) non ha creato un regime distinto applicabile unicamente ai minatori sotterranei come il ricorrente. Al contrario, queste due leggi prevedono un regime previdenziale unico applicabile a tutti i lavoratori subordinati e autonomi. I vantaggi connessi al lavoro di minatore sotterraneo, nonché agli altri lavori rientranti nella categoria I in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, della legge n. 100/1988, erano infatti attribuiti soltanto nell’ambito di tale regime unico.
38.
Pertanto, il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità della totalizzazione dei periodi prevista dall’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 in mancanza, nella sua legislazione, di un regime speciale distinto dal regime unico di sicurezza sociale.
39.
Infatti, con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, esso chiede, in sostanza, se, affinché l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 si applichi a una pensione di vecchiaia sulla quale si pronuncia l’istituzione competente di uno Stato membro, sia necessario che tale Stato membro abbia istituito un regime speciale (nel qual caso si pone la questione di accertare cosa caratterizzi un siffatto regime speciale), o se sia sufficiente, in mancanza di un siffatto regime speciale, che la legislazione abbia definito una determinata categoria di persone che hanno maturato periodi di assicurazione unicamente nell’esercizio di un’attività specifica (ad esempio i minatori sotterranei) che dà luogo a una pensione di vecchiaia più favorevole.
40.
Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte ( 11 ), occorre rispondere a tali questioni, considerate congiuntamente, alla luce non soltanto del tenore letterale della disposizione di cui trattasi, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, così come anche la genesi di tale disposizione può presentare elementi pertinenti ai fini della sua interpretazione.
Interpretazione letterale
41.
Ricordo che l’articolo 51 del regolamento n. 883/2004 prevede disposizioni speciali riguardanti l’applicazione del principio della totalizzazione dei periodi alle prestazioni di vecchiaia. Esso contiene norme speciali in materia di totalizzazione nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro subordini la concessione di talune prestazioni alla condizione che «i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un’occupazione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori subordinati o autonomi».
42.
Come sottolineato dal giudice del rinvio, esistono divergenze tra le versioni linguistiche dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, che possono dar luogo a due interpretazioni distinte, se non addirittura opposte, delle condizioni di applicazione di tale disposizione.
43.
Infatti, più versioni linguistiche, in particolare quelle in lingua inglese ( 12 ), italiana ( 13 ), polacca ( 14 ) e slovacca ( 15 ), utilizzano, come la versione in lingua francese, il singolare «soggetta ad un regime speciale», il che suggerisce che la nozione di «regime speciale» si riferisce unicamente alla nozione di «occupazione». Pertanto, secondo tale prima lettura, tale disposizione si applica non solo quando il diritto nazionale applicabile prevede un regime speciale, ma anche, più in generale, quando esso contiene norme per la fruizione delle prestazioni proprie di una determinata attività subordinata o autonoma. Secondo questa prima interpretazione, l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 si applicherebbe quindi anche in mancanza di un regime speciale nello Stato membro in cui è adottata la decisione di concedere la prestazione.
44.
Tuttavia, altre versioni linguistiche dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in particolare quelle in lingua spagnola ( 16 ), tedesca ( 17 ) e greca ( 18 ), utilizzano il plurale «soggette a un regime speciale», il che implica che la nozione di «regime speciale» si riferisce contemporaneamente a «un’attività subordinata o autonoma specifica» e a «un’occupazione». Secondo questa seconda interpretazione, tale disposizione si applicherebbe quindi solo alle occupazioni e alle attività per le quali lo Stato membro nel quale è adottata la decisione di concedere la prestazione ha istituito un «regime speciale».
45.
Al termine di tale analisi testuale, sembra che tutt’e due le interpretazioni restino possibili.
46.
Orbene, come sottolineato dalla Commissione, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire a tale versione linguistica un carattere prioritario rispetto alle altre. Le norme dell’Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione.
47.
