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05 dicembre 2025

Cassazione 2025 - L’art. 2120 del Codice Civile disciplina il trattamento di fine rapporto, stabilendo che esso si costituisce in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro e sulla base della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, che comprende tutte le somme dovute al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo specifiche esclusioni.

 

 

Cassazione 2025 - L’art. 2120 del Codice Civile disciplina il trattamento di fine rapporto, stabilendo che esso si costituisce in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro e sulla base della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, che comprende tutte le somme dovute al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo specifiche esclusioni.

Il D.Lgs. n. 252/2005, recependo le direttive europee, ha precisato ulteriormente la disciplina del TFR, confermando che il trattamento si calcola sulla retribuzione utile, comprensiva di tutte le componenti retributive, anche se non soggette a contribuzione previdenziale o fiscale.

2. **Orientamenti giurisprudenziali della Cassazione**

La giurisprudenza di Cassazione, anche in recenti pronunce, ha ribadito che il TFR si calcola sulla base di tutte le retribuzioni percepite dal lavoratore, incluse quelle che il primo giudice aveva escluso, purché siano riconducibili alla retribuzione utile ai fini del trattamento. La Suprema Corte ha più volte affermato che l’esclusione di alcune componenti retributive dal computo può essere giustificata solo in presenza di specifiche norme contrattuali o legislative che le escludano espressamente.

In particolare, la Cassazione n. xxxxx ha chiarito che:

- La corretta computazione del TFR deve includere tutte le componenti retributive che, secondo il CCNL applicabile, sono considerate parte integrante della retribuzione utile.

- Le norme del CCNL sono vincolanti e devono essere interpretate nel senso di garantire una corretta e completa quantificazione del trattamento di fine rapporto, anche considerando emolumenti che, pur non risultando dal primo giudice incluso nel computo, devono invece essere conteggiati se previsti espressamente dal contratto collettivo.

3. **Norme del CCNL e loro incidenza**

Il ruolo delle norme del CCNL è fondamentale nel definire quali emolumenti devono essere inclusi nel calcolo del TFR. In molteplici contratti collettivi, si trovano disposizioni che dispongono che:

- Oltre alla retribuzione base, devono essere considerati altri emolumenti quali indennità di trasferta, premi di risultato, straordinari, e altri compensi accessori, anche se non sono soggetti a contribuzione previdenziale o fiscale, qualora siano riconducibili alla retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

- Alcuni CCNL prevedono esplicitamente che anche specifiche voci retributive, precedentemente considerate escluse, devono essere incluse nel computo ai fini del calcolo del TFR.

Ad esempio, si può rinvenire una disposizione simile a: "Il trattamento di fine rapporto si calcola sulla retribuzione globale di fatto, comprensiva di tutte le componenti retributive, incluse le indennità di trasferta, premi di produzione e altri emolumenti accessori, fatti salvi eventuali esclusioni espressamente previste dalla legge o dal presente contratto".

4. **Obbligo dei lavoratori di indicare le norme applicabili**

In conformità con le recenti pronunce della Cassazione e con l’obbligo di trasparenza e correttezza nel rapporto di lavoro, si evidenzia che:

- I lavoratori devono indicare chiaramente le norme del CCNL applicabile che dispongono l’incidenza anche di emolumenti ritenuti dal primo giudice esclusi dal computo del TFR.

- Questa indicazione è essenziale per garantire la corretta quantificazione del trattamento di fine rapporto, nonché per evitare eventuali contestazioni o richieste di riliquidazione in sede giudiziaria.

In conclusione, la sentenza della Cassazione n. xxxxx ribadisce che, ai fini del calcolo del TFR, vanno considerati tutti gli emolumenti previsti dal CCNL applicabile e qualificabili come parte integrante della retribuzione utile, anche quelli esclusi dal primo giudice, qualora le norme contrattuali disp dispongano diversamente. Pertanto, è onere dei lavoratori indicare nei propri ricorsi o nelle comunicazioni con l’azienda le norme contrattuali che prevedono l’incidenza di tali emolumenti, affinché venga garantita una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e normative.



 

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