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21 luglio 2026

Tar 2026 - Il presente pronuncio analizza la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) in relazione al ricorso proposto dal militare contro il Ministero della Difesa, volto all’accertamento della responsabilità extracontrattuale di quest’ultimo ai sensi dell’art. 2087 c.c., e alla condanna al risarcimento dei danni subiti.

 

 

Tar 2026 - Il presente pronuncio  analizza la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) in relazione al ricorso proposto dal militare contro il Ministero della Difesa, volto all’accertamento della responsabilità extracontrattuale di quest’ultimo ai sensi dell’art. 2087 c.c., e alla condanna al risarcimento dei danni subiti.

**1. Presupposti e fattispecie di responsabilità**

L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro, pubblico o privato, di adottare le misure necessarie per tutelare la salute e l’integrità fisica dei propri dipendenti. La responsabilità del Ministero della Difesa, in quanto amministrazione pubblica, può essere riconosciuta qualora si dimostri che la lesione traumatica subita dal militare sia derivata da negligenza o imperizia nell’organizzazione delle attività di servizio, o dalla mancata attuazione di misure di sicurezza adeguate.

Nel caso in esame, il ricorrente ha lamentato di aver subito una lesione traumatica durante il servizio, e ha chiesto il riconoscimento della responsabilità del Ministero e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La decisione del TAR ha riconosciuto la fondatezza di tali doglianze, accertando che l’ente pubblico ha responsabilità per il danno subito, in virtù di una condotta colposa.

**2. Accertamento e declaratoria**

Il Tribunale ha dichiarato, con sentenza definitiva, che il Ministero della Difesa è responsabile ai sensi dell’art. 2087 c.c. per il danno subito dal militare. Tale accertamento si basa sulla ricostruzione fattuale e sulla valutazione delle prove offerte in giudizio, che hanno dimostrato la violazione degli obblighi di tutela dell’amministrazione.

**3. Quantificazione del danno e condanna al risarcimento**

Il giudice ha condannato l’Amministrazione al pagamento di un importo complessivo di € 519.142,50, così suddiviso: € 9.259,99 per i danni patrimoniali, e € 100.000,00 per i danni non patrimoniali (doloroso, sofferenza, perdita di qualità della vita, ecc.). La somma riconosciuta tiene conto della documentazione prodotta e delle valutazioni mediche e tecniche relative alla gravità e alle conseguenze della lesione.

Il Tribunale ha altresì disposto che le somme siano rivalutate e che siano applicati gli interessi legali decorrenti dalla data di proposizione del ricorso, al fine di assicurare una compensazione equa e proporzionata al danno effettivamente subito.

Inoltre, la sentenza prevede che siano detratte eventuali somme già riconosciute a titolo di indennizzo o elargizione speciale, affinché il risarcimento sia limitato ai danni ancora non coperti.

**4. Spese di causa e onorari**

Il Ministero della Difesa è condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, e alla rifusione del contributo unificato. È inoltre condannato al pagamento delle spese di verificazione, quantificate in euro 400,00 più IVA, a favore dell’Organo verificatore, secondo le modalità indicate in motivazione.

**5. Considerazioni conclusive**

La pronuncia del TAR si inserisce nel quadro della responsabilità extracontrattuale della Pubblica Amministrazione e ribadisce l’obbligo di tutela nei confronti dei militari durante l’espletamento del servizio. La decisione si fonda su principi di diritto consolidati, che prevedono la responsabilità dell’ente pubblico per i danni causati da omissioni o negligenze nell’organizzazione e gestione delle attività di servizio.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.




 

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