In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa fa parte ( 19 ). Si deve quindi ricorrere alla sua analisi contestuale e teleologica.
Interpretazione contestuale
48.
Ricordo che l’articolo 48, comma 1, lettera a), TFUE richiede il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste. L’articolo 6 del regolamento n. 883/2004 attua tale principio in maniera generale ( 20 ) e prevede che, salvo disposizione contraria del regolamento, quando una legislazione nazionale subordina il diritto alle prestazioni o ad altri vantaggi al previo maturare di periodi di contribuzione, che si tratti di periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o ancora di residenza, l’ente di previdenza sociale competente ha l’obbligo di tener conto, se necessario, dei periodi maturati in un altro Stato membro e secondo la sua legislazione. Tale principio stabilisce quindi una sorta di «riconoscimento reciproco dei periodi di assicurazione» ( 21 ).
49.
In tale contesto, l’articolo 51 del regolamento n. 883/2004, che si colloca nel capitolo relativo alle pensioni di vecchiaia e di reversibilità, prevede disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi in materia. Esso mira così a collegare i periodi di assoggettamento ai regimi generali e speciali, dal momento che, nell’ambito della carriera svolta in diversi Stati membri, una persona può essere assoggettata a regimi di natura diversa ( 22 ).
50.
Ciò significa che detto articolo 51 implica necessariamente un «regime speciale» formalmente distinto dal regime generale? Non ne sono convinto.
51.
Da un lato, infatti, rilevo che l’attuale articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 corrisponde al precedente articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, che esso ha modernizzato e semplificato, pur mantenendo lo stesso obiettivo ( 23 ).
52.
Il precedente articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 prevedeva che «[s]e la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione ai fini della concessione di tali prestazioni soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa professione od eventualmente nella stessa occupazione» ( 24 ).
53.
Ne deduco che, anche se lo Stato membro di concessione della prestazione non avesse previsto un regime speciale in quanto tale, ciò non impediva che l’articolo 45, paragrafo 2, di tale regolamento si applicasse, eventualmente, qualora i periodi di assicurazione fossero stati compiuti in una «determinata occupazione». D’altronde, come sottolineato dal governo polacco, la decisione n. 81 della commissione amministrativa, istituita presso la Commissione, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ( 25 ), del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in un’occupazione determinata, in applicazione dell’articolo 45, paragrafo 2 ( 26 ), fa riferimento solo al compimento dei periodi di assicurazione in un’occupazione determinata e obbliga alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in diversi Stati membri in un’occupazione specifica qualora essa sia oggetto di un «trattamento particolare» e sia di conseguenza «definita» dalla legislazione. Ne discende che, qualora un’occupazione specifica fosse stata disciplinata in un modo o nell’altro, essa era soggetta alla totalizzazione, indipendentemente dal fatto che rientrasse in un regime «speciale», in norme specifiche o nel regime generale di sicurezza sociale.
54.
Orbene, si deve ritenere che il legislatore dell’Unione non abbia inteso prevedere un metodo di totalizzazione più restrittivo adottando l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. Infatti, dai lavori preparatori di tale regolamento risulta che il sistema di coordinamento è rimasto lo stesso dal punto di vista dei principi direttivi e degli elementi essenziali, tra i quali la totalizzazione dei periodi ( 27 ).
55.
Si potrebbe quindi ritenere che un tale elemento sia in linea con la prima interpretazione, che non richiede un regime «speciale» che sia necessariamente formalmente distinto da quello generale.
56.
D’altro lato, è vero che l’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 883/2004 prevede l’ipotesi secondo la quale, dopo che si è tenuto conto dei periodi così maturati, «l’interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale» ( 28 ). Il giudice del rinvio ipotizza che se ne possa dedurre che l’intero articolo 51, paragrafo 1, di tale regolamento si applichi quindi soltanto se lo Stato membro in cui viene adottata la decisione di concedere la prestazione suddivide il suo regime di sicurezza sociale in regime «speciale» e regime «generale».
