Cassazione
2026 - La sentenza della Corte di Cassazione n.15532/2026 affronta un
tema di particolare rilevanza in ambito di responsabilità civile
derivante da circolazione stradale: il riconoscimento del danno non
patrimoniale (danno biologico e lesioni ai rapporti familiari) nei
confronti di soggetti estranei ai rapporti di parentela diretta, ma
coinvolti in modo indiretto e riflesso nelle dinamiche familiari, quale
il nuovo compagno della madre del danneggiato. **Fatti e ratio
decidendi** In questa pronuncia, la Cassazione ha confermato la
possibilità di riconoscere un danno anche al nuovo compagno della madre
della vittima di un sinistro stradale, in quanto padre dei fratelli
della vittima stessa, per i possibili riflessi negativi sul piano della
relazione intrafamiliare. La decisione si fonda sulla considerazione che
il danno non patrimoniale può estendersi anche a soggetti che, pur non
essendo parenti in senso stretto (ad esempio, il nuovo compagno della
madre), sono comunque coinvolti in modo significativo nel contesto
familiare e possono subire un danno per effetto delle conseguenze
dell’evento dannoso sulla dinamica familiare. **Aspetti giuridici
principali** 1. **Danno da lesione del rapporto familiare**: La
giurisprudenza consolidata riconosce che il danno derivante dalla
lesione di un rapporto familiare può essere integrato nei danni non
patrimoniali, in particolare quando l’evento lesivo compromette i legami
affettivi tra soggetti coinvolti, anche se non legati da vincoli di
parentela diretta. 2. **Riflessioni sulla figura del nuovo compagno**:
La sentenza estende tale principio anche al soggetto che, pur non
essendo parente biologico, assume un ruolo familiare, come il nuovo
compagno della madre, inquanto soggetto che può subire un danno riflesso
per i possibili effetti negativi sulla relazione intrafamiliare. 3.
**Rischio di danno per i soggetti non parenti in sensostretto**: La
pronuncia riconosce che la ricostruzione dei legami affettivi può
coinvolgere anche soggetti non strettamente parenti, purché si dimostri
l'impatto delle conseguenze dell’incidente sulla qualità della relazione
familiare e, di conseguenza, sul benessere psicofisico di tali
soggetti. **Implicazioni pratiche e riflessi sul diritto** - La
decisione amplia il novero dei soggetti tutelati insede di risarcimento
del danno non patrimoniale, considerando anche figure di rilievo
affettivo e relazionale, non strettamente biologiche o legali. - Si
evidenzia l’importanza di valutare non solo i danni diretti alla
vittima, ma anche quelli indiretti, riflessi e relazionali, legati alla
compromissione di rapporti familiari e affettivi. - La sentenza
sottolinea la rilevanza di un’analisi approfondita degli aspetti
psicologici e relazionali nelle cause di responsabilità civile derivanti
da incidenti stradali, in conformità con l' evoluzione della
giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale. **Conclusioni** La
Cassazione n. 15532/2026 rappresenta un importante passavanti nel
riconoscimento dei danni riflessi in ambito di circolazione stradale,
ampliando la tutela anche a soggetti coinvolti indirettamente nei
rapporti familiari, come il nuovo compagno della madre e padre dei
fratelli della vittima, per i possibili effetti negativi sulle relazioni
intrafamiliari.Tale pronuncia sottolinea la necessità di considerare
una visione più ampia esensibile delle ripercussioni psicologiche e
relazionali derivanti da incidenti stradali, rafforzando il principio
che il danno non patrimoniale può e dev'essere esteso anche a soggetti
che, pur non avendo un legame di sangue diretto,sono comunque soggetti
vulnerabili alle ripercussioni emotive e relazionali dell'evento
dannoso. Cass. civ., sez. III,ord., 21 maggio 2026, n. 15532
(Presidente Rubino – Relatore Simone)Svolgimento del processo
1.
OMISSIS e OMISSIS, OMISSISe OMISSIS, questi ultimi in proprio e quali
esercenti la responsabilità genitoriale sui minori OMISSIS e
OMISSIS,convenivano dinanzi al Tribunale di Milano OMISSIS e OMISSIS
OMISSIS Spa (già OMISSISOMISSIS Spa), al fine di essere risarciti dei
danni patiti a causa del sinistroverificatosi il 7.7.2011 in F.
