Corte dei Conti 2026 - Il ricorrente, OMISSIS, ha promosso un'azione dinanzi alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale xxx contro l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con ricorso regolarmente notificato. Il motivo principale della lite riguarda il calcolo della pensione di anzianità maturata nel corso del servizio di polizia e, più precisamente, l’omissione nel computo di quattro scatti di anzianità previsti dalla normativa di riferimento.
Il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia di Stato dal xx (data di arruolamento) fino al xxx (data di cessazione dal servizio), con qualifica di Commissario, e si è collocato in quiescenza a decorrere dal xxx. La liquidazione della pensione è attestata dal prospetto Mod. OMISSIS, che costituisce elemento probatorio e documentale del diritto vantato.
2. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
Il cuore della controversia risiede nell’applicazione combinata degli articoli 27, commi 3 e 5, del D.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, che disciplina i benefici di anzianità e i relativi scatti di anzianità per il personale delle forze di polizia.
- **Art. 27, commi 3 e 5, D.lgs. n. 334/2000:**
- **Comma 3:** prevede che ai fini del calcolo della pensione vengano attribuiti, in aggiunta a ogni altro beneficio, sei scatti di anzianità ciascuno del 2,50%, calcolati sull’ultimo stipendio utile (comprensivo di retribuzione di anzianità e benefici stipendiali come previsto dalla normativa).
- **Comma 5:** specifica che tali scatti devono essere riconosciuti e computati nel calcolo della pensione e dell’indennità di buonuscita.
3. **Questione di diritto**
Il punto centrale del contendere è l’omissione, da parte dell’INPS, di quattro degli scatti di anzianità previsti dalla normativa, che avrebbero dovuto essere computati nel calcolo della pensione del ricorrente.
In sostanza, il ricorrente sostiene che, sulla base della normativa sopra richiamata, gli spettano quattro scatti di anzianità, ciascuno del 2,5%, da calcolarsi sull’ultimo stipendio percepito al momento del pensionamento, e che tale omissione ha determinato un danno economico, in quanto la pensione liquidata dall’INPS risulta inferiore al trattamento che avrebbe dovuto percepire.
4. **Aspetti giuridici e principi applicabili**
- **Diritto del pensionato a un calcolo corretto e completo della pensione:** La normativa di cui agli art. 27, commi 3 e 5, del D.lgs. n. 334/2000, tutela i diritti del personale di polizia e delle forze di polizia, garantendo l’attribuzione di benefici di anzianità sotto forma di scatti di anzianità, i quali devono essere correttamente computati nel trattamento pensionistico.
- **Principio di legalità e corretta applicazione delle norme:** La Corte dei Conti si inserisce in un contesto di giurisdizione di controllo sulla gestione delle risorse pubbliche, e in particolare sulla corretta liquidazione delle pensioni. La normativa di riferimento è chiara e precisa, e l’INPS ha l’obbligo di applicarla correttamente.
- **Obblighi dell’INPS:** L’Istituto ha l’obbligo di ricalcolare la pensione tenendo conto di tutti gli scatti di anzianità spettanti, e di pagare le eventuali differenze arretrate, qualora si accerti l’errata liquidazione.
5. **Pronuncia della Corte dei Conti e conseguenze**
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale xxx, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a:
- **Il ricalcolo della pensione** con l’inclusione dei quattro scatti di anzianità del 2,5% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio percepito al momento del pensionamento, come previsto dalla normativa citata.
- **Il pagamento delle somme arretrate** relative alle differenze tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto ricevere se i benefici fossero stati correttamente calcolati fin dall’origine.
Inoltre, la pronuncia si basa sulla interpretazione letterale e sistematica delle norme sopra citate, con particolare attenzione alla ratio della disposizione, che mira a riconoscere e tutelare il diritto del personale di polizia ad un trattamento pensionistico equo e conforme alle norme vigenti.
6. **Implicazioni pratiche**
L’effetto pratico di tale pronuncia è che l’INPS dovrà:
- Effettuare un nuovo ricalcolo della pensione del ricorrente, includendo i quattro scatti di anzianità del 2,5% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio utile.
- Pagare le somme arretrate relative alle differenze di pensione maturate dall’epoca della cessazione dal servizio fino alla data della presente pronuncia.
- Informare il pensionato circa la nuova liquidazione, e procedere al pagamento delle somme dovute, con gli interessi legali se del caso.
7. **Conclusioni**
La decisione della Corte dei Conti rappresenta un importante principio di tutela dei diritti dei pensionati del comparto di polizia e delle forze di polizia, garantendo il rispetto delle norme che prevedono benefici di anzianità e corretta applicazione degli scatti di anzianità nel calcolo delle pensioni.
Il caso evidenzia anche l’importanza di una corretta e diligente gestione delle pratiche di liquidazione pensionistica da parte degli enti previdenziali, con attenzione al rispetto delle norme di legge e alla tutela dei diritti dei beneficiari.

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