Tar 2026 - Il sig. -OMISSIS- ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento di diniego del rinnovo del porto d'armi, richiesto per la licenza di porto d'armi ad uso di caccia. La sua richiesta di rinnovo era stata respinta dall'autorità amministrativa sulla base di un patteggiamento risalente al 1998, che aveva determinato il rifiuto.
Il ricorrente ha mantenuto che, sebbene in passato fosse ricorso ad un patteggiamento e dimostrato un comportamento corretto e diligente nella gestione delle armi e nella pratica venatoria, e che il suo comportamento nel tempo fosse stato rispettoso delle prescrizioni di legge. La richiesta di rinnovo, quindi, sarebbe stata ingiustificatamente negata sulla base di un episodio ormai risalente e non più attuale.
**Valutazione del Collegio e motivazioni della decisione**
Il TAR, nel decidere favorevolmente al ricorrente, ha analizzato i principi generali in materia di rilascio e rinnovo del porto d'armi, con particolare attenzione alla valutazione del comportamento del richiedente nel tempo e alla rilevanza del precedente penale.
1. **Principio di proporzionalità e tutela del diritto di esercizio della caccia**
Il diritto al rilascio e al rinnovo del porto d'armi, tutelato dall'art. 52 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni di affidabilità del richiedente. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa sottolinea che il passato penale, in specie se risalente e per fatti ormai prescritti o comunque non più attuali, non può automaticamente determinare un rifiuto del rinnovo del porto d'armi, soprattutto se il soggetto ha dimostrato negli anni un comportamento corretto e conforme alle norme di legge.
2. **Valutazione del precedente penale e sua incidenza**
Il patteggiamento del 1998, pur rappresentando un precedente penale, ha un valore limitato, specialmente se il fatto è ormai datato e non riflette più la condotta attuale del soggetto. La giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato evidenzia come l'elemento centrale sia la affidabilità attuale del richiedente, valutata in base al suo comportamento recente e alle attestazioni di correttezza fornite nel tempo.
3. **Condotta del ricorrente**
Il ricorrente ha evidenziato di aver mantenuto un atteggiamento di rispetto delle norme, di aver adottato un comportamento prudente e diligente nella gestione delle armi e nella pratica venatoria. La documentazione prodotta e le attestazioni di buona condotta sono state ritenute dal Collegio significative e sufficienti a superare il pregiudizio derivante dal precedente penale.
4. **Principio di buona fede e affidabilità**
La giurisprudenza afferma che il rilascio del porto d'armi deve tener conto della affidabilità attuale del soggetto, in un'ottica di tutela della sicurezza pubblica, ma anche di rispetto dei diritti individuali. Un precedente penale, specie se risalente, non può pregiudicare indefinitamente la capacità di un soggetto di rispettare le norme e di esercitare il diritto di caccia.
**Conclusioni e statuizione**
Il TAR ha ritenuto che l'assenza di elementi di pericolosità attuale e la condotta positiva del ricorrente nel tempo, nonché la circostanza che il precedente risalisse a molti anni prima e fosse stato affrontato attraverso un patteggiamento, costituiscano elementi sufficienti a giustificare il riconoscimento dell'affidabilità del richiedente.
Per questi motivi, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di diniego del rinnovo del porto d'armi, rinnovando la licenza di porto d'armi ad uso di caccia al signor -OMISSIS-.
**Osservazioni finali**
La decisione del TAR si inserisce nel solco della giurisprudenza che privilegia l'attualità e la condotta concreta rispetto a precedenti penali risalenti, riconoscendo che il diritto di esercitare attività lecite come la caccia può essere esercitato in presenza di affidabilità comprovata e di comportamenti conformi alle norme, anche in presenza di un passato penale.
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