1. **Quadro Normativo di Riferimento**
- **Indennità di Missione (R.D. 3 giugno 1926, n. 941):**
Si tratta di una normativa risalente che prevede una indennità per il personale incaricato di missioni all’estero, applicata principalmente ai dipendenti civili e militari dello Stato.
- **Disciplina del Trattamento Economico per i Dipendenti all’Estero (D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18):**
Normativa di settore che disciplina i trattamenti economici e le indennità spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero.
- **Normativa sullo Status del Personale Diplomatico e Consolare (D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62):**
Disposizioni specifiche per i dipendenti delle amministrazioni estere, incluse le modalità di indennizzo e trattamento economico.
2. **Fatti di Causa e Questione Giuridica**
I ricorrenti, militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al xxxx, hanno svolto missioni all'estero tra il 2007 e il 2013.
- **Pagamento effettuato:**
Il Ministero degli Affari Esteri ha corrisposto loro un’indennità di missione secondo il R.D. 1926/941.
- **Controversia:**
I ricorrenti contestano di aver diritto a un trattamento economico più favorevole, ai sensi del D.P.R. 1967/18 e del D.Lgs. 62/98, ritenendo che l’indennità già percepita sia insufficiente e non conforme alla normativa di settore.
3. **Decisione del TAR xxxxxx e Motivazioni**
Il Tar xxxx con la sentenza n. xxxxx ha respinto il ricorso, ritenendo che l’indennità corrisposta ai sensi del R.D. 1926/941 fosse esaustiva e legittima, e quindi non sussistesse il diritto a un trattamento più favorevole previsto da altre normative.
- **Motivazioni:**
La sentenza ha evidenziato che l’indennità di missione riconosciuta ai militari secondo la normativa storica fosse compatibile con le disposizioni di settore e che non risultava violazione di principi di imparzialità o buon andamento amministrativo.
4. **Impugnazione e Censure degli Appellanti**
Gli attori hanno proposto appello contro la sentenza del TAR, contestando:
- **Eccesso di potere:**
Per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che la motivazione del primo grado fosse illogica o incompleta.
- **Violazione della normativa di settore:**
Argomentano che il trattamento economico effettivamente percepito non rispecchi le disposizioni del D.P.R. 1967/18 e del D.Lgs. 62/98, e che quindi siano stati violati i principi di equità e uniformità di trattamento.
- **Distinzione tra servizi:**
Si lamentano di una ingiusta differenziazione tra i servizi svolti dai Carabinieri in missione e altri soggetti, ritenendo che debbano essere applicate le norme più favorevoli e aggiornate.
5. **Aspetti di Rilevanza Giuridica e Conseguenze**
- La controversia si inserisce nel più ampio ambito della disciplina delle indennità di missione e trattamento economico del personale militare e civile all’estero.
- La sentenza di primo grado ha affrontato il tema se le indennità storiche siano ancora valide o vadano sostituite con trattamenti più aggiornati e conformi alla normativa vigente.
- L’esito dell’appello potrà influenzare la corretta interpretazione delle norme sulla remunerazione del personale militare in missione e sulla compatibilità tra normative storiche e aggiornate.
6. **Prospettive e Considerazioni**
- In sede di giudizio di secondo grado, si valuterà se siano stati correttamente interpretati e applicati i principi di diritto, e se l’indennità corrisposta sia effettivamente conforme alla normativa vigente.
- Potrebbe emergere la necessità di un aggiornamento normativo o di una interpretazione autentica per garantire pari trattamento tra militari e civili in missione.
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**In Sintesi:**
Il contenzioso riguarda la corretta qualificazione e quantificazione dell’indennità di missione spettante ai militari dell’Arma dei Carabinieri, alla luce delle normative di settore. La sentenza del TAR ha ritenuto sufficiente l’indennità storica, mentre gli appellanti chiedono un riconoscimento di trattamento più favorevole, contestando la motivazione e le basi normative adottate in primo grado. La risoluzione definitiva dipenderà dall’interpretazione delle normative vigenti, dal principio di legalità e dal rispetto dei diritti dei lavoratori in missione all’estero.
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