Consiglio di Stato 2026 - La sentenza in commento affronta una questione di diritto amministrativo riguardante il diritto del pubblico dipendente alla monetizzazione delle ferie non godute, in particolare in presenza di congedo straordinario per infortunio sul lavoro. La pronuncia del Consiglio di Stato, accoglie l’appello proposto dal ricorrente e riforma la decisione del TAR xxxx, riconoscendo il diritto del ricorrente alla liquidazione delle ferie maturate e non usufruite nel biennio 2016/2017, con condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme maturate, maggiorate di interessi legali.
1. **Contesto di fatto e normativa di riferimento**
Il ricorrente, in servizio dal 2002 con qualifica di assistente capo presso il OMISSIS Reparto Mobile della Polizia di Stato di OMISSIS, ha subito un infortunio sul lavoro in data 28 agosto 2016, durante il quale ha riportato una frattura del quinto metatarso del piede destro. La lesione ha comportato un periodo di congedo straordinario, che ha impedito al dipendente di usufruire delle ferie maturate nel biennio 2016/2017.
Successivamente, ha presentato domanda di collocamento in quiescenza, che è stata accolta, e ha contestualmente chiesto l’accertamento del suo diritto alla monetizzazione delle ferie non godute a causa dell’infortunio. La controversia riguarda quindi due aspetti principali:
- L’annullamento dell’atto di rigetto della richiesta di liquidazione delle ferie;
- L’accertamento del diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non usufruite, considerando il congedo straordinario per infortunio sul lavoro.
2. **Decisione del giudice amministrativo**
Il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di appello, accoglie il ricorso e riforma la decisione del TAR, riconoscendo il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute nel biennio 2016/2017.
- La motivazione principale risiede nel fatto che il legislatore e la prassi amministrativa riconoscono il diritto del lavoratore a ricevere una equivalente monetaria per le ferie non usufruite, qualora il motivo dell’astensione dal godimento sia imputabile a cause di forza maggiore o a fatti riconducibili all’attività lavorativa, come nel caso di infortunio sul lavoro.
- La sentenza sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 802/1976, le ferie devono essere godute entro il termine di diciotto mesi dalla cessazione dell’anno di maturazione, ma che in caso di impedimento legato a causa di forza maggiore, come un grave infortunio, il diritto alla monetizzazione si concretizza e viene riconosciuto.
- La pronuncia evidenzia anche che il fatto che il ricorrente non abbia più rientrato in servizio dopo l’infortunio, e che abbia subito ulteriori patologie, rafforza l’orientamento favorevole alla tutela del diritto alla monetizzazione, in linea con i principi di tutela delle condizioni di lavoro e di correttezza amministrativa.
3. **Aspetti giuridici rilevanti**
- **Diritto alle ferie e loro monetizzazione**: La normativa di riferimento (art. 10 del D.P.R. 761/1979 e art. 7 del D.P.R. 802/1976) stabilisce che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e devono essere godute entro un certo termine, salvo casi di impedimenti giustificati.
- **Impugnazione dell’atto di rigetto**: L’atto amministrativo di rigetto della richiesta di liquidazione delle ferie deve essere motivato e può essere oggetto di impugnazione giurisdizionale, come nel caso di specie.
- **Infortunio sul lavoro e ferie**: La presenza di un infortunio sul lavoro che comporta assenza prolungata può giustificare il mancato godimento delle ferie, e il legislatore e la giurisprudenza riconoscono il diritto alla monetizzazione di tali ferie non godute, come forma di tutela del lavoratore.
- **Interessi e rivalutazione monetaria**: La condanna al pagamento delle somme dovute è accompagnata dalla condanna agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, al fine di compensare l’effetto dell’inflazione e garantire la piena tutela patrimoniale del dipendente.
4. **Impatti pratici e considerazioni**
- La sentenza rafforza il principio secondo cui i dipendenti pubblici, impossibilitati a fruire delle ferie per cause riconducibili a eventi di forza maggiore o infortuni, hanno diritto alla monetizzazione delle ferie maturate.
- La decisione evidenzia l’importanza di un’interpretazione favorevole in favore del lavoratore, in linea con i principi di tutela della salute e delle condizioni di lavoro, nonché con la normativa comunitaria e nazionale.
- La condanna alle spese di lite e la liquidazione di euro 3.000,00 rappresentano un elemento di deterrente per eventuali comportamenti amministrativi difformi, contribuendo a rafforzare la tutela giurisdizionale.
**Conclusioni**
La sentenza del Consiglio di Stato 2026 si configura come un importante precedente giurisprudenziale in materia di ferie e infortuni sul lavoro nel settore pubblico, confermando il diritto del lavoratore a monetizzare le ferie non godute a causa di impedimenti legati a infortuni professionali. La decisione pone in evidenza la necessità di un’attenta tutela del diritto del dipendente, anche in presenza di procedure di pensionamento e di eventuali controversie amministrative.
**Raccomandazioni**
- Per i dipendenti pubblici, è fondamentale documentare adeguatamente ogni impedimento che possa impedire il godimento delle ferie, al fine di tutelare il proprio diritto alla monetizzazione.
- Le amministrazioni devono adottare un’interpretazione conforme alla sentenza, garantendo ai lavoratori il pieno rispetto dei loro diritti.
- È opportuno che le parti coinvolte approfondiscano le norme specifiche e la giurisprudenza più recente per una corretta gestione delle controversie di questo tipo.
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