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05 dicembre 2025

Consiglio di Stato 2025 - Il presente giudizio trae origine da un ricorso introduttivo di primo grado proposto dal Sovrintendente della Polizia di Stato, Sig. -OMISSIS-, volto ad ottenere l’annullamento di specifici atti amministrativi di natura disciplinare adottati dal Capo della Polizia. In particolare, si impugna:

 

 

Consiglio di Stato 2025 - Il presente giudizio trae origine da un ricorso introduttivo di primo grado proposto dal Sovrintendente della Polizia di Stato, Sig. -OMISSIS-, volto ad ottenere l’annullamento di specifici atti amministrativi di natura disciplinare adottati dal Capo della Polizia. In particolare, si impugna:

- Il Decreto del Capo della Polizia prot. -OMISSIS-, datato 17 giugno 2020, con cui si dispone la destituzione del ricorrente ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 737/1981;

- Il Decreto del Capo della Polizia prot. -OMISSIS-, datato 28 aprile 2020, con cui si ha annullato in autotutela il primo esito del procedimento disciplinare.

L’atto di impugnazione mira quindi a ottenere l’annullamento di atti amministrativi di natura disciplinare, fondati sulla presunta responsabilità del ricorrente in relazione a condotte oggetto di procedimenti penali e amministrativi.

2. **Contesto fattuale e procedimento penale**

Dal processo di primo grado emerge che il ricorrente era coinvolto in un procedimento penale presso il Tribunale di Cosenza, il quale, con sentenza del 15 luglio xxxxxx, lo condannava alla pena di 4 anni di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per i reati di falsità materiale e ideologica in atti pubblici e documenti informatici, ai sensi degli artt. 479, 476 comma 2, e 491-bis c.p. La condanna si riferisce a condotte commesse tra il dicembre 2003 e il dicembre 2005, durante le quali il ricorrente, in qualità di addetto all’ufficio verbali, alterava verbali relativi a infrazioni al Codice della Strada, attestando falsamente il rispetto delle sanzioni o riducendo l’entità delle violazioni, con finalità di consentire ai contravventori di pagare somme inferiori o di evitare la decurtazione dei punti sulla patente.

3. **Implicazioni giuridiche della condanna penale**

La condanna penale per falsità ideologica e materiale in atti pubblici costituisce un elemento qualificante di responsabilità disciplinare, ai sensi dell’art. 55-bis del d.P.R. n. 354/1981, che prevede che la condanna definitiva per specifici reati possa comportare la destituzione dal servizio. In particolare, la falsità in atti pubblici è generalmente considerata un illecito grave che compromette la fiducia e l’integrità del pubblico ufficiale, rendendo legittimo l’adozione di sanzioni disciplinari più severe, come la destituzione.

4. **Valutazione degli atti amministrativi impugnati**

- Il Decreto del 28 aprile 2020, che ha annullato in autotutela il precedente provvedimento di destituzione, si fonda presumibilmente su motivazioni di opportunità o di tutela della posizione del dipendente, ma deve comunque rispettare i principi di legalità e ragionevolezza.

- Il successivo Decreto del 17 giugno 2020, che ha disposto la destituzione, si basa sulla condanna penale definitiva e sugli esiti del procedimento disciplinare, che deve essere stato condotto nel rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità e motivate ragioni.

5. **Valutazione giuridica della responsabilità disciplinare**

Ai fini della responsabilità disciplinare, occorre valutare:

- La sussistenza di una condotta qualificata come illecito penale definitivo, quale quella accertata dalla sentenza penale;

- La compatibilità tra la condanna penale e l’adozione di un provvedimento di destituzione, in considerazione della gravità del reato e della natura del ruolo ricoperto dal dipendente;

- La corretta applicazione delle norme procedurali in sede disciplinare, assicurando il diritto di difesa e l’obbligo di motivazione degli atti.

6. **Principi di diritto applicabili**

- **Legalità**: La potestà disciplinare deve essere esercitata nel rispetto delle norme di legge, con particolare riguardo all’art. 55-bis del d.P.R. n. 354/1981, che prevede la destituzione in caso di condanna definitiva per reati gravi, e all’art. 7 del d.P.R. n. 737/1981.

- **Proporzionalità**: La sanzione deve essere proporzionata alla gravità della condotta accertata, considerando anche la condotta penale definitiva.