57.
Tuttavia, rilevo che tale nozione di «regime speciale» non è definita nell’ambito del regolamento n. 883/2004. L’articolo 1, lettera e), di tale regolamento definisce l’espressione «regime speciale per pubblici dipendenti» ( 29 ) e non sembra quindi pertinente nel contesto dell’articolo 51 del regolamento. Pertanto, come sottolineato dal governo polacco, la definizione stessa di un siffatto regime speciale è «incerta».
58.
Inoltre, come già rilevato dalla Corte, le disposizioni tanto del regolamento n. 1408/71 quanto del regolamento n. 883/2004 non organizzano un regime comune di previdenza sociale, ma hanno come unico obiettivo quello di assicurare, non già un’armonizzazione, bensì un coordinamento tra i diversi regimi nazionali che continuano a sussistere. Così, secondo costante giurisprudenza, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale ( 30 ).
59.
Pertanto, nel contesto dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, nulla esclude che la nozione di «regime speciale» sia intesa in senso più ampio per tener conto della realtà dei diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale. Ciò può quindi implicare l’inclusione in tale nozione non solo di un regime di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale, ma anche di un regime che, nell’ambito del regime generale, è stato istituito per ricomprendere «una determinata attività subordinata o autonoma».
60.
Una siffatta interpretazione mi sembra avvalorata dall’analisi teleologica della disposizione di cui trattasi.
Interpretazione teleologica
61.
Sia dal preambolo del regolamento n. 883/2004 sia dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’obiettivo di coordinare i sistemi di sicurezza sociale esistenti negli Stati membri mira a garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone ( 31 ).
62.
Pertanto, sebbene spetti alla legislazione di ogni Stato membro determinare, segnatamente, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni, gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri ( 32 ). A tal riguardo, il Trattato FUE non garantisce ad un lavoratore che estenda le sue attività a più di uno Stato membro o che le trasferisca in un altro Stato membro un regime previdenziale neutrale. Tuttavia, l’applicazione di una normativa meno favorevole è conforme al principio della libera circolazione delle persone se non crea condizioni di svantaggio per il lavoratore interessato rispetto a quelli che svolgono l’insieme delle loro attività nello Stato membro in cui essa si applica o rispetto a quelli che già in precedenza vi erano assoggettati ( 33 ).
63.
Tra le misure di coordinamento volte a garantire l’esercizio effettivo del diritto alla libera circolazione delle persone, il principio della totalizzazione dei periodi mira ad evitare che un lavoratore che, avvalendosi del suo diritto alla libera circolazione, abbia svolto attività lavorative in più di uno Stato membro, sia oggetto, senza giustificazione obiettiva, di un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore che ha svolto tutta la sua carriera in un solo Stato membro ( 34 ).
64.
L’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 ha quindi lo scopo di garantire che le persone che hanno esercitato un’attività che dà loro diritto al beneficio di prestazioni pensionistiche specifiche (ad esempio, un pensionamento anticipato a causa di un lavoro pesante o a rischio) non perdano siffatto beneficio per il solo fatto di essersi avvalse della loro libertà di circolazione.
65.
Orbene, l’interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 secondo la quale tale disposizione si applicherebbe solo alle occupazioni e attività per le quali esiste un «regime speciale» necessariamente distinto dal regime generale nello Stato membro in cui è adottata la decisione di concedere la prestazione ( 35 ) mi sembra contraria a tale obiettivo della libera circolazione dei lavoratori.
66.
Infatti, una tale interpretazione può impedire l’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 per il solo fatto, ad esempio, che lo Stato membro che concede le prestazioni di cui trattasi abbia scelto di istituire solo un regime generale, nell’ambito del quale distinguerebbe alcune categorie specifiche di attività. In tal caso, un lavoratore subordinato o autonomo che eserciti un’attività specifica prevista nell’ambito del regime generale e alla quale siano collegati taluni vantaggi potrebbe scegliere di non esercitare, o quanto meno potrebbe esitare ad esercitare, tale attività specifica in un altro Stato membro se ciò dovesse sfociare in uno svantaggio rispetto ai lavoratori che esercitano interamente questa stessa attività specifica nello Stato membro interessato.