Gli
attori avevano dedotto che OMISSIS , mentre era trasportata sul
motociclodi OMISSIS(assicurata presso OMISSIS OMISSIS Spa), condotto da
OMISSISOMISSIS,era rimasta vittima di un grave incidente, a seguito
della collisione delciclomotore con altro autoveicolo. Tale sinistro
aveva provocato gravissimelesioni a carico dell'attrice, tali da rendere
necessaria la parzialeamputazione della gamba sinistra.
Il
Tribunale, accogliendo parzialmente le domande svolte, condannava
iconvenuti al risarcimento dei danni in favore di OMISSIS (euro
820.066,00 atitolo di danno non patrimoniale ed Euro 408.881,08 a titolo
di dannopatrimoniale), OMISSIS, madre della prima (euro 116.170 a
titolo di danno nonpatrimoniale nonché Euro 10.818,04 a titolo di danno
patrimoniale), OMISSIS,marito della OMISSIS(euro 11.034,47 a titolo di
danno patrimoniale), OMISSISpadre di OMISSIS (euro 3.297,30 a titolo di
danno patrimoniale). Il Tribunale,inoltre, accoglieva la domanda di
manleva avanzata dalla OMISSIS, rigettandoogni altra pretesa.
2.
La Corte d'Appello di Milano, dinanzi alla quale si era costituita
OMISSIS OMISSISSpa (già OMISSIS OMISSIS Spa), con sentenza pubblicata il
15.2.2022, inparziale accoglimento dell'appello proposto da OMISSIS,
OMISSISe OMISSIS, inproprio e nella riferita qualità, condannava gli
appellati al pagamento di Euro25.000,00, a titolo di risarcimento del
danno non patrimoniale subito da OMISSIS,e di Euro 20.420,00, a titolo
di risarcimento del danno patrimoniale in favoredi OMISSIS , gravando
gli appellati delle spese del grado.
Per quanto ancora di rilievo
ai fini del presente giudizio, osservava la Corted'Appello, quanto al
danno non patrimoniale patito dai componenti del nucleofamiliare, che
era meritevole di tutela la posizione di OMISSIS, fratello di
OMISSIS,all'epoca del sinistro di sei anni. Il bambino, infatti, a
seguito del sinistroaveva subito un notevole cambiamento riferibile al
profondo mutamento dellecondizioni di vita del nucleo familiare: la
famiglia si era trasferita piùvolte di casa e aveva dovuto cambiare
scuola; si era trovato a vivere con lasorella gravemente invalida in una
"situazione altamente dolorosa"che per la sua età era in grado di
avvertire e comprendere in concreto. Da talielementi la corte inferiva
gli estremi per accogliere la domanda dirisarcimento del danno non
patrimoniale. Quanto alla posizione di OMISSIS,marito di OMISSIS(madre
di OMISSIS ), invece, la corte ne rigettaval'impugnazione in assenza "di
elementi concreti diversi e ulteriori nonemergenti agli atti" e per
l'irrilevanza delle circostanze capitolatenella chiesta prova orale.
3.
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre OMISSIS, sulla
base diun motivo. Resiste con controricorso OMISSIS OMISSIS Spa OMISSIS è
rimastaintimata.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera
diconsiglio, ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
La controricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.
Il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione di norme
didiritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – violazione degli articoli
1223, 1226e 2056 in relazione agli articoli 2727 e 2729 cod. civ., 115 e
116 cod. proc.civ., 40 e 41 c.p.".