- **Imparzialità e motivazione**: Gli atti devono essere motivati in modo chiaro e completo, e adottati nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

7. **Conclusioni e profili di illegittimità**

La contestazione principale riguarda se il procedimento disciplinare e gli atti adottati siano stati conformi ai principi sopra enunciati. In particolare, il ricorrente potrebbe sostenere:

- L’illegittimità dell’atto di destituzione, qualora si ritenesse che la condanna penale non costituisca di per sé motivo sufficiente per la destituzione, o che siano stati violati diritti di difesa e motivazione;

- La legittimità dell’atto di autotutela che ha annullato il primo provvedimento, qualora si ritenesse che tale annullamento non fosse stato motivato correttamente o fosse stato adottato in violazione di norme procedurali.

**In conclusione**, il quadro normativo e giurisprudenziale richiede che la responsabilità disciplinare si basi su una valutazione complessiva delle condotte accertate, rispettando i principi di legalità, proporzionalità e imparzialità. L’esito del giudizio di primo grado dovrà verificare se tali principi siano stati correttamente applicati dagli organi disciplinari nella adozione degli atti impugnati.

Pubblicato il 03/12/2025

N. 09512/2025REG.PROV.COLL.

N. 05627/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5627 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sez. I, n. 44 del 2024;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. Dario Simeoli;

Nessuno è comparso per le parti costituite.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.– Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il Sovrintendente della Polizia di Stato Sig. -OMISSIS- richiedeva l’annullamento del Decreto del Capo della Polizia prot. -OMISSIS- in data 17 giugno 2020 di destituzione ai sensi dell’art. 7 nn. 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 737 del 1981, e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ed in particolare del Decreto del Capo della Polizia prot. prot. -OMISSIS- in data 28 aprile 2020 che aveva annullato in autotutela il primo esito del procedimento disciplinare instaurato nei confronti dello stesso ricorrente.

L’istante chiedeva anche il risarcimento del danno subito.

1.1.– In punto di fatto, il ricorrente esponeva:

- di esser stato condannato dalla Corte d’Appello di Catanzaro per reati di cui all’art. 479, in relazione all’art. 476, comma 2, 323 e 640-ter del codice penale;

- di essere stato, in conseguenza di ciò, sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi in data 8 marzo 2023 con l’irrogazione della sospensione dal servizio per un periodo di mesi 6;

- di esser stato sottoposto a nuovo procedimento disciplinare (stante l’annullamento in autotutela del procedimento precedente disposto con decreto del 28 aprile 2020), conclusosi, questa volta, con il provvedimento di destituzione impugnato;

- di esser stato nel frattempo dichiarato permanentemente non idoneo al servizio per patologia depressiva grave con spunti psicotici.

1.2.– A sostegno del gravame, il ricorrente deduceva vari vizi relativi all’incongruenza della motivazione, all’eccesso di potere sotto diversi profili, tra cui la sproporzione della sanzione e la carenza di istruttoria.

2.– Con sentenza 29 febbraio 2024, n. 44, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, Sez. I, rigettava il ricorso.

3.– Il ricorrente originario ha, quindi, proposto appello, sostenendo l’erroneità della sentenza di primo grado, riproponendo sostanzialmente le censure sollevate in primo grado – le quali possono compendiarsi in vari profili di difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di violazione del principio di proporzionalità – sia pure adeguate all’impianto della motivazione della sentenza gravata.

Con ultimo motivo di gravame, l’appellante lamenta che il giudice avrebbe dovuto, quantomeno, compensare le spese del giudizio di primo grado.

4.– Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al gravame, eccependone l’infondatezza e ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato, riportandosi a quanto già dedotto negli scritti difensivi di primo grado (richiamati ai sensi dell’art. 101, comma 2, del c.p.a.).

5.– All’odierna udienza pubblica del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.– L’appello non può essere accolto per i seguenti motivi.

1.1.– Preliminarmente, va richiamata la ricostruzione dei fatti riportati nella sentenza del T.a.r., ai quali il Collegio può fare integrale riferimento in assenza di contestazione tra le parti.