67.
Pertanto, nell’ambito del procedimento principale, se servisse l’esistenza, in Slovacchia, di un regime speciale, distinto dal regime generale, affinché l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 sia applicato e i periodi contributivi tra il 1993 e il 1995 nel territorio dell’attuale Repubblica ceca siano presi in considerazione per il calcolo della durata della sua attività, la sola esistenza della categoria I non sarebbe sufficiente per consentire al ricorrente nel procedimento principale di andare in pensione a 55 anni, mentre siffatto pensionamento sarebbe stato possibile se egli avesse svolto tutta la sua carriera in Slovacchia.
68.
Orbene, un approccio siffatto mi sembra contrario all’obiettivo della libera circolazione dei lavoratori.
69.
Pertanto, il fatto che lo Stato membro che concede la prestazione di cui trattasi abbia istituito un regime speciale di sicurezza sociale, formalmente distinto dal regime generale, o abbia piuttosto adottato norme speciali applicabili a un’attività specifica nell’ambito del suo regime generale, dovrebbe, a mio avviso, essere irrilevante ai fini della totalizzazione dei periodi. Si tratta infatti di una scelta di organizzazione e di finanziamento dei regimi previdenziali, che può variare notevolmente da uno Stato membro all’altro, che non dovrebbe avere conseguenze in termini di libera circolazione dei lavoratori.
70.
Certamente, non si può ritenere che qualsiasi norma speciale costituisca, di per sé, un «regime speciale» ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 e spetta al giudice del rinvio verificare che l’insieme delle norme applicabili, nel caso di specie ai minatori sotterranei, sia tale da costituire siffatto «regime equivalente a un regime speciale».
71.
A tal riguardo, tenuto conto dell’obiettivo della libera circolazione dei lavoratori, ritengo che occorra considerare elementi di natura sostanziale piuttosto che formale o organica.
72.
Pertanto, l’espressione «regime speciale» dovrebbe essere intesa, a mio avviso, nel senso che essa riguarda, oltre ai regimi speciali definiti come tali nel sistema nazionale, gli insiemi coerenti di norme specifiche istituite, anche nell’ambito di un regime generale, per un’attività determinata, subordinata o meno. In particolare, tale espressione potrebbe riguardare una serie di norme concernenti, ad esempio, le condizioni di accesso alle prestazioni, le regole di calcolo del loro importo (relative, ad esempio, al periodo di contribuzione o all’età pensionabile) e la liquidazione della pensione di vecchiaia, che siano proprie di talune attività o professioni, date le loro caratteristiche specifiche (relative, ad esempio, alla gravosità del lavoro o ai rischi connessi a un’attività). Tali norme riguarderebbero quindi un gruppo particolare di lavoratori subordinati o autonomi o di professioni che sarebbe soggetto, come suggerisce il giudice del rinvio, ad un «regime relativamente chiuso di deroghe speciali». Per contro, diversamente da quanto sostiene la Commissione, ritengo che il fatto che dette norme siano attuate da un ente formalmente distinto da quello incaricato del regime generale o il fatto che esse prevedano un finanziamento distinto dal regime generale, pur potendo costituire criteri pertinenti per concludere nel senso dell’esistenza di un regime «speciale», non possa essere tuttavia determinante.
73.
Aggiungo che un tale approccio consentirebbe di prendere in considerazione, nel contesto dell’articolo 51 del regolamento n. 883/2004, la realtà dei diversi adattamenti dei sistemi di sicurezza sociale presenti nei diversi Stati membri alla luce della libera circolazione dei lavoratori.
