Corte
dei Conti 2026 - La vicenda riguarda una dipendente della Polizia di
Stato, condannata al pagamento di 7.640,36 euro a titolo di danno
erariale, a seguito di un sinistro stradale che ha causato danni
all’autovettura di servizio del Ministero dell’Interno – Questura di
xxxx. La condanna deriva dall’accertamento di un comportamento colposo o
doloso che ha causato il danno, con conseguente responsabilità
patrimoniale.
2. **Fatti e motivazioni della decisione**
La
Corte dei Conti ha analizzato le circostanze del sinistro, che si è
verificato in un incrocio con semaforo rosso. La dipendente, alla guida
di un veicolo di servizio con lampeggianti blu accesi e procedendo a
velocità moderata, ha attraversato l’incrocio contro il semaforo rosso.
-
**Valutazione della condotta**: La Corte ha ritenuto che, pur essendo
in linea di principio una violazione dell’articolo 41, comma 11, del
decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada), la condotta
specifica della dipendente non costituisce di per sé dolo o grave
negligenza, considerato che:
- L’auto di servizio aveva i lampeggianti blu attivi, consentendo deroghe alle norme di circolazione.
- L’attraversamento avveniva a velocità moderata, come confermato anche dal filmato di videosorveglianza.
- La mancata attivazione dell’apposito dispositivo acustico (sirena)
non si può considerare un comportamento gravemente colposo, soprattutto
considerato il contesto orario (4:24 del mattino), per evitare disturbo
inutile.
- L’incrocio era visibile e privo di ostacoli, riducendo la possibilità di errore di valutazione.
- L’altro veicolo procedeva a velocità elevata, contribuendo alle cause del sinistro.
3. **Normativa di riferimento e interpretazione**
L’articolo
177 del decreto legislativo n. 285/1992 autorizza le forze di polizia a
derogare alle norme di circolazione, purché siano rispettate le
condizioni di sicurezza e di correttezza. La Corte ha valutato che, nel
caso concreto:
- La presenza dei lampeggianti e la velocità moderata giustificano l’attraversamento nonostante il semaforo rosso.
-
La mancata attivazione del segnale acustico, considerata nel contesto,
non configura comportamento doloso o gravemente colposo.
4. **Responsabilità e danno erariale**
La
responsabilità patrimoniale della dipendente si fonda sulla valutazione
che essa abbia agito con negligenza lieve o, al massimo, colposa, non
dolosa. Tuttavia, l’ente pubblico ha ritenuto comunque sussistente un
danno erariale, attribuendo alla dipendente la responsabilità del
pagamento di € 7.640,36, considerato il danno causato all’autovettura di
servizio.
5. **Pronuncia e spese processuali**
- La Corte ha rigettato l’appello della Procura regionale, confermando la sentenza di primo grado.
-
È stato condannato il Ministero dell’Interno – Questura di xxxx al
pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.522,00, più il 15%
per spese generali, IVA e C.P.A.
6. **Considerazioni finali**
La
decisione evidenzia una corretta interpretazione delle norme di
circolazione e delle deroghe consentite alle forze di polizia,
sottolineando che un attraversamento con lampeggianti attivi e a
velocità moderata, anche se in violazione del semaforo rosso, può non
costituire di per sé condotta dolosa o gravemente colposa, purché siano
rispettate le altre condizioni di sicurezza e di buon senso.
**In
conclusione**, la sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza
della Corte dei Conti che mira a bilanciare l’esercizio delle funzioni
di polizia con la necessità di responsabilità patrimoniale,
privilegiando un’interpretazione flessibile delle norme di circolazione
quando siano rispettate le condizioni di sicurezza e funzionalità
dell’azione di polizia.
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