La sentenza della Cassazione n. 31462 del 2025 fornisce un importante chiarimento in materia di responsabilità e risarcimento dei danni derivanti da cose in custodia, con particolare riferimento alla cattiva gestione della sicurezza stradale da parte del Comune.
**Commento Legale Dettagliato:**
1. **Oggetto della responsabilità:**
La pronuncia si occupa della responsabilità extracontrattuale del Comune in relazione ai danni causati da cose in custodia, in questo caso, la strada. La responsabilità deriva dalla cattiva custodia, ovvero dalla mancata manutenzione o dalla gestione inadeguata delle condizioni della strada, che ha causato un danno a terzi.
2. **Procedura di liquidazione del danno:**
Il giudice di merito, in sede di condanna al risarcimento, ha il compito di determinare l’ammontare del danno risarcibile. La sentenza evidenzia che il giudice può stabilire una somma che si colloca tra un minimo e un massimo, sulla base delle risultanze istruttorie e delle circostanze del caso.
3. **Non sindacabilità in sede di legittimità:**
Importante aspetto giuridico è che la decisione sulla quantificazione del risarcimento, una volta inserita nel range minimo e massimo, è insindacabile in sede di cassazione, salvo violazioni di legge o vizi processuali. Ciò significa che il giudice di merito gode di un ampio margine di discrezionalità nella liquidazione, che non può essere rivisitato in cassazione, rendendo il suo apprezzamento quasi definitivo.
4. **Implicazioni pratiche:**
- La sentenza sottolinea l’importanza del ruolo del giudice di merito nel valutare le circostanze specifiche del caso e nel determinare un importo equo, senza vincoli rigidi, ma entro limiti prefissati dalla legge o dalla prassi giudiziaria.
- Per le pubbliche amministrazioni, come il Comune, si evidenzia la necessità di una buona custodia e manutenzione della strada, poiché la responsabilità può essere accertata e il risarcimento stabilito entro il range indicato.
**In sintesi:**
La Cassazione n. 31462/2025 afferma che in caso di danni derivanti da cattiva custodia della strada da parte del Comune, il giudice di merito stabilisce un importo risarcitorio tra un minimo e un massimo, e tale decisione, una volta assunta, non è soggetta a sindacato in sede di legittimità, garantendo così un certo margine di discrezionalità al giudice di merito nel determinare il risarcimento.
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