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02 luglio 2026

Cassazione 2026 - La sentenza della Corte di Cassazione n. 15532/2026 affronta un tema di particolare rilevanza in ambito di responsabilità civile derivante da circolazione stradale: il riconoscimento del danno non patrimoniale (danno biologico e lesioni ai rapporti familiari) nei confronti di soggetti estranei ai rapporti di parentela diretta, ma coinvolti in modo indiretto e riflesso nelle dinamiche familiari, quale il nuovo compagno della madre del danneggiato.

 

 

 

 





Cassazione 2026 - La sentenza della Corte di Cassazione n.15532/2026 affronta un tema di particolare rilevanza in ambito di responsabilità civile derivante da circolazione stradale: il riconoscimento del danno non patrimoniale (danno biologico e lesioni ai rapporti familiari) nei confronti di soggetti estranei ai rapporti di parentela diretta, ma coinvolti in modo indiretto e riflesso nelle dinamiche familiari, quale il nuovo compagno della madre del danneggiato. **Fatti e ratio decidendi** In questa pronuncia, la Cassazione ha confermato la possibilità di riconoscere un danno anche al nuovo compagno della madre della vittima di un sinistro stradale, in quanto padre dei fratelli della vittima stessa, per i possibili riflessi negativi sul piano della relazione intrafamiliare. La decisione si fonda sulla considerazione che il danno non patrimoniale può estendersi anche a soggetti che, pur non essendo parenti in senso stretto (ad esempio, il nuovo compagno della madre), sono comunque coinvolti in modo significativo nel contesto familiare e possono subire un danno per effetto delle conseguenze dell’evento dannoso sulla dinamica familiare. **Aspetti giuridici principali** 1. **Danno da lesione del rapporto familiare**: La giurisprudenza consolidata riconosce che il danno derivante dalla lesione di un rapporto familiare può essere integrato nei danni non patrimoniali, in particolare quando l’evento lesivo compromette i legami affettivi tra soggetti coinvolti, anche se non legati da vincoli di parentela diretta. 2. **Riflessioni sulla figura del nuovo compagno**: La sentenza estende tale principio anche al soggetto che, pur non essendo parente biologico, assume un ruolo familiare, come il nuovo compagno della madre, inquanto soggetto che può subire un danno riflesso per i possibili effetti negativi sulla relazione intrafamiliare. 3. **Rischio di danno per i soggetti non parenti in sensostretto**: La pronuncia riconosce che la ricostruzione dei legami affettivi può coinvolgere anche soggetti non strettamente parenti, purché si dimostri l'impatto delle conseguenze dell’incidente sulla qualità della relazione familiare e, di conseguenza, sul benessere psicofisico di tali soggetti. **Implicazioni pratiche e riflessi sul diritto** - La decisione amplia il novero dei soggetti tutelati insede di risarcimento del danno non patrimoniale, considerando anche figure di rilievo affettivo e relazionale, non strettamente biologiche o legali. - Si evidenzia l’importanza di valutare non solo i danni diretti alla vittima, ma anche quelli indiretti, riflessi e relazionali, legati alla compromissione di rapporti familiari e affettivi. - La sentenza sottolinea la rilevanza di un’analisi approfondita degli aspetti psicologici e relazionali nelle cause di responsabilità civile derivanti da incidenti stradali, in conformità con l' evoluzione della giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale. **Conclusioni** La Cassazione n. 15532/2026 rappresenta un importante passavanti nel riconoscimento dei danni riflessi in ambito di circolazione stradale, ampliando la tutela anche a soggetti coinvolti indirettamente nei rapporti familiari, come il nuovo compagno della madre e padre dei fratelli della vittima, per i possibili effetti negativi sulle relazioni intrafamiliari.Tale pronuncia sottolinea la necessità di considerare una visione più ampia esensibile delle ripercussioni psicologiche e relazionali derivanti da incidenti stradali, rafforzando il principio che il danno non patrimoniale può e dev'essere esteso anche a soggetti che, pur non avendo un legame di sangue diretto,sono comunque soggetti vulnerabili alle ripercussioni emotive e relazionali dell'evento dannoso.   Cass. civ., sez. III,ord., 21 maggio 2026, n. 15532

(Presidente Rubino – Relatore Simone)Svolgimento del processo

1. OMISSIS e OMISSIS, OMISSISe OMISSIS, questi ultimi in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori OMISSIS e OMISSIS,convenivano dinanzi al Tribunale di Milano OMISSIS e OMISSIS OMISSIS Spa (già OMISSISOMISSIS Spa), al fine di essere risarciti dei danni patiti a causa del sinistroverificatosi il 7.7.2011 in F.

