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24 dicembre 2025

Tar 2025 - L’odierno ricorrente, ufficiale della Marina Militare, aveva ricevuto l’autorizzazione dello Stato Maggiore della Difesa a ricoprire un incarico internazionale presso la Rappresentanza della Marina Militare Italiana a Xxxxx, nell’ambito del Programma NATO xxx per un periodo che si è concluso il xxxxx. Successivamente, ha presentato istanza di cessazione dal servizio permanente ai sensi dell’art. 933, comma 6, del d.lgs. n. 66/2010, motivata dall’opportunità di migliorare le proprie condizioni economiche e professionali, considerando anche due offerte di lavoro ricevute.

 

 

 

Tar 2025 - L’odierno ricorrente, ufficiale della Marina Militare, aveva ricevuto l’autorizzazione dello Stato Maggiore della Difesa a ricoprire un incarico internazionale presso la Rappresentanza della Marina Militare Italiana a Xxxxx, nell’ambito del Programma NATO xxx per un periodo che si è concluso il xxxxx. Successivamente, ha presentato istanza di cessazione dal servizio permanente ai sensi dell’art. 933, comma 6, del d.lgs. n. 66/2010, motivata dall’opportunità di migliorare le proprie condizioni economiche e professionali, considerando anche due offerte di lavoro ricevute.

La richiesta, tuttavia, è stata rigettata dalla Amministrazione militare, che ha ritenuto sussistente un obbligo di permanenza in servizio di due volte la durata dell’incarico, in virtù dell’art. 975 del Codice dell’ordinamento militare (COM), e del D.M. del 18 giugno 1992, norma attuativa del precedente art. 14, comma 5, della legge n. 404/1990. Quest’ultimo decreto, tuttavia, non era stato pubblicato e si applicava a incarichi di particolare rilievo internazionale, con obbligo di permanenza in servizio.

**2. Motivazioni del ricorso**

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego evidenziando, tra l’altro, che:

- L’art. 975 del COM, entrato in vigore nel 2010, avrebbe abrogato o comunque superato il decreto del 1992, che invece prevedeva un obbligo di permanenza in servizio per incarichi internazionali qualificati.

- La norma vigente (art. 975 del COM) richiede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali che individuano gli incarichi di particolare prestigio, pubblicazione che nel caso del decreto del 1992 non si era verificata.

- La mancata pubblicazione del decreto del 18 giugno 1992 rendeva, a suo avviso, nullo e inefficace l’obbligo di permanenza in servizio previsto dalla normativa precedente, rendendo illegittima la decisione amministrativa di rigetto.

**3. Analisi giuridica e principio di diritto**

Il TAR Xxxxx ha esaminato le disposizioni normative coinvolte:

- L’art. 14, comma 5, della legge n. 404/1990, e il relativo decreto del 1992, stabilivano l’obbligo di permanenza in servizio per incarichi internazionali di particolare rilievo, individuati mediante decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

- Con l’entrata in vigore del nuovo COM nel 2010, l’art. 975 ha stabilito che l’individuazione di incarichi qualificati richiede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, rendendo così più trasparente e certa l’applicazione dell’obbligo di ferma.

- La normativa del 2010 ha, quindi, innovato rispetto alla precedente, richiedendo una pubblicazione ufficiale che nel caso del decreto del 1992 non si era verificata.

Il Tribunale ha concluso che l’obbligo di permanenza in servizio derivante dall’art. 975 del COM non può ritenersi applicabile retroattivamente o automaticamente ai decreti ministeriali non pubblicati, come nel caso del decreto del 1992.

**4. Sentenza e conseguenze**

Il TAR Xxxxx ha ritenuto che:

- L’obbligo di ferma aggiuntiva, come previsto dalla normativa antecedente, richiedeva la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Difesa che individuava gli incarichi di particolare rilievo internazionale.

- La mancata pubblicazione del decreto del 1992 comporta la sua inefficacia e, dunque, l’inesistenza dell’obbligo di permanenza in servizio derivante da tale decreto.

- Di conseguenza, il provvedimento di diniego di cessazione dal servizio è illegittimo e deve essere annullato.

Il Tribunale ha, quindi, accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato e ordinando all’Amministrazione di riesaminare l’istanza del ricorrente conformemente ai principi enunciati.

**5. Valutazione e principi di diritto affermati**

- La normativa vigente (art. 975 del COM) richiede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’individuazione di incarichi qualificati soggetti all’obbligo di permanenza, mentre i decreti precedenti, non pubblicati, non producono effetti retroattivi.

- La ratio della normativa attuale mira a garantire trasparenza e certezza nell’individuazione degli incarichi di particolare rilievo internazionale.

- La nullità o inefficacia di norme non pubblicate è un principio consolidato, che tutela il principio di legalità e di pubblicità delle fonti normative.

**6. Implicazioni pratiche e conclusioni**

Il provvedimento di rigetto, impugnato dal ricorrente, si rivela illegittimo per carenza di fondamento normativo, in quanto si basa su norme abrogate o prive di efficacia, alla luce delle disposizioni del nuovo codice e delle norme di principio sulla pubblicità delle fonti normative.

Il giudice ha quindi condannato l’Amministrazione a riesaminare l’istanza del ricorrente, in conformità alla motivazione sopra esposta, e ha compensato le spese di giudizio considerando la particolarità della vicenda.

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**In sintesi**, la pronuncia del TAR si fonda sulla corretta interpretazione delle normative vigenti e sulla inesistenza dell’obbligo di permanenza in servizio derivante da norme non pubblicate o abrogate, riconoscendo il diritto del militare di ottenere la cessazione dal servizio, in assenza di un provvedimento formale e pubblicato che imponga tale obbligo.



 

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