74.
Infine, rilevo che, secondo la Commissione, i periodi di contribuzione del ricorrente nel procedimento principale in qualità di minatore sotterraneo nella Repubblica ceca tra il 31 dicembre 1992 e il 31 agosto 1995 dovrebbero essere presi in considerazione sulla base delle disposizioni generali dell’articolo 5, lettera b), del regolamento n. 883/2004, ai sensi del quale, se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in qualsiasi altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale ( 36 ). Tuttavia, nutro seri dubbi al riguardo. Infatti, l’articolo 5, lettera b), di tale regolamento disciplina le conseguenze che devono essere tratte da fatti o avvenimenti specifici, quali un infortunio, una malattia, una disabilità, una nascita o un matrimonio, verificatisi in un altro Stato membro e che potrebbero incidere sul beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale. Inoltre, dal considerando 10 del regolamento n. 883/2004 risulta che il principio dell’assimilazione di taluni fatti o avvenimenti non dovrebbe interferire con il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione. Di conseguenza, prendere in considerazione periodi maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro non mi sembra costituire «un fatto o un avvenimento» ai sensi dell’articolo 5, lettera b), di detto regolamento. Pertanto, ritengo che tale disposizione non sia applicabile alla situazione di cui trattasi nel procedimento principale e non consenta di rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio ( 37 ).
75.
Di conseguenza, concludo che l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che una pensione di vecchiaia, sulla quale si pronuncia l’istituzione competente di uno Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione sia qualora, in forza della legislazione di tale Stato membro, sia stato istituito un regime speciale applicabile a lavoratori subordinati o autonomi, sia qualora la legislazione di detto Stato membro, senza aver formalmente istituito un siffatto «regime speciale», abbia stabilito che un certo gruppo di persone che hanno maturato periodi di assicurazione nell’esercizio di un’attività determinata (ad esempio, i minatori sotterranei) può ottenere, sulla base di tali periodi, una pensione di vecchiaia a condizioni più favorevoli rispetto ad altre persone che hanno svolto attività diverse come lavoratori subordinati o autonomi.
Conclusione
76.
Tutto ciò considerato, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca) nei seguenti termini:
L’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
deve essere interpretato nel senso che:
una pensione di vecchiaia, sulla quale si pronuncia l’istituzione competente di uno Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione sia qualora, in forza della legislazione di tale Stato membro, sia stato istituito un regime speciale applicabile a lavoratori subordinati o autonomi, sia qualora la legislazione di detto Stato membro, senza aver formalmente istituito un siffatto «regime speciale», abbia stabilito che un certo gruppo di persone che hanno maturato periodi di assicurazione nell’esercizio di un’attività specifica (ad esempio, i minatori delle miniere sotterranee) può ottenere, sulla base di tali periodi, una pensione di vecchiaia a condizioni più favorevoli rispetto ad altre persone che hanno svolto attività diverse come lavoratori subordinati o autonomi.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU 2019, L 186, pag. 21) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»). Tale regolamento ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2), nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU 2008, L 177, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
( 3 ) L’articolo 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione di dieci nuovi Stati membri, tra cui la Repubblica slovacca e la Repubblica ceca (GU 2003, L 236, pag. 33), adottato lo stesso giorno del Trattato di adesione della Repubblica ceca e della Slovacchia (GU 2003, L 236, pag. 17), indica che i Trattati e gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e da tale atto.
( 4 ) Ai sensi dell’articolo 91 del regolamento n. 883/2004, tale regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 20 maggio 2004, ed è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, vale a dire il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1), ossia il 1o maggio 2010, fatte salve disposizioni transitorie specifiche.
( 5 ) V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni.
( 6 ) V. sentenza del 22 gennaio 2015, Balazs (C‑401/13 e C‑432/13, EU:C:2015:26, punto 32).
( 7 ) V. sentenza del 21 ottobre 2021, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (C‑866/19, EU:C:2021:865, punto 24).