Gli attori avevano dedotto che OMISSIS , mentre era trasportata sul motociclodi OMISSIS(assicurata presso OMISSIS OMISSIS Spa), condotto da OMISSISOMISSIS,era rimasta vittima di un grave incidente, a seguito della collisione delciclomotore con altro autoveicolo. Tale sinistro aveva provocato gravissimelesioni a carico dell'attrice, tali da rendere necessaria la parzialeamputazione della gamba sinistra.

Il Tribunale, accogliendo parzialmente le domande svolte, condannava iconvenuti al risarcimento dei danni in favore di OMISSIS (euro 820.066,00 atitolo di danno non patrimoniale ed Euro 408.881,08 a titolo di dannopatrimoniale), OMISSIS, madre della prima (euro 116.170 a titolo di danno nonpatrimoniale nonché Euro 10.818,04 a titolo di danno patrimoniale), OMISSIS,marito della OMISSIS(euro 11.034,47 a titolo di danno patrimoniale), OMISSISpadre di OMISSIS (euro 3.297,30 a titolo di danno patrimoniale). Il Tribunale,inoltre, accoglieva la domanda di manleva avanzata dalla OMISSIS, rigettandoogni altra pretesa.

2. La Corte d'Appello di Milano, dinanzi alla quale si era costituita OMISSIS OMISSISSpa (già OMISSIS OMISSIS Spa), con sentenza pubblicata il 15.2.2022, inparziale accoglimento dell'appello proposto da OMISSIS, OMISSISe OMISSIS, inproprio e nella riferita qualità, condannava gli appellati al pagamento di Euro25.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da OMISSIS,e di Euro 20.420,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favoredi OMISSIS , gravando gli appellati delle spese del grado.

Per quanto ancora di rilievo ai fini del presente giudizio, osservava la Corted'Appello, quanto al danno non patrimoniale patito dai componenti del nucleofamiliare, che era meritevole di tutela la posizione di OMISSIS, fratello di OMISSIS,all'epoca del sinistro di sei anni. Il bambino, infatti, a seguito del sinistroaveva subito un notevole cambiamento riferibile al profondo mutamento dellecondizioni di vita del nucleo familiare: la famiglia si era trasferita piùvolte di casa e aveva dovuto cambiare scuola; si era trovato a vivere con lasorella gravemente invalida in una "situazione altamente dolorosa"che per la sua età era in grado di avvertire e comprendere in concreto. Da talielementi la corte inferiva gli estremi per accogliere la domanda dirisarcimento del danno non patrimoniale. Quanto alla posizione di OMISSIS,marito di OMISSIS(madre di OMISSIS ), invece, la corte ne rigettaval'impugnazione in assenza "di elementi concreti diversi e ulteriori nonemergenti agli atti" e per l'irrilevanza delle circostanze capitolatenella chiesta prova orale.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre OMISSIS, sulla base diun motivo. Resiste con controricorso OMISSIS OMISSIS Spa OMISSIS è rimastaintimata.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera diconsiglio, ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

La controricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione di norme didiritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – violazione degli articoli 1223, 1226e 2056 in relazione agli articoli 2727 e 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc.civ., 40 e 41 c.p.".