In particolare, dal processo di primo grado emerge quanto segue:

- nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico di undici appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Cosenza, tra cui il ricorrente, il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 15 luglio xxxxxx, condannava quest’ultimo alla pena di anni 4 di reclusione con interdizione per cinque anni dai pubblici uffici per i reati di cui agli articoli 479, in relazione all’art. 476, comma 2, e 491-bis del c.p. (falsità materiale ed ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici e documenti informatici), in quanto, nel periodo dicembre 2003-dicembre 2005, in qualità di addetto all’ufficio verbali, in più occasioni, aveva alterato verbali redatti da altri operatori per violazioni al Codice della Strada e aveva attestato il falso derubricando il titolo dell’illecito contestato in fattispecie di minore entità, al fine di consentire a diversi contravventori di pagare somme inferiori a quelle contestate o evitare la decurtazione dei punti sulla patente;

- il Tribunale penale, invece, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati di cui agli articoli 640-ter, 323, 479, in relazione all’art. 476, comma 2, e 491-bis del c.p. (frode informatica, abuso d’ufficio ed ulteriori episodi di falso in atto pubblico) e assolveva il ricorrente dai restanti reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

- nelle more della definizione del procedimento disciplinare, con provvedimento del Capo della Polizia del 17 luglio 2015, il dipendente veniva trasferito per incompatibilità ambientale dalla Sezione Polizia Stradale di Cosenza alla Questura di Matera e successivamente, in data 27 gennaio 2017, assegnato alla Questura di Xxxxxx, a seguito del superamento del concorso interno per vice sovrintendente;

- con sentenza del 21 marzo 2018, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione di primo grado, sia pure rideterminando la pena della reclusione per anni 3 e mesi 8, in ordine ai reati di cui agli articoli 476 e 491 del c.p.;

- il procedimento penale diveniva quindi definitivo con la sentenza della Corte di Cassazione del 16 luglio 2019, che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal -OMISSIS-;

- con nota del 17 luglio 2019, il Commissariato di P.S. Palazzo di Giustizia trasmetteva alla Questura di Xxxxxx l’estratto conforme all’originale della sentenza della Corte di Cassazione;

- il titolare della potestà disciplinare, ravvisata una responsabilità disciplinare per ipotesi più gravi della deplorazione, con atto del 12 agosto 2019 nominava il funzionario istruttore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del d.P.R. n. 737 del 1981;

- il funzionario istruttore, con nota del 4 settembre 2019, formulava la contestazione di addebiti per la fattispecie della «destituzione», di cui all’art. 7, comma 2, n. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 737 del 1981 e, dopo avere acquisito le giustificazioni dell’interessato, con relazione del 1° ottobre 2019, rimetteva gli atti al Questore, che disponeva il deferimento del sovrintendente -OMISSIS- al giudizio del Consiglio Provinciale di Disciplina;

- l’organo collegiale di disciplina si riuniva in data 15 ottobre 2019 per l’esame degli atti, fissando la trattazione orale al successivo 25 ottobre; tale riunione veniva rinviata, per assenza giustificata dell’inquisito, dapprima al 21 gennaio 2020, poi, su richiesta del difensore di ulteriore rinvio – in considerazione della impossibilità di partecipare del Sig. -OMISSIS-, ancora in malattia ed a disposizione della C.M.O – al 13 febbraio 2020;

- in quest’ultima data, il difensore dell’inquisito (in assenza di quest’ultimo) presentava copia del verbale datato 28 gennaio 2020 della C.M.O. di La Spezia che giudicava il dipendente «permanentemente non idoneo ai servizi di istituto in modo assoluto» e chiedeva l’estinzione del procedimento disciplinare «per l’imminente messa in quiescenza dell’incolpato» o, in subordine, chiedeva l’irrogazione di «una minima sospensione dal servizio»;

- l’organo collegiale, ritenuto di procedere in assenza del predetto, ne ravvisava la responsabilità ma, ritenendo eccessiva la sanzione contestata, proponeva, a maggioranza, l’applicazione della sanzione della «sospensione dal servizio» per mesi 6, ai sensi dell’art. 6, comma 3, n. 2, del d.P.R. n. 737 del 1981, prevista nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo, deliberando in tal senso;

- il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, visti gli atti del procedimento disciplinare, ritenendo la proposta collegiale «gravemente viziata per illogicità ed incongruenza motivazionale», con decreto del 28 aprile 2020 annullava, in regime di autotutela decisoria, gli atti del procedimento disciplinare, a partire dal verbale della trattazione orale;

- in data 16 maggio 2020, pertanto, il Consiglio di Disciplina si riuniva, rinviando la seduta, per legittimi motivi, al 27 maggio 2020 e in tale data, assente l’inquisito pur ritualmente citato, il difensore sia oralmente che attraverso una memoria acquisita agli atti eccepiva la violazione, da parte del decreto di annullamento in autotutela del Capo della Polizia, del divieto di ‘reformatio in peius’, richiedendo la rinnovazione delle motivazioni delia precedente delibera;