( 8 ) L’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 prevedeva che «[o]gni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento».
( 9 ) V. sentenze del 16 maggio 2013, Wencel (C‑589/10, EU:C:2013:303, punto 33), e del 22 gennaio 2015, Balazs (C‑401/13 e C‑432/13, EU:C:2015:26, punto 30).
( 10 ) Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nella Repubblica ceca, i lavori non erano più classificati in categorie a partire dal 1o gennaio 1993. Tuttavia, era previsto che l’abbassamento dell’età pensionabile rimanesse in vigore fino al 31 dicembre 2016. In Slovacchia i lavori erano suddivisi in tre categorie lavorative fino al 31 dicembre 1999 e l’età per ricevere una pensione di vecchiaia era ridotta per i lavori di categoria I.
( 11 ) V. sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst (C‑631/17, EU:C:2019:381, punto 29 e giurisprudenza citata).
( 12 ) «(...) in a specific activity as an employed or self-employed person or in an occupation which is subject to a special scheme for employed or self-employed persons (...)».
( 13 ) «(...) in una determinata attività subordinata o autonoma o in un’occupazione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi (...)».
( 14 )
( 15 ) «(...) dosiahnutými iba vykonávaním špecifickej činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, alebo v povolaní, ktoré podlieha osobitnému systému pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby (...)».
( 16 ) «(...) en una actividad determinada como trabajador por cuenta ajena o propia, u ocupación sujetas a un régimen especial para trabajadores por cuenta ajena o propia (...)».
( 17 ) «(...) in einer bestimmten Beschäftigung oder selbstständigen Erwerbstätigkeit oder einem Beruf zurückgelegt wurden, für die ein Sondersystem für beschäftigte oder selbstständig erwerbstätige Personen gilt, (...)».
( 18 ) «(...) σε συγκεκριμένη μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα ή επάγγελμα, για τα οποία ισχύει ειδικό σύστημα που εφαρμόζεται σε πρόσωπα τα οποία ασκούν μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα (...)».
( 19 ) V. sentenza del 27 ottobre 1977, Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172, punto 14), nonché, più recenti, sentenze del 23 gennaio 2020, Bundesagentur für Arbeit (C‑29/19; in prosieguo: la sentenza Bundesagentur für Arbeit, EU:C:2020:36, punto 48), e del 4 settembre 2025, Hakamp (C‑203/24, EU:C:2025:662, punto 34 e giurisprudenza citata).
( 20 ) Mentre il regolamento n. 1408/71 prevedeva tale cumulo attraverso le disposizioni specifiche di ciascuno dei rischi coperti dai regolamenti, il regolamento n. 883/2004 procede, nell’articolo 6, ad un’affermazione generale di principio.
( 21 ) V. Morsa, M., Sécurité sociale, libre circulation et citoyenneté européenne, Limal, Anthemis, 2012, pagg. 107 e 108.
( 22 ) V. Omarjee, I., Manuel de droit européen de la protection sociale, Bruxelles, Bruylant, 2021, 2a ed., pag. 309, n. 334.
( 23 ) V. sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst (C‑551/16, EU:C:2018:200, punto 31).
( 24 ) Il corsivo è mio.
( 25 ) Si tratta della commissione amministrativa, istituita presso la Commissione, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti prevista rispettivamente dal titolo IV del regolamento n. 1408/71 e del regolamento n. 883/2004, incaricata in particolare, in forza dell’articolo 81, lettera a), del regolamento n. 1408/71, divenuto articolo 72, lettera a), del regolamento n. 883/2004, di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni, segnatamente, di detti regolamenti.
( 26 ) Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in un’occupazione determinata, in applicazione dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU 1973, C 75, pag. 11).
( 27 ) V., in particolare, proposta della Commissione di regolamento (CE) del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 21 dicembre 1998 [COM(1998)779 def.] (GU 1999, C 38, pag. 10).