Il ricorrente deduce che la
Corte d'Appello con riferimento alla posizione delfiglio OMISSIS ha
valorizzato i seguenti elementi: le "mutate modalità divita dell'intero
nucleo familiare di appartenenza"; "la famiglia si ètrasferita di casa
più volte"; "vivere con la propria sorellamaggiore afflitta da una
lesione importante di evidente gravità e diirreversibilità"; "situazione
altamente dolorosa che all'età di seianni OMISSIS era nella piena
capacità non solo di avvertire, ma bensì anche dicomprendere in
concreto". Lamenta il ricorrente che la corte territoriale,mentre ha
correttamente preso in considerazione gli indicati elementi pervalutare
il danno non patrimoniale (nella duplice dimensione del dolore puroper
le sofferenze della sorella e delle ricadute della necessità di
cambiarecasa per adattarsi alle nuove necessità della ragazza sugli
aspetti dinamicorelazionali) subito dal figlio OMISSIS per l'incidente
che ha visto vittima lasorella, ha, per contro, valutato illogicamente e
contraddittoriamente glistessi elementi là dove da lui addotti,
mancando di valorizzarli per potervalutare in via presuntiva il danno
non patrimoniale subito dal ricorrente,quale nuovo marito della madre
della ragazza danneggiata, con la quale avevacostituito un nuovo nucleo
familiare, che comprendeva sia OMISSIS sia i suoifratelli, nati dal
matrimonio tra lui e la OMISSISSegnala di aver anch'egli siarisentito
negativamente sia delle mutate condizioni di vita all'interno delnucleo
familiare, avendo dovuto in prima persona cercare una nuova
situazioneabitativa idonea alle condizioni della ragazza e affrontare
più trasferimentiabitativi, sia delle afflizioni connesse alla grave
menomazione di OMISSIS
Denuncia che, così decidendo, la Corte
d'Appello è incorsa nella violazione deicriteri in materia di prova
presuntiva in tema di "danno riflesso",in relazione ai quali il diritto
vivente ha indicato gli elementi di fatto davalorizzare: l'età della
vittima; la gravità delle lesioni patite dalla stessa;la durata
dell'invalidità temporanea; la convivenza. Elementi, questi ultimi,tutti
sussistenti nel caso di specie, non ostando la circostanza che il
OMISSISnonsia il padre di OMISSIS, ma il marito della madre, stante
l'uguale dignità sulpiano costituzionale di tutti i nuclei familiari,
compresi quelli allargati.
2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il
ricorrente ha declinato il motivo come violazione di legge in tema di
provapresuntiva e di liquidazione del danno, tuttavia, nella sostanza le
censurerivolte alla decisione impugnata investono la complessiva tenuta
logica dellamotivazione. È, infatti, illogico e contraddittorio che la
Corte d'Appello, aparità di elementi fattuali, abbia applicato il
ragionamento presuntivo per ilfiglio OMISSIS e lo abbia, invece,
totalmente negato al ricorrente, escludendoingiustamente il risarcimento
del danno non patrimoniale derivante all'uomodalla grave menomazione
riportata dalla figlia di sua moglie, che fa parte delnucleo familiare
formato, oltre che da OMISSIS, da lui, dalla madre dellaragazza e dai
due figli comuni.
Sebbene non evocato espressamente il paradigma
dell'art. 132, comma secondo, n.4, cod. proc. civ., alla stregua
dell'insegnamento reso da Cass., Sez. Un.,17931/2013, nonché del
principio sovranazionale per cui non è consentito agliorgani giudiziari
degli Stati membri di dichiarare inammissibile un ricorso,quando la
Corte di cassazione sia comunque "messa dal ricorrente incondizione di
determinare la base giuridica sulla quale deve procedere alcontrollo
della decisione (impugnata)" (v. Corte EDU, sez. II, 29.3.2011,RTBF c.
Belgio, in causa n. 50084/06), è possibile scrutinare il ricorso
intermini di verifica della sussistenza di un vizio della motivazione,
che laponga al di sotto della soglia del c.d. "minimo costituzionale".
La
Corte d'Appello ha premesso che "(g)li appellanti dal canto
loroinvocano però l'età della vittima, la gravità delle lesioni
riportate, ladurata dell'invalidità, la convivenza di essi familiari con
la giovane OMISSIS,tutti elementi che non possono che essere
considerati nella valutazione dellaquestione in esame, ma l'esame di
essi, ad avviso della Corte non conduce alleconclusioni invocate dagli
appellanti, dovendosi piuttosto distinguere conriferimento a ciascuno di
essi appellanti a seconda degli effetti e delleconseguenze che possono
ritenersi derivare a ciascuno il che impone unaspecifica differenziata
valutazione delle singole posizioni o di gruppi diesse" (pagina 21, da
riga 10 a riga 18).
Secondo questa traiettoria e, quindi,
prendendo in considerazione l'età delfratello della vittima, l'entità
delle lesioni e la gravità della menomazione,la necessità di effettuare
più trasferimenti di casa e cambiare scuola, nonchéla convivenza in un
ambiente familiare segnato dalla sofferenza per lacondizione di grave
menomazione fisica di una componente, la Corte d'Appello haaccolto la
domanda svolta per conto del figlio minore.
