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31 agosto 2026

Cassazione 2026 - Il caso in esame riguarda la responsabilità della datrice di lavoro in relazione a danni alla salute del dipendente, anche in assenza di un mobbing qualificato, in virtù delle condotte lesive dell’integrità psicofisica del lavoratore. La Cassazione, con la pronuncia n. xxxxxx, ha ribadito che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la personalità morale del lavoratore, secondo quanto previsto dall’art. 2087 c.c., il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure atte a tutelare l’integrità fisica e psichica del lavoratore durante l’esecuzione delle proprie mansioni.

 

 

 

Cassazione 2026 - Il caso in esame riguarda la responsabilità della datrice di lavoro in relazione a danni alla salute del dipendente, anche in assenza di un mobbing qualificato, in virtù delle condotte lesive dell’integrità psicofisica del lavoratore. La Cassazione, con la pronuncia n. xxxxxx, ha ribadito che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la personalità morale del lavoratore, secondo quanto previsto dall’art. 2087 c.c., il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure atte a tutelare l’integrità fisica e psichica del lavoratore durante l’esecuzione delle proprie mansioni.
 
Nel caso specifico, la sentenza evidenzia che il risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto anche in assenza di un mobbing qualificato, qualora si accerti che le condotte del datore di lavoro o di altri soggetti aziendali abbiano comunque inciso negativamente sulla salute psicofisica del lavoratore, causando uno stato di stress o disagio grave. In particolare, si sottolinea che non è necessario che le condotte siano caratterizzate da pluralità di azioni vessatorie o da un intento persecutorio per integrare una lesione alla personalità del lavoratore; è sufficiente che esse siano idonee a mantenere un ambiente di lavoro stressante o di grave disagio, tale da compromettere la salute del dipendente.
 
La pronuncia ricorda inoltre che, mentre l’obbligo di prevenzione e di sicurezza non può configurarsi come responsabilità oggettiva, il dovere di protezione del datore di lavoro si espande oltre il mobbing, comprendendo tutte quelle condotte che, pur non configurando una vessazione reiterata o un intento persecutorio, incidano sulla salute e sulla serenità professionale del lavoratore. In questo contesto, il rispetto di tutte le misure di sicurezza, anche di carattere psicologico, diventa essenziale per evitare responsabilità e garantire un ambiente di lavoro compatibile con la tutela della salute del lavoratore.
 
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.




 

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