- l’organo collegiale ravvisando la fondatezza, la rilevanza disciplinare e l’imputabilità della condotta contestata all’inquisito, considerata «la particolare gravità dei fatti [...] palesemente in contrasto con i doveri assunti con il giuramento e rivelatori di mancanza del senso dell’onore e del senso morale oltre che connotati da grave abuso di autorità e fiducia [...] arrecando un grave pregiudizio all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza», ha deliberato a maggioranza, la proposta della destituzione dal servizio ai sensi dell’ait.7, nn. 1, 2, 3, e 4 del d.P.R. n. 737 del 1981, così motivando: «Evidenziando mancanza del senso dell’onore e del senso morale e ponendo in essere atti in contrasto con i doveri assunti con il giuramento, con grave abuso di autorità e di fiducia ed arrecando un grave pregiudizio all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, con reiterate condotte, abusando della propria qualifica e del proprio ruolo di addetto all’ufficio verbali, attestava ripetutamente il falso modificand

1.2.‒ Su queste basi, possono ora scrutinarsi i motivi di appello.

2.– Il primo gruppo di censure ‒ con cui, a vario titolo, si contesta l’inadeguatezza della motivazione dell’atto con cui il Capo della Polizia (con il citato decreto prot. -OMISSIS- del 28 aprile 2020) ha annullato in autotutela il primo deliberato dell’organo di disciplina (adottato in data 8 marzo 2020), che aveva inizialmente deliberato la sospensione dal servizio ‒ sono state correttamente respinte dal giudice di primo grado.

L’appellante insiste nel sostenere che la motivazione posta a base del primo deliberato del Consiglio di Disciplina (in data 8 marzo 2020) sarebbe stata del tutto esaustiva e argomentata, contrariamente all’incongrua e laconica motivazione del provvedimento di destituzione impugnato. Dalla disamina del successivo verbale del Consiglio di Disciplina (in data 27 maggio 2020) emergerebbe la mancanza, in sede di riedizione del potere, di un’autonoma istruttoria, essendo la nuova fase decisoria stata caratterizzata esclusivamente da una differente e contraria valutazione degli elementi già raccolti e compiutamente esaminati precedentemente, ma con esiti differenti.

2.1.‒ La censura riposa dunque nell’asserita illegittimità commessa dall’Amministrazione procedente che: ha dapprima annullato in autotutela il provvedimento con cui la Commissione di Disciplina aveva riformulato la proposta sanzionatoria della destituzione avanzata dal Ministero (ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981) ed applicato la sanzione della sospensione dall'impiego per mesi sei; successivamente, ha disposto la rinnovazione della fase decisoria del procedimento disciplinare, sfociato questa volta nella impugnata destituzione.

Sul punto, il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento (espresso da ultimo dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2018, n. 7093, che a sua volta si richiama le sentenze della Sez. IV n. 3452 del 2013, n. 3963 del 2011, n. 4288 del 2010; ma vedi anche il parere n. 1715 del 2018), secondo cui, dalla disamina degli articoli 19 e 21 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), si evince che:

a) il potere di formulare la contestazione, spetta all’«autorità che ha disposto l’inchiesta» (id est: al Ministero) sulla scorta della relazione del funzionario istruttore;

b) la Commissione di Disciplina si pronuncia sul fatto, siccome cristallizzato dalla contestazione;

c) al Ministero non spetta alcun potere sindacatorio sulla delibera della commissione di disciplina affermativa della responsabilità, se non in favore dell’incolpato.

Su queste basi: «le predette disposizioni, non disciplinano la questione relativa alla possibilità che la Commissione di disciplina possa discostarsi dalla contestazione formulata dalla “autorità che ha disposto l’inchiesta”. Ma anche a volere ammettere tale potere, non potrebbe negarsi la possibilità per il Ministero procedente di intervenire repressivamente su una eventuale modifica, laddove la stessa appaia immotivata, apodittica, non aderente alle resultanze processuali» (sentenza n. 7093 del 2018).

L’attribuzione al Capo della Polizia del potere di irrogare sanzioni disciplinari comprende anche quello di controllare la legittimità delle diverse fasi nelle quali si articola il relativo procedimento, al fine di evitare che eventuali vizi procedimentali si riverberino sull’atto finale con effetti invalidanti. Tale attività di riesame si colloca all’interno della stessa funzione di amministrazione attiva, nel cui esercizio viene emesso l’atto. Resta fermo che, nel merito, l’Autorità di vertice può invece intervenire sul deliberato della commissione disciplinare solo a favore del dipendente.