Il ricorrente deduce che la Corte d'Appello con riferimento alla posizione delfiglio OMISSIS ha valorizzato i seguenti elementi: le "mutate modalità divita dell'intero nucleo familiare di appartenenza"; "la famiglia si ètrasferita di casa più volte"; "vivere con la propria sorellamaggiore afflitta da una lesione importante di evidente gravità e diirreversibilità"; "situazione altamente dolorosa che all'età di seianni OMISSIS era nella piena capacità non solo di avvertire, ma bensì anche dicomprendere in concreto". Lamenta il ricorrente che la corte territoriale,mentre ha correttamente preso in considerazione gli indicati elementi pervalutare il danno non patrimoniale (nella duplice dimensione del dolore puroper le sofferenze della sorella e delle ricadute della necessità di cambiarecasa per adattarsi alle nuove necessità della ragazza sugli aspetti dinamicorelazionali) subito dal figlio OMISSIS per l'incidente che ha visto vittima lasorella, ha, per contro, valutato illogicamente e contraddittoriamente glistessi elementi là dove da lui addotti, mancando di valorizzarli per potervalutare in via presuntiva il danno non patrimoniale subito dal ricorrente,quale nuovo marito della madre della ragazza danneggiata, con la quale avevacostituito un nuovo nucleo familiare, che comprendeva sia OMISSIS sia i suoifratelli, nati dal matrimonio tra lui e la OMISSISSegnala di aver anch'egli siarisentito negativamente sia delle mutate condizioni di vita all'interno delnucleo familiare, avendo dovuto in prima persona cercare una nuova situazioneabitativa idonea alle condizioni della ragazza e affrontare più trasferimentiabitativi, sia delle afflizioni connesse alla grave menomazione di OMISSIS

Denuncia che, così decidendo, la Corte d'Appello è incorsa nella violazione deicriteri in materia di prova presuntiva in tema di "danno riflesso",in relazione ai quali il diritto vivente ha indicato gli elementi di fatto davalorizzare: l'età della vittima; la gravità delle lesioni patite dalla stessa;la durata dell'invalidità temporanea; la convivenza. Elementi, questi ultimi,tutti sussistenti nel caso di specie, non ostando la circostanza che il OMISSISnonsia il padre di OMISSIS, ma il marito della madre, stante l'uguale dignità sulpiano costituzionale di tutti i nuclei familiari, compresi quelli allargati.

2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Il ricorrente ha declinato il motivo come violazione di legge in tema di provapresuntiva e di liquidazione del danno, tuttavia, nella sostanza le censurerivolte alla decisione impugnata investono la complessiva tenuta logica dellamotivazione. È, infatti, illogico e contraddittorio che la Corte d'Appello, aparità di elementi fattuali, abbia applicato il ragionamento presuntivo per ilfiglio OMISSIS e lo abbia, invece, totalmente negato al ricorrente, escludendoingiustamente il risarcimento del danno non patrimoniale derivante all'uomodalla grave menomazione riportata dalla figlia di sua moglie, che fa parte delnucleo familiare formato, oltre che da OMISSIS, da lui, dalla madre dellaragazza e dai due figli comuni.

Sebbene non evocato espressamente il paradigma dell'art. 132, comma secondo, n.4, cod. proc. civ., alla stregua dell'insegnamento reso da Cass., Sez. Un.,17931/2013, nonché del principio sovranazionale per cui non è consentito agliorgani giudiziari degli Stati membri di dichiarare inammissibile un ricorso,quando la Corte di cassazione sia comunque "messa dal ricorrente incondizione di determinare la base giuridica sulla quale deve procedere alcontrollo della decisione (impugnata)" (v. Corte EDU, sez. II, 29.3.2011,RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06), è possibile scrutinare il ricorso intermini di verifica della sussistenza di un vizio della motivazione, che laponga al di sotto della soglia del c.d. "minimo costituzionale".

La Corte d'Appello ha premesso che "(g)li appellanti dal canto loroinvocano però l'età della vittima, la gravità delle lesioni riportate, ladurata dell'invalidità, la convivenza di essi familiari con la giovane OMISSIS,tutti elementi che non possono che essere considerati nella valutazione dellaquestione in esame, ma l'esame di essi, ad avviso della Corte non conduce alleconclusioni invocate dagli appellanti, dovendosi piuttosto distinguere conriferimento a ciascuno di essi appellanti a seconda degli effetti e delleconseguenze che possono ritenersi derivare a ciascuno il che impone unaspecifica differenziata valutazione delle singole posizioni o di gruppi diesse" (pagina 21, da riga 10 a riga 18).

