Il presente commento analizza in modo approfondito la decisione del Consiglio di Stato prevista per l’anno 2025, in relazione alla controversia inerente il rifiuto di concessione di aspettativa per assistenza a persona invalida, in particolare nel contesto di un militare appartenente ai Carabinieri. Si esamina la disciplina normativa, la giurisprudenza di riferimento, e le questioni di legittimità costituzionale e interpretative applicate dalla decisione.
Il ricorrente, Appuntato scelto dei Carabinieri, aveva presentato istanza di congedo straordinario per assistenza al padre convivente, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, per una durata di 24 mesi. Il provvedimento di diniego, adottato dal Comando regionale della Carabinieri Forestale “Xxxxx”, si fondava sulla presunta applicazione del comma 5 bis dell’art. 42, che limita a due anni complessivi la fruizione di congedo per assistenza a persone con handicap in situazione di gravità, considerando anche i congedi precedentemente fruiti per altri congiunti.
L’atto impugnato e la successiva sentenza del TAR
Il ricorso innanzi al TAR ha contestato l’interpretazione restrittiva adottata dall’amministrazione, sostenendo che la norma, interpretata in modo costituzionalmente orientato, consente l’assegnazione di un periodo di congedo superiore ai due anni complessivi, in quanto la norma si riferisce alla singola persona bisognosa di assistenza e non a soggetto diverso.
La decisione del TAR
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego e riconoscendo che l’interpretazione restrittiva adottata dal Comando regionale non è conforme alla lettura costituzionalmente orientata della norma, richiamando la giurisprudenza della Cassazione (n. 26605/2020 e n. 11031/2017) e l’articolata dottrina costituzionale e amministrativa.
DISCUSSIONE GIURISPRUDENZIALE E INTERPRETATIVA
La chiave interpretativa risiede nel significato e nella portata dell’art. 42, comma 5 bis del D.lgs. 151/2001, così come modificato dalla legge n. 104/1992 e successivamente interpretato dalla giurisprudenza.
La norma, nel testo originario, prevedeva un limite complessivo di due anni per l’assistenza a soggetti con disabilità in situazione di gravità. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che questa limitazione si riferisce a ciascun soggetto assistito, e non all’insieme di soggetti assistiti dal medesimo lavoratore nel corso della vita lavorativa. In particolare, la sentenza Cass. n. 26605/2020 ha precisato che il limite di due anni si applica per ciascun soggetto con disabilità, e non cumulativamente per più soggetti o congiunti diversi.
Il Consiglio di Stato, richiamando la dottrina costituzionale e la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che un’interpretazione restrittiva e automatica del limite temporale, senza considerare la ratio della norma e la sua finalità di tutela delle persone con disabilità, sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di solidarietà, tutela della famiglia e diritto all’assistenza.
Inoltre, si evidenzia come la norma debba essere interpretata in modo da garantire il diritto del lavoratore di fruire del congedo per ciascun soggetto bisognoso di assistenza, senza che l’avvenuto utilizzo di congedi precedenti per altri soggetti possa pregiudicare la possibilità di usufruire di ulteriori periodi di aspettativa.
CONSIDERAZIONI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE
La disciplina del congedo per assistenza, e in particolare i limiti temporali previsti, devono essere interpretati alla luce dei principi costituzionali di tutela della famiglia, del diritto alla vita privata e familiare (art. 2 e 31 Cost.), e del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
Il principio di tutela delle persone con disabilità, sancito anche dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, impone interpretazioni estensive e garantiste delle norme di tutela, affinché sia effettivamente garantito il diritto di assistenza e di supporto ai soggetti vulnerabili.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel suo ragionamento, ha correttamente evidenziato che l’interpretazione restrittiva della norma, limitando la fruizione del congedo a due anni complessivi, rischierebbe di ledere diritti fondamentali e di contraddire i principi costituzionali di solidarietà e tutela della famiglia.
CONCLUSIONI E IMPLICAZIONI
La decisione del Consiglio di Stato, in linea con la giurisprudenza di legittimità e con i principi costituzionali, sottolinea l’importanza di un’interpretazione della normativa sul congedo di assistenza che tenga conto della finalità solidaristica e del diritto delle persone con disabilità di ricevere adeguato supporto.
Essa rafforza il principio secondo cui il limite temporale di due anni si riferisce a ciascun soggetto con disabilità assistito, e non può essere utilizzato come strumento di limitazione eccessiva del diritto del lavoratore.
Infine, si evidenzia come questa interpretazione possa avere implicazioni rilevanti per la prassi amministrativa e per i procedimenti giudiziari futuri, contribuendo a garantire una tutela più ampia e conforme ai principi costituzionali di diritti fondamentali.
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Note:
- La presente analisi si basa sulla norma di riferimento, sulla giurisprudenza consolidata e sull’interpretazione costituzionalmente orientata.
- È fondamentale considerare l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza per un’applicazione corretta e aggiornata in contesti analoghi.
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