Di contro,
prescindendo dalla posizione di OMISSIS, rimasta estranea alpresente
giudizio, la corte milanese quanto al ricorrente (padre di OMISSIS e
OMISSISe marito della madre della vittima) si è così espressa: "(i)n
assenzapertanto di elementi concreti diversi e ulteriori non emergenti
agli atti ladomanda de qua, così come quella spiegata da OMISSIS,
oggetto d'appello inquanto rigettata dal primo giudice, non può per le
ragioni da quest'ultimosostenute trovare diversa valutazione, attesa
altresì l'irrilevanza della provaorale la cui introduzione è stata
reiteratamente richiesta in questa sede sucircostanze (cfr. cap. 46, 47,
48, 50, 51) all'evidenza inconferenti e affetteda genericità tanto da
non consentire un concreto apprezzamento del realepregiudizio patito dal
OMISSIS sia sotto il profilo della sofferenza soggettivasia con
riguardo al conseguito mutamento peggiorativo delle sue abitudini divita
(cfr. Cass. n. 28220/19)" (pagina 22, secondo capoverso).
Tale
motivazione è apparente, poiché espone in modo del tutto assertivo e
deltutto privo di logica, che le allegazioni del ricorrente non possono
integrarequegli elementi "concreti diversi e ulteriori", né indica e
qualisarebbero gli elementi dedotti dall'allora appellante tali da dover
esserereputati generici e inconferenti e, quindi, inidonei a fondare
una valutazionedi tipo presuntivo o di escluderne la sussistenza.
È
appena il caso di ricordare che il pregiudizio derivante dalla
"lesionedel rapporto parentale" è predicabile anche con riferimento alle
ipotesidi convivenza all'interno di una stabile famiglia allargata e
può esseredimostrato per presunzioni, fra le quali assume rilievo il
rapporto di strettaparentela esistente fra la vittima ed i suoi
familiari che fa ritenere, secondoun criterio di normalità sociale, che
essi soffrano per le gravissime lesioniriportate dal loro prossimo
congiunto (v., Cass., sez. III, 11 novembre 2019,n. 28989; Cass., sez.
III, 24 aprile 2020, n. 11212; Cass., sez. III, 8 aprile2020, n. 7748;
v. più di recente Cass., sez. III, 28 aprile 2024, n. 23300). Ein tale
quadro, è stato sostenuto da questa Corte, "emergerà, conintuitiva
evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei
meccanismipresuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità
effettiva deldanno, richiamano il dato della maggiore o minore
prossimità formale del legameparentale (coniuge, convivente, figlio,
genitore, sorella, fratello, nipote,ascendente, zio, cugino)" (così, in
motivazione, Cass., sez. III, 11novembre 2019, n. 28989).
La
motivazione resa dalla Corte d'Appello non esplicita in modo
comprensibilele ragioni per le quali gli elementi connotanti, indicati
in sede di appello,siano stati ritenuti insufficienti e astratti in
relazione alla sola posizionedel nuovo compagno della madre, padre dei
fratelli della danneggiata. Inparticolare, la Corte non spiega perché
tali elementi non siano idonei ainnestare un ragionamento inferenziale
su una condizione interna - come tale non verificabile sulla base di
dati obiettivi - né a escludere la rappresentazione diretta di riflessi
negativi sul piano della relazione intrafamiliare. A ciò si aggiunga che
la corte neppure spiega le ragioni per le quali la prova testimoniale
richiesta sarebbe stata irrilevante per genericità e in conferenza delle
circostanze capitolate.
La Corte d'Appello, pertanto, non ha
assolto al compito di esternare un ragionamento che, partendo da
determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo,
logico e consequenziale, a spiegare il risultato cuisi perviene sulla
res decidendi, ossia non indica affatto, se non in modo assertivo, per
quale ragione le allegazioni contenute nell'impugnazione sonostate
ritenute prive "di elementi concreti diversi e ulteriori".
3.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto per quanto di
ragione,cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello
di Milano, che,in diversa composizione, provvederà a rendere una
motivazione effettiva epercepibile riguardo a quanto sopra indicato.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza
impugnatae rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Corte di appellodi Milano, in diversa composizione.
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