2.2.– Posto dunque che il provvedimento impugnato è frutto di un procedimento che, nelle sue fasi, ha visto il dispiegarsi di un legittimo controllo dell’Autorità di vertice, occorre verificare se tale potere di autotutela sia stato correttamente esercitato.

Ritiene il Collegio che l’atto che ha annullato la prima deliberazione della Commissione di disciplina non sia affetto dai vizi lamentati dall’interessato.

Il Capo della Polizia ha, in modo sintetico ma puntuale, rilevato l’incongruità tra la proposta di destituzione e la sua successiva decisione di applicare la sanzione conservativa della sospensione dal servizio.

In particolare, il Collegio rileva che effettivamente tale ‘derubricazione’ non fosse suffragata da elementi motivazionali idonei a spiegare in che modo la gravità della condotta accertata con giudicato penale potesse ritenersi bilanciata dall’assenza di provvedimenti cautelari a carico dell’appellante o dalla valorizzazione dello stato di carriera dell’incolpato, elementi quest’ultimi apparentemente insufficienti ad elidere la frattura del rapporto di fiducia (derivante dall’avere il dipendente tradito l’affidamento sull’imparzialità e correttezza degli appartenenti alle Forze dell’Ordine) così come il danno arrecato all’immagine dell’Amministrazione.

2.3.– La lamentata mancanza di un’autonoma istruttoria non coglie nel segno.

Come si è visto, il Capo della Polizia ha censurato l’incongrua ‘pesatura’ dei valori pubblici e privati in gioco. Tale censura, di natura logica, non richiedeva dunque di esperire un’ulteriore istruttoria relativa ad altri elementi di fatto, bensì di emendare la fase decisoria dal vizio di illegittimità così riscontrato, come innanzi illustrato.

Il diritto di difesa e di contraddittorio in sede procedimentale sono stati garantiti dalla presenza del rappresentante dell’interessato.

3.– Anche il complesso dei motivi incentrati sulla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento finale, come riproposti in appello, non possono essere accolti.

3.1.‒ Il Collegio non ravvisa alcuna abnormità o manifesta sproporzione nel giudizio di gravità dei fatti espresso nei confronti del ricorrente.

Gli addebiti contestati all’odierno appellante ‒ i quali trovano fondamento nell’accertamento penale per i reati di falsità materiale ed ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici e documenti informatici (di cui agli artt. 479, in relazione all’art. 476, comma 2, e 491-bis c.p.), consistenti nel fatto che l’imputato, nel periodo dicembre 2003-dicembre 2005, in qualità di addetto all’ufficio verbali, in più occasioni, aveva alterato verbali redatti da altri operatori per violazioni al Codice della Strada e aveva attestato il falso derubricando il titolo dell’illecito contestato in fattispecie di minore entità, al fine di consentire a diversi contravventori di pagare somme inferiori a quelle contestate o di evitare la decurtazione dei punti sulla patente ‒ sono pianamente sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981, secondo cui: «[l]a destituzione è inflitta: 1) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale; 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; 3) per grave abuso di autorità o di fiducia; 4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati […]».

La condotta accertata, ponendosi in contrasto con i principi di moralità, rettitudine e correttezza che devono improntare l’agire dell’appartenente alle Forze dell’Ordine, è apparsa ‒ in modo condivisibile ‒ non compatibile con l’ulteriore permanenza in servizio del dipendente, in quanto attinenti proprio alle funzioni dallo stesso esercitate ed idonea ad arrecare un gravissimo pregiudizio alla credibilità dello Stato e dell’Amministrazione.

Deve precisarsi che l’interessato, sia in sede procedimentale, sia nel presente giudizio, non ha evidenziato quali temi di indagine, se adeguatamente approfonditi, avrebbero potuto inficiare le valutazioni cui è giunto l’organo disciplinare.

3.2.‒ La particolare antigiuridicità della condotta rendeva recessive le considerazioni dello stato di servizio dell’appellante.

A questo riguardo, l’art. 13 del d.P.R. n. 737 del 1981, prescrive sì che l’organo competente ad infliggere la sanzione deve «tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell’età, della qualifica e dell'anzianità di servizio», ma anche di «sanzionare con maggior rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali».