Secondo questa traiettoria e, quindi, prendendo in considerazione l'età delfratello della vittima, l'entità delle lesioni e la gravità della menomazione,la necessità di effettuare più trasferimenti di casa e cambiare scuola, nonchéla convivenza in un ambiente familiare segnato dalla sofferenza per lacondizione di grave menomazione fisica di una componente, la Corte d'Appello haaccolto la domanda svolta per conto del figlio minore.

Di contro, prescindendo dalla posizione di OMISSIS, rimasta estranea alpresente giudizio, la corte milanese quanto al ricorrente (padre di OMISSIS e OMISSISe marito della madre della vittima) si è così espressa: "(i)n assenzapertanto di elementi concreti diversi e ulteriori non emergenti agli atti ladomanda de qua, così come quella spiegata da OMISSIS, oggetto d'appello inquanto rigettata dal primo giudice, non può per le ragioni da quest'ultimosostenute trovare diversa valutazione, attesa altresì l'irrilevanza della provaorale la cui introduzione è stata reiteratamente richiesta in questa sede sucircostanze (cfr. cap. 46, 47, 48, 50, 51) all'evidenza inconferenti e affetteda genericità tanto da non consentire un concreto apprezzamento del realepregiudizio patito dal OMISSIS sia sotto il profilo della sofferenza soggettivasia con riguardo al conseguito mutamento peggiorativo delle sue abitudini divita (cfr. Cass. n. 28220/19)" (pagina 22, secondo capoverso).

Tale motivazione è apparente, poiché espone in modo del tutto assertivo e deltutto privo di logica, che le allegazioni del ricorrente non possono integrarequegli elementi "concreti diversi e ulteriori", né indica e qualisarebbero gli elementi dedotti dall'allora appellante tali da dover esserereputati generici e inconferenti e, quindi, inidonei a fondare una valutazionedi tipo presuntivo o di escluderne la sussistenza.

È appena il caso di ricordare che il pregiudizio derivante dalla "lesionedel rapporto parentale" è predicabile anche con riferimento alle ipotesidi convivenza all'interno di una stabile famiglia allargata e può esseredimostrato per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di strettaparentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondoun criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioniriportate dal loro prossimo congiunto (v., Cass., sez. III, 11 novembre 2019,n. 28989; Cass., sez. III, 24 aprile 2020, n. 11212; Cass., sez. III, 8 aprile2020, n. 7748; v. più di recente Cass., sez. III, 28 aprile 2024, n. 23300). Ein tale quadro, è stato sostenuto da questa Corte, "emergerà, conintuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismipresuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva deldanno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legameparentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote,ascendente, zio, cugino)" (così, in motivazione, Cass., sez. III, 11novembre 2019, n. 28989).

La motivazione resa dalla Corte d'Appello non esplicita in modo comprensibilele ragioni per le quali gli elementi connotanti, indicati in sede di appello,siano stati ritenuti insufficienti e astratti in relazione alla sola posizionedel nuovo compagno della madre, padre dei fratelli della danneggiata. Inparticolare, la Corte non spiega perché tali elementi non siano idonei ainnestare un ragionamento inferenziale su una condizione interna - come tale non verificabile sulla base di dati obiettivi - né a escludere la rappresentazione diretta di riflessi negativi sul piano della relazione intrafamiliare. A ciò si aggiunga che la corte neppure spiega le ragioni per le quali la prova testimoniale richiesta sarebbe stata irrilevante per genericità e in conferenza delle circostanze capitolate.

La Corte d'Appello, pertanto, non ha assolto al compito di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cuisi perviene sulla res decidendi, ossia non indica affatto, se non in modo assertivo, per quale ragione le allegazioni contenute nell'impugnazione sonostate ritenute prive "di elementi concreti diversi e ulteriori".

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione,cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che,in diversa composizione, provvederà a rendere una motivazione effettiva epercepibile riguardo a quanto sopra indicato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnatae rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appellodi Milano, in diversa composizione. 

 

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