( 28 ) Il corsivo è mio. Rilevo che il riferimento a «un regime speciale» non esisteva nell’ambito dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71.
( 29 ) Tale disposizione enuncia, infatti, che l’espressione «regime speciale per pubblici dipendenti» designa «qualsiasi regime di sicurezza sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai lavoratori subordinati nello Stato membro interessato e al quale sono direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi».
( 30 ) V., in particolare, sentenze del 21 febbraio 2013, Salgado González (C‑282/11, EU:C:2013:86, punto 35), e del 21 ottobre 2021, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (C‑866/19, EU:C:2021:865, punto 25). V. altresì Lenaerts, K., Adam, S., «La solidarité, valeur commune aux États membres et principe fédératif de l’Union européenne», Cahiers de droit européen, 2021, n. 2, pagg. da 318 a 322.
( 31 ) Ciò risulta segnatamente dai considerando 1, 4, 13 e 45 di detto regolamento, nonché, in particolare, dalla sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst (C‑551/16, EU:C:2018:200, punto 31).
( 32 ) V. in tal senso, in particolare, sentenze del 21 febbraio 2013, Salgado González (C‑282/11, EU:C:2013:86, punti 36 e 37), Bundesagentur für Arbeit (punto 41) e del 7 luglio 2022, Pensionsversicherungsanstalt (Periodi di cura dei figli all’estero) (C‑576/20, EU:C:2022:525, punto 49).
( 33 ) V. sentenza del 14 marzo 2019, Vester (C‑134/18, EU:C:2019:212, punti 32 e 33, nonché giurisprudenza citata).
( 34 ) V., a tal riguardo, considerando 13 e 14 del regolamento n. 883/2004, nonché sentenza Bundesagentur für Arbeit (punto 33). V. anche Detienne, Q., Servais, J.‑M., «Chapitre II. – Droit de la sécurité sociale», Droit social de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2021, 4a ed., in particolare pag. 343, n. 892.
( 35 ) Si tratta della seconda interpretazione (v. paragrafo 44 delle presenti conclusioni), secondo cui la nozione di «regime speciale» si riferirebbe, al contempo, a «una determinata attività subordinata o autonoma» e a «un’occupazione».
( 36 ) L’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti», fa parte delle disposizioni generali di tale regolamento e sancisce il principio giurisprudenziale di assimilazione di prestazioni, redditi e fatti, che il legislatore dell’Unione ha inteso introdurre nel testo di detto regolamento affinché tale principio fosse sviluppato nel rispetto del contenuto e dello spirito delle decisioni giudiziarie della Corte [v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019, Bocero Torrico e Bode (C‑398/18 e C‑428/18, EU:C:2019:1050, punto 29 e giurisprudenza citata)]. Esso è espressione particolare del principio generale di non discriminazione [v. sentenza del 12 marzo 2020, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace‑Moselle (C‑769/18, EU:C:2020:203, punto 44)].
L’articolo 5 enuncia che, «[f]atte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue: (...) b) se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale».
( 37 ) La causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 marzo 2020, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace‑Moselle (C‑769/18, EU:C:2020:203), citata dalla Commissione a sostegno del suo argomento, non mi convince, poiché la Corte era chiamata a rispondere alla questione della misura in cui un assegno versato per l’educazione di un figlio disabile concesso in uno Stato membro debba essere preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia quando la normativa nazionale di tale Stato prevede una maggiorazione in relazione a determinate situazioni di disabilità. La Corte ha dichiarato che la maggiorazione dell’aliquota della pensione era attribuita in base al verificarsi di un fatto ai sensi dell’articolo 5, lettera b), del regolamento n. 883/2004, vale a dire che l’invalidità permanente del figlio fosse almeno pari ad una determinata percentuale. La presa in considerazione dei periodi maturati sotto un’altra legislazione non era quindi in discussione in tale causa.
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