3.3.‒ Non costituiva poi un ostacolo giuridico all’adozione della sanzione espulsiva la circostanza di essere quest’ultima intervenuta quanto il procedimento per la dispensa dal servizio per inabilità versava oramai in uno stadio avanzato di definizione (in quanto, con verbale finale del 28 gennaio 2020, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia aveva dichiarato il Sig. -OMISSIS-, permanentemente non idoneo al servizio per patologia depressiva grave con spunti psicotici con decorrenza dalla medesima data).

Tra i due provvedimenti ‒ di dispensa dal servizio per inabilità fisica e di destituzione di diritto del dipendente ‒ non sussiste un rapporto di alternatività: sia perché sono diversi i presupposti e le conseguenze giuridiche che scaturiscono dagli stessi; sia perché la dispensa dal servizio (o altra causa di estinzione del rapporto di pubblico impiego nel frattempo intervenuta) non fa venire meno l’interesse dell’Amministrazione a sanzionare in via disciplinare condotte illecite commesse nel corso del servizio, al fine ad esempio di definire gli aspetti patrimoniali che siano rimasti sospesi in attesa della conclusione del procedimento penale.

3.4.‒ Anche l’argomento relativo alla mancata sospensione del ricorrente dal servizio a seguito delle contestazioni penali (che secondo l’appellante costituirebbero un indice della scarsa incidenza dei fatti contestati per l’esercizio della funzione pubblica) non appare affatto significativo, se non altro in considerazione del fatto che l’Amministrazione aveva comunque, a suo tempo, trasferito per incompatibilità ambientale il dipendente, evidentemente sul presupposto che l’indagine penale avesse creato una situazione lesiva del prestigio e della funzionalità dell’ufficio.

3.5.‒ Da ultimo, secondo consolidati principi giurisprudenziali, la mancata risposta ad un’istanza di autotutela non configura alcuna forma di illegittimità, trattandosi di un potere che resta discrezionale anche con riguardo ai provvedimenti sanzionatori (ex plurimis, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 settembre 2025, n. 7369, secondo cui: «non è configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente»).

4.– Dagli argomenti sopra svolti consegue il rigetto anche del terzo motivo, con il quale l’appellante insiste nel sostenere che i dedotti vizi di istruttoria e di eccesso di potere ‒ che sono stati, tuttavia, ritenuti infondati ‒ si ripercuotano inevitabilmente sulla motivazione degli atti impugnati.

Il procedimento disciplinare non ha evidenziato, come si è visto, alcuna carenza istruttoria e motivazionale.

Occorre solo aggiungere che, nella struttura motivazionale della deliberazione collegiale, l’accenno ivi contenuto alla mancata partecipazione dell’incolpato alle sedute, così come la circostanza che questi non avrebbe manifestato segni di pentimento rispetto ai fatti accertati, appaiono meramente incidentali e per nulla dirimenti ai fini dell’adozione della sanzione espulsiva.

5.– Il rigetto della domanda di annullamento comporta la reiezione della domanda risarcitoria (incentrata sulle ripercussioni non patrimoniali ed esistenziali conseguenti all’asserita illegittimità della destituzione), di cui difetta all’evidenza il presupposto della ingiustizia del danno.

6.– Con ulteriore motivo di gravame, l’appellante censura il capo della sentenza di primo grado che ne ha disposto la condanna al pagamento delle spese di lite.

Si sostiene che, in considerazione della novità della questione trattata (in particolare, la tematica della prevalenza del procedimento disciplinare su quello della dispensa dal servizio), la pronuncia di condanna alle spese legali si paleserebbe incongrua.

6.1.‒ La censura non può essere accolta.

Va ricordato, in termini generali, che il giudice di primo grado esercita ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese di lite, sia ai fini della condanna, sia ai fini della compensazione, con il solo limite dell’abnormità o della manifesta ingiustizia (cfr.: Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 24 maggio 2007, n. 8; Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039).

La ‘manifesta abnormità’, secondo l’indirizzo esegetico in commento, ricorre solo in situazioni eccezionali, identificate dalla giurisprudenza nell’erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna.

Nella fattispecie in esame, la statuizione del giudice di prime cure non rientra affatto nell’anzidetta ipotesi di ‘manifesta abnormità’, in quanto si limita ad applicare la regola generale per cui «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte» (art. 26, comma 1, c.p.a., che richiama l’art. 91 c.p.c.).

7.‒ Le spese di lite del secondo grado di giudizio sono a carico dell’appellante, secondo la regola generale della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell’Amministrazione costituita, che si liquidano in complessivi € 3.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Dario Simeoli Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO

 

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