Cassazione 2026 - Vigili del fuoco/Vittime del dovere – Pur dopo aver esaminato l’esposizione a gas di scarico, l’omessa sorveglianza sanitaria, la carenza Dpi – i giudici hanno escluso la straordinarietà del rischio, ravvisando il rischio ordinario connesso all’espletamento dell’ordinaria attività di vigile del fuoco, ritenendo che la riscontrata violazione della normativa generale in tema di salute del lavoro integrasse la mera insalubrità dell’ambiente di lavoro ma non le particolari condizioni ambientali e operative rilevanti per il beneficio in questione in favore della moglie e della figlia del vigile del fuoco che si era ammalato di tumore al polmone.
1. **Quadro fattuale e contestuale**
La pronuncia si inserisce nel contesto delle controversie riguardanti la qualificazione del carcinoma del vigile del fuoco come infortunio sul lavoro o malattia professionale, con particolare attenzione alla configurazione dello status di vittima del dovere. In particolare, si affronta il tema del riconoscimento di cause di esclusione della straordinarietà del rischio e della qualificazione dell’evento come conseguenza di un rischio ordinario o straordinario.
2. **Principali questioni giuridiche affrontate**
- **Rischio ordinario vs. rischio straordinario**: La Corte ha esaminato se le condizioni di esposizione a gas di scarico, l’assenza di sorveglianza sanitaria, e la carenza di DPI costituiscano rischi di natura straordinaria, tipica delle attività di emergenza, oppure rischi ordinari connessi all’espletamento normale delle funzioni di vigile del fuoco.
- **Violazione delle norme di tutela della salute sul lavoro**: Si è valutato se le infrazioni alle normative di sicurezza abbiano comportato un incremento del rischio, e se tale incremento possa qualificare l’evento come incidente di lavoro o malattia professionale “straordinaria”.
- **Necessità del “quid pluris” per il riconoscimento dello stato di vittima del dovere**: La Corte ha ribadito che, affinché un evento sia riconosciuto come derivante da vittima del dovere, deve sussistere un “quid pluris”, ovvero un elemento che distingua l’evento da un rischio comune e ne evidenzi la natura eccezionale o aggravata.
3. **Analisi della decisione della Cassazione**
- **Esclusione della straordinarietà del rischio**:
I giudici di legittimità hanno ritenuto che, nonostante le violazioni normative (esposizione a gas di scarico, assenza di sorveglianza sanitaria, carenza di DPI), il rischio in questione fosse riconducibile all’attività ordinaria di un vigile del fuoco. Non è stato riconosciuto un rischio particolarmente grave o eccezionale che potesse qualificare l’evento come “straordinario”.
- **Insalubrità dell’ambiente di lavoro e sua rilevanza**:
La semplice violazione delle norme di tutela della salute sul lavoro, che ha causato una condizione di insalubrità, non basta da sola a qualificare l’evento come incidente di lavoro di natura straordinaria. La Corte ha sottolineato che si tratta di rischi ordinari, connessi a un’attività professionale normale e prevista, anche se condotta in condizioni non ottimali.
- **Carcinoma del vigile del fuoco e stato di vittima del dovere**:
Per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, la Cassazione ha evidenziato la necessità di dimostrare un “quid pluris”, cioè che l’evento dannoso sia stato causato da rischi specificamente connessi all’attività di emergenza e che siano state adottate tutte le misure di sicurezza possibili. La semplice esposizione a rischi ordinari non è sufficiente a qualificare l’evento come incidente di lavoro di natura straordinaria o come causa di danno in quanto vittima del dovere.
4. **Implicazioni e principi applicabili**
- La decisione ribadisce che non ogni evento dannoso subito dai vigili del fuoco in attività di servizio può essere automaticamente qualificato come incidente di lavoro o malattia professionale riconducibile a rischi straordinari.
- La presenza di violazioni normative e di condizioni lavorative insalubri, pur costituendo un illecito e un’ingiustizia, non sono di per sé sufficienti a modificare la natura del rischio, che rimane ordinario.
- Per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere, è necessario un elemento aggiuntivo (quid pluris) che renda l’evento eccezionale rispetto alle condizioni di rischio comune.
5. **Conclusioni operative**
La sentenza conferma l’importanza di una rigorosa distinzione tra rischi ordinari e straordinari, fondamentale per l’attribuzione di benefici, indennizzi e riconoscimenti di status di vittima del dovere. La qualificazione dell’evento come incidente di lavoro o come causa di danno in qualità di vittima del dovere richiede la dimostrazione di un elemento di eccezionalità e di un “quid pluris” rispetto alle condizioni di rischio ordinarie, anche in presenza di violazioni normative e condizioni di insalubrità.
**In sintesi:**
La Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso di un vigile del fuoco ammalatosi di tumore al polmone, le condizioni di esposizione a gas di scarico e le carenze di sicurezza sul lavoro, pur costituendo violazioni, non sono sufficienti a qualificare l’evento come rischio straordinario o incidente di vittima del dovere senza un elemento di eccezionalità ulteriore. La presenza di rischi ordinari, anche se aggravati da violazioni, non può automaticamente portare alla qualificazione dello stato di vittima del dovere, se non si dimostra un “quid